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Serie B, giudice sportivo: Inzaghi squalificato per una bottiglietta. Tre giocatori fermati

C’è anche Pippo Inzaghi tra i tesserati colpiti dai provvedimenti del giudice sportivo di Serie B dopo la 26a giornata: non è sfuggito infatti al quarto uomo durante Venezia – Avellino il lancio di una bottiglietta lanciata in tribuna contro uno spettatore.

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Nel referto si legge che Inzaghi è stato squalificato “per avere, al 34° del secondo tempo, dopo la realizzazione di una rete da parte della propria squadra, lanciato una bottiglietta d’acqua all’indirizzo di uno spettatore che stazionava sotto la tribuna insultandolo pesantemente; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale e dal collaboratore della Procura federale”.


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Tra gli squalificati anche 3 giocatori: si tratta di Francesco Deli del Foggia e due giocatori del Cittadella, Salvi e Varnier. Ecco il comunicato del giudice sportivo:

CALCIATORI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
DELI Francesco (Foggia): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
SALVI Alessandro (Cittadella): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
VARNIER Marco (Cittadella): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA DI € 2.000,00
INZAGHI Filippo (Venezia): per avere, al 34° del secondo tempo, dopo la realizzazione di una rete da parte della propria squadra, lanciato una bottiglietta d’acqua all’indirizzo di uno spettatore che stazionava sotto la tribuna insultandolo pesantemente; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale e dal collaboratore della Procura federale.

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SOCIETÀ

Ammenda di € 3.000,00 : alla Soc. FOGGIA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, acceso nel proprio settore alcuni fumogeni; sanzione attenuata ex art. 13, comma 1 lettera b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’Ordine a fini preventivi e di vigilanza.
Ammenda di € 1.500,00 : alla Soc. VENEZIA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, acceso nel proprio settore, due fumogeni; sanzione attenuata ex art. 13, comma 1 lettera b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’Ordine a fini preventivi e di vigilanza.

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