Giudice sportivo Serie B: squalificato anche Walter Zenga
In attesa che si giochi il posticipo della nona giornata, il giudice sportivo di Serie B ha deciso le sanzioni per le gare sin qui giocate: confermate le squalifiche per Bellusci e Trajkovski, a cui si aggiunge Colombatto del Verona (tutti per una giornata). Ad essere squalificato è però anche Walter Zenga: per lui ammenda e una giornata di stop.
CESSIONE PALERMO, AMERICANI MOLTO VICINI
Il comunicato:
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
TRAJKOVSKI Aleksandar (Palermo): per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco.
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
BELLUSCI Giuseppe (Palermo): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario;
già diffidato (Quinta sanzione).
COLOMBATTO Santiago (Hellas Verona): per comportamento scorretto nei confronti di un
avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA DI € 10.000,00
ZENGA Walter (Venezia): per avere, al 20° del secondo tempo, assunto un atteggiamento
minaccioso nei confronti di dirigenti della squadra avversaria, trattenuto a stento dai componenti
della propria panchina; infrazione rilevata da un Assistente; per avere inoltre, all’atto
dell’allontanamento, assunto un atteggiamento provocatorio nei confronti del Direttore di gara
ritardando, l’uscita dal recinto di giuoco, che avveniva esclusivamente grazie all’intervento del
capitano della squadra, per circa un minuto; successivamente, uscendo dal terreno di giuoco
rivolgeva all’Arbitro un’espressione irrispettosa.
SOCIETA’
Ammenda di € 10.000,00 : alla Soc. BENEVENTO a titolo di responsabilità oggettiva, per avere
propri raccattapalle sistematicamente rallentato, nel corso del secondo tempo, la regolare ripresa
del giuoco. La situazione non migliorava nonostante le ripetute sollecitazioni del Quarto Ufficiale
ai dirigenti della squadra; inoltre, al 48° del secondo tempo, l’Arbitro era costretto a sospendere la
gara per circa mezzo minuto in quanto non erano più a disposizione i palloni di riserva, tale
atteggiamento creava un clima di tensione tra i calciatori e i dirigenti; recidiva.
Ammenda di € 3.000,00 : alla Soc. BRESCIA per avere suoi sostenitori, al 12° del primo tempo,
lanciato un fumogeno sul terreno di giuoco che causava l’interruzione della gara per circa un
minuto; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all’art. 13, comma 1 lett. b) CGS, per avere
la Società concretamente operato con le Forze dell’Ordine a fini preventivi e di vigilanza.
Ammenda di € 2.000,00 : alla Soc. PERUGIA per avere ingiustificatamente causato il ritardato
inizio della gara di circa sei minuti.
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