Violenza sugli arbitri, sanzioni più severe: minimo un anno di squalifica per aggressione
Pugno duro contro le aggressioni agli arbitri. La Figc infatti (con il Comunicato Ufficiale 19/A) ha riformato l’impianto sanzionatorio per gli illeciti disciplinari riguardanti la violenza sugli arbitri, istituendo una normativa ad hoc all’art.11 bis del codice di giustizia sportiva e sanzioni minime di 1 anno per violenza senza referto medico e minimo 2 anni per i casi di violenza con referto medico.
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“Abbiamo mantenuto le promesse – questo il commento del presidente della FIGC Gabriele Gravina – il primo passo verso l’azzeramento dei casi di violenza nei confronti dei direttori di gara è l’innalzamento delle sanzioni per chi si macchia di questi comportamenti vergognosi. Lo abbiamo fatto per i nostri arbitri e per tutto il sistema perché non c’è spazio per i violenti nella famiglia del calcio italiano”. Colmata anche una lacuna presente nel Codice, fissando i minimi edittali anche per tecnici e dirigenti, non solo per i calciatori, prima non espressamente richiamati dalla normativa.
Ecco il nuovo art. 11 bis – Responsabilità per condotte violente nei confronti degli Ufficiali di gara:
1. Costituisce condotta violenta, sanzionabile quale illecito disciplinare, ogni atto intenzionale diretto a produrre una lesione personale o che si concretizza in una azione impetuosa ed incontrollata, connotata da una volontaria aggressività, in occasione o durante la gara, nei confronti dell’ufficiale di gara.
2. I calciatori e i tecnici che pongono in essere la condotta di cui al comma 1 sono puniti con la sanzione minima di 1 anno di squalifica.
3. I dirigenti, i soci e i non soci di cui all’art. 1 bis, comma 5, che pongono in essere la condotta di cui al comma 1 sono puniti con la sanzione minima di 1 anno di inibizione.
4. I calciatori e i tecnici che pongono in essere la condotta di cui al comma 1, provocando lesione personale, attestata con referto medico rilasciato da struttura sanitaria pubblica, sono puniti con la sanzione minima di 2 anni di squalifica.
5. I dirigenti, i soci e i non soci di cui all’art. 1 bis, comma 5, che pongono in essere la condotta di cui al comma 1, provocando lesione personale, attestata con referto medico rilasciato da struttura sanitaria pubblica, sono puniti con la sanzione minima di 2 anni di inibizione.
6. Per le condotte violente nei confronti degli ufficiali di gara, le ammende sono applicabili anche ai soggetti di cui ai commi precedenti appartenenti alla sfera dilettantistica e giovanile.
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