Gli avvocati palermitani: “Caso anomalo, l’esito sembra già scritto”
“Caso inconcepibile e anomalo”. Questo il pensiero degli avvocati palermitani, che rappresentati da Giuseppe Di Stefano, presidente dell’Ordine degli avvocati a Palermo, hanno espresso la loro preoccupazione e dissenso per la vicenda del club rosanero.
GIAMMARVA, IL PALERMO, L’ANTIMAFIA E IL 23 MAGGIO RUBATO
Intervistato da Fabrizio Vitale per la Gazzetta dello Sport, Di Stefano afferma: “La nostra cultura giuridica ci dice che davanti a una sentenza di primo grado va attesa quella di secondo, altrimenti la situazione diventa irreversibile. Far disputare i playoff pone una condizione di irreversibilità e lascia il sospetto che l’appello alla Corte Federale abbia un esito già scritto”.
E aggiunge: “Stiamo parlando delle basi del diritto che vengono stravolte. Anche nell’ordinamento ordinario. Se viene stabilita la demolizione di un immobile, davanti a un ricorso, la Corte d’Appello sospende la sentenza in via cautelare, proprio perché se l’immobile venisse demolito prima dell’appello, dove può essere sovvertito il verdetto di primo grado, la condizione diverrebbe irreversibile”.
Dello stesso avviso anche il penalista, Enrico Tignini: “E’ evidente che c’è una stortura. Davanti a un primo grado, permane la presunzione d’innocenza fino al completamento dei gradi di giudizi. E’ la Costituzione a stabilirlo, secondo il principio del giusto processo a cui deve attenersi anche il procedimento di giustizia sportiva. E’ come se questa sentenza di primo grado fosse senza appello. E se venisse ribaltata in secondo grado chi paga?”.
E il civilista Alosi aggiunge: “Sono strani anche i motivi della sentenza di primo grado, visto che i controlli sulle regolarità di esercizio avvengono ogni anno e non è mai stata ravvisata un’irregolarità nei bilancio del Palermo. E poi qualsiasi corte d’Appello davanti al fumus di irreparabilità del danno, sospende l’esecutività della sentenza di primo grado. C’è da pensare male su quanto è accaduto finora”.
LEGGI ANCHE
CORSPORT – “PALERMO RESPINTO”. I DUBBI RESTANO
MALAGNINI: “RICORSO AL CONI? ECCO COSA AVREI FATTO IO”
Se non esiste l’applicazione del diritto da parte del giudice, non esiste giustizia. Io non la definirei neanche sentenza, ma immotivata condanna politica a tutela di presunti contrari interessi di altre parti (a mio avviso non legittimate ad essere ammesse nel procedimento) che allo stato degli atti (oltretutto assunti in giudizio volutamente in maniera parziale), proprio in virtù della disapplicazione delle basilari norme giuridiche e processuali, parrebbero (meglio, “sono”) infondati ed illegittimamente tutelati.
E se Zamparini dovesse essere assolto in sede penale, e dunque non esistesse alcuna responsabilità oggettiva, chi pagherebbe gli enormi danni economici e di immagine subiti dal Palermo?
Codice della Giustizia Sportiva
Art. 39 – Efficacia della sentenza dell’autorità giudiziaria nei giudizi disciplinari
1. Davanti agli organi di giustizia la sentenza penale irrevocabile di condanna, anche quando non
pronunciata in seguito a dibattimento, ha efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare quanto
all’accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e dell’affermazione che
l’imputato lo ha commesso.
2. La stessa efficacia ha la sentenza irrevocabile di applicazione della pena su richiesta delle
parti.
3. La sentenza penale irrevocabile di assoluzione, pronunciata in seguito a dibattimento, ha
efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare nei confronti dell’imputato quanto all’accertamento
che il fatto non sussiste o che l’imputato non lo ha commesso, ferma restando l’autonoma
dell’ordinamento sportivo nella definizione della fattispecie e nella qualificazione del fatto.
4. L’efficacia di cui ai commi 1 e 3 si estende agli altri giudizi in cui si controverte intorno a illeciti il
cui accertamento dipende da quello degli stessi fatti materiali che sono stati oggetto del
giudizio penale, purché i fatti accertati siano stati ritenuti rilevanti ai fini della decisione penale
nei confronti dell’incolpato.
5. In ogni caso hanno efficacia nei giudizi disciplinari le sentenze non più impugnabili che
rigettano la querela di falso o accertano la falsità di un documento ovvero che pronunciano
sull’istanza di verificazione.
6. Fuori dei limiti di cui ai precedenti commi, gli organi di giustizia non sono soggetti all’autorità di
altra sentenza, che non costituisca cosa giudicata tra le stesse parti; essi conoscono di ogni
questione pregiudiziale o incidentale, pur quando riservata per legge all’Autorità giudiziaria, la
cui risoluzione sia rilevante per pronunciare sull’oggetto della domanda, incluse le questioni
relative alla capacità di stare in giudizio e all’incidente di falso.
È palese che puoi presentare 500 pagine di memorie difensive ma tanto non le leggono neppure.
E’ evidente, ormai bisogna trovare la forma migliore per ricominciare dalla D, visto che in serie C questa società va al fallimento. Azionariato popolare?
Se fossi Mirri denuncerei tutti per truffa…
Siamo abituati SOLO a subire! E’ nella nostra indole! Ho scritto su tutti i muri del web e creato gruppi ma la gente non muove il deretano. Dobbiamo fare il caos ovunque
Porca t….
Gianni a Palermo sono tutti strisciati.Questa mattina si parlava di Allegri.Nessuno che diceva una parola sul Palermo…..è pazzesco ma è la brutta verità…..
Quello che non capisco è perché rinunciare al ricorso al tar. Tutti i gradi di giudizio sportivi ci vanno contro senza nemmeno analizzare le carte. L’unica speranza è il ricorso al tar.
D”accordo con Nanni…..chiedere il fallimento salvando il titolo sportivo e ricominciare con l’azionarato popolare
Capitan Miccoli, lo so bene che la città e’ piena di strisciati di m…a, ed infatti mi sono rotto le palle e non scrivo ed esorto nessuno. Vergognaaaaa