Massimo Ferrero patteggia 4 mesi di squalifica con la Figc
Il presidente della Sampdoria Massimo Ferrero ha patteggiato con la Figc una inibizione di 4 mesi per il caso delle irregolarità sui pagamenti dei lavori di ristrutturazione del Mugnaini, a Bogliasco e la presunta distrazione di fondi dalle casse del club a favore delle società del suo gruppo. Quattro mesi di inibizione anche alla figlia Vanessa e 15 mila euro di multa alla Sampdoria, punita a titolo di responsabilità oggettiva.
IL COMUNICATO
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle
indagini di cui al procedimento n. 495 pf 18/19 adottato nei confronti dei Sig.ri Massimo
FERRERO, Vanessa FERRERO e della società U.C. SAMPDORIA S.P.A., avente ad oggetto
la seguente condotta:
MASSIMO FERRERO, Presidente del Consiglio di Amministrazione, Amministratore
delegato all’epoca dei fatti, e legale rappresentante pro-tempore della Società U.C.
Sampdoria S.p.A., in violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia
Sportiva, in relazione all’art. 19 dello Statuto FIGC, all’art. 8, comma 2, del Codice di
Giustizia Sportiva e 84 delle N.O.I.F., per aver, in concorso con Ferrero Vanessa e con
soggetti non appartenenti all’Ordinamento federale, corrisposto alla società VICI srl,
riconducibile al “Gruppo Ferrero” e di cui era Amministratore Unico la Sig.ra Vanessa
Ferrero, la somma complessiva di euro 1.159.000,00, a fronte di fatture per operazioni
inesistenti, emesse per la presunta pianificazione e realizzazione del centro sportivo
“Gloriano Mugnaini” sito in Bogliasco, mai realizzate dalla Vici Srl, così distraendo le
corrispondenti risorse dall’utilizzo nell’interesse della U.C. Sampdoria S.p.A. e
violando, tra l’altro, il principio della corretta gestione cui le società di calcio sono
assoggettate; risultato ottenuto attraverso la consapevole predisposizione di un contratto
fittizio con la Vici Srl, società non in possesso di requisiti tecnici e di professionalità
idonee allo svolgimento dell’incarico assunto, peraltro estraneo al suo oggetto sociale,
in assenza di sinallagma contrattuale in favore della U.C. Sampdoria S.p.A., utilizzando
altresì le somme suddette per soddisfare interessi personali riconducibili a società del
“Gruppo Ferrero”, del tutto avulsi da quelli della U.C. Sampdoria S.p.A.; nonché per
aver indicato nella dichiarazione annuale ai fini IVA, relativa all’anno 2015, elementi
passivi fittizi per l’importo di € 1.159.000,00 comprensivo di IVA pari ad € 209.000,00,
con ciò determinando nel bilancio e nella relazione semestrale degli anni 2015 e 2016
della U.C. Sampdoria S.p.A. l’esposizione di valori contabili in difformità della
normativa civilistica, dei principi contabili emanati dall’Organismo Italiano di
Contabilità e delle Raccomandazioni contabili F.I.G.C.;
VANESSA FERRERO, Consigliere di Amministrazione, della Società U.C. Sampdoria
S.p.A. all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia
Sportiva, in relazione all’art. 19 dello Statuto FIGC, all’art. 8, comma 2, del Codice di
Giustizia Sportiva e 84 delle N.O.I.F., per aver, nella duplice qualità di dirigente della
U.C. Sampdoria e rappresentante legale della società VICI srl, in evidente situazione di
conflitto di interesse formale e sostanziale, in concorso con Ferrero Massimo e con
soggetti non appartenenti all’Ordinamento federale, percepito, in qualità di LR della
Vici srl, riconducibile al “Gruppo Ferrero”, la somma complessiva di euro
1.159.000,00, a fronte di fatture per operazioni inesistenti, emesse nei confronti della
UC Sampdoria per la presunta pianificazione e realizzazione del centro sportivo
“Gloriano Mugnaini” sito in Bogliasco, mai realizzate dalla Vici Srl, così distraendo le
corrispondenti risorse dall’utilizzo nell’interesse della U.C. Sampdoria S.p.A. e
violando, tra l’altro, il principio della corretta gestione cui le società di calcio sono
assoggettate; risultato ottenuto attraverso la consapevole predisposizione di un contratto
fittizio tra la U.C. Sampdoria S.p.A. e la Vici srl, società non in possesso di requisiti
tecnici e di professionalità idonee allo svolgimento dell’incarico assunto, peraltro
estraneo al suo oggetto sociale, in assenza di sinallagma contrattuale in favore della
U.C. Sampdoria S.p.A., utilizzando altresì le somme suddette per soddisfare interessi
personali riconducibili a società del “Gruppo Ferrero”, del tutto avulsi da quelli della
U.C. Sampdoria S.p.A.; nonché per aver emesso, nella sua qualità di LR della Vici srl,
fatture per operazioni inesistenti per un totale di euro 1.159.000,00 nei confronti della
UC Sampdoria, così concorrendo a determinare nel bilancio e nella relazione semestrale
degli anni 2015 e 2016 della U.C. Sampdoria S.p.A. l’esposizione di valori contabili in
difformità della normativa civilistica, dei principi contabili emanati dall’Organismo
Italiano di Contabilità e delle Raccomandazioni contabili F.I.G.C.;
U.C. SAMPDORIA S.P.A., per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 4,
commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale
appartenevano i soggetti avvisati al momento della commissione dei fatti e, comunque,
nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività sopra contestata;
– vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia
Sportiva previgente, formulata dal Sig. Massimo FERRERO in proprio e, in qualità di
legale rappresentante, per conto della società U.C. SAMPDORIA S.P.A., e dalla Sig.ra
Vanessa FERRERO;
– vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
– vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
– rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 4 (quattro) mesi di inibizione
per il Sig. Massimo FERRERO, di 4 (quattro) mesi di inibizione per la Sig.ra Vanessa
FERRERO e di € 15.000,00 (quindicimila/00) di ammenda per la società U.C. SAMPDORIA
S.P.A.;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato”.
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In pratica questo signore a preso 1 milione e duecentomila euro dalla cassa della sampdoria e li ha trasferito nei suoi c/c personali o comunque in quelli di altre società di sua proprietà a fronte di fatture e/o prestazioni inesistenti ed è stato condannato a soltanto quattro mesi di squalifica dalla F.I.G.C. N. Ecco perchè Zamparini ha trasformato il vecchio Palermo in un vero e proprio Bancomat. Il rischio e le eventuali condanne fanno soltanto ridere altro che prevenire comportamenti illeciti. Nell’articolo manca il collegamento con l’eventuale azione sul fronte penale perchè non posso credere che a fronte di questi comportamenti non ci siano anche procedimenti penali.
NO FERRERO A PALERMO.