Palermo, una giornata di squalifica per Lancini: il giudice sportivo
Il giudice sportivo di Serie C ha reso noti i provvedimenti presi durante il recupero della 21a giornata di campionato: per il Palermo una giornata di squalifica per Edoardo Lancini. Il difensore è stato ammonito ed essendo già diffidato ha ricevuto la squalifica e salterà il match contro il Campobasso.
IL COMUNICATO
DIRIGENTI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 21 FEBBRAIO 2022
MONTERVINO FRANCESCO (TARANTO)
per avere, al 16°minuto del secondo tempo, tenuto un comportamento offensivo e minaccioso nei confronti di un calciatore avversario, in quanto dopo la segnatura della rete della società avversaria, a gioco fermo entrava sul terreno di gioco cercando di raggiungere un calciatore avversario e pronunciando al suo indirizzo una frase offensiva.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO L’ 11 FEBBRAIO 2022 E € 500 DI AMMENDA
CONDO’ LUIGI (VIBONESE)
per avere, al 43°minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’arbitro, in quanto protestava nei confronti di una sua decisione in modo veemente.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva).
DIRIGENTI NON ESPULSI
AMMENDA € 300
SCIOTTO PIETRO (ACR MESSINA)
per avere fatto accesso all’interno del recinto di gioco per festeggiare i suoi calciatori e subito dopo fatto accesso all’aerea spogliatoi dal tunnel che conduce al terreno di gioco.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti. (r. proc. fed., r.c.c.).
ALLENATORI NON ESPUSLI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
TAURINO ROBERTO (VIRTUS FRANCAVILLA)
per avere pronunciato, al 62°minuto circa, un’espressione blasfema mentre si trovava nell’area tecnica.
Misura ed irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 37 C.G.S. applicati i principi enunciati nella decisione 0102/CSA 2021-2022 (r. proc. fed.).
CALCIATORI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE
GERARDI FEDERICO (PICERNO)
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
VOLPE MICHELE (VIBONESE)
per avere pronunciato, durante il rientro negli spogliatoi all’intervallo, in un unico contesto, due espressioni blasfeme.
Misura ed irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 37 C.G.S., ritenuta la continuazione e applicati i principi enunciati nella decisione 0102/CSA 2021-2022 (r. proc. fed.)
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (V INFR)
PIERNO ROBERTO (VIRTUS FRANCAVILLA), TOSCANO MARCO (VIRTUS FRANCAVILLA), EDOARDO LANCINI (PALERMO), BELLOCQ FRANCO (TARANTO), CIVILLERI MARCO (TARANTO)
Meno male