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Lancio di fumogeni e un seggiolino: multa per Palermo e Padova

FOTO PEPE / PUGLIA

Il giudice sportivo di Serie C ha inflitto un’ammenda di 800 euro al Palermo per il lancio di fumogeni dalla curva all’interno del recinto di gioco. Punite con delle sanzioni anche Padova e Catanzaro. Nessuno squalificato in vista della finale né tra i rosanero né tra i veneti (QUI I DIFFIDATI DEL PADOVA).

Gli squalificati sono tutti tra le fila dei club eliminati, cioè Feralpisalò e Catanzaro: una giornata al tecnico Vivarini e ai calciatori Martinelli, Scognamillo e Pisano.

AMMENDE


EURO 800, PALERMO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori presenti nella Curva Nord, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 26°minuto del primo tempo, all’interno del recinto di gioco, dietro la porta, due fumogeni accesi. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S, valutate le modalità complessive dei fatti e rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose (r. proc. fed., r. c.c.).

EURO 2000 PADOVA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, presenti nel settore Tribuna Est, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato all’interno del recinto di gioco: 1 – al 76° minuto, quattro bottiglie da mezzo litro semipiene ed un seggiolino; 2 – al 96° minuto, due bottiglie da mezzo litro semipiene. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose (r. proc. fed.).

EURO 300 CATANZARO per fatti violenti e contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza commessi dai suoi sostenitori, consistiti nell’avere danneggiato un vetro della porta d’ingresso dei servizi del settore ospiti. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13 comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta (r.c.c., documentazione fotografica – obbligo di risarcimento se richiesto).

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