​​

Serie B, il Parma patteggia un punto di penalizzazione / UFFICIALE

FOTO PEPE / PUGLIA

Arriva l’ufficialità della penalizzazione in Serie B anche per il Parma. La Figc ha annunciato che la procura federale ha accolto la richiesta di patteggiamento e ha comminato un punto di penalità da scontare in questo campionato (—-> ECCO COME CAMBIA LA CLASSIFICA).

Il Parma viene sanzionato per il mancato versamento delle ritenute Irpef relative alla mensilità di febbraio entro il termine del 16 marzo: il club aveva ammesso che si era trattato di un “errore in buona fede”, provvedendo subito a saldare la pendenza in quanto da sempre dotata della liquidità necessaria. Inflitte anche ammende di 4 mila euro nei confronti del presidente Kyle Joseph Krause e dell’amministratore delegato Oliver Anthony Krause.

LA SENTENZA


Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 826 pf 22-23 adottato nei confronti dei Sig.ri Kyle Joseph KRAUSE e Oliver Anthony KRAUSE, e della società PARMA CALCIO 1913 SRL, avente ad oggetto la seguente condotta:

KYLE JOSEPH KRAUSE, Presidente del Consiglio di Amministrazione e
legale rappresentante pro tempore della Società Parma Calcio 1913 S.r.l. al
16/03/2023, in violazione di cui agli artt. 4, comma 1, e 33, comma 4, del Codice
di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall’art. 85, lett. B), par.
VII) delle NOIF, per aver violato i doveri di lealtà, probità e correttezza, in
ordine al mancato versamento, da parte della società Parma Calcio 1913 S.r.l.,
entro il termine del 16 marzo 2023, delle ritenute Irpef relative alla mensilità di
febbraio 2023. In relazione ai poteri e funzioni dello stesso, risultanti dagli atti
acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli
stessi;

OLIVER ANTHONY KRAUSE, Amministratore delegato e legale
rappresentante pro tempore della Società Parma Calcio 1913 S.r.l. al 16/03/2023,
in violazione di cui agli artt. 4, comma 1, e 33, comma 4, del Codice di Giustizia
Sportiva, in relazione a quanto previsto dall’art. 85, lett. B), par. VII) delle
NOIF, per aver violato i doveri di lealtà, probità e correttezza, in ordine al
mancato versamento, da parte della società Parma Calcio 1913 S.r.l., entro il
termine del 16 marzo 2023, delle ritenute Irpef relative alla mensilità di febbraio
2023. In relazione ai poteri e funzioni dello stesso, risultanti dagli atti acquisiti
come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi;

PARMA CALCIO 1913 SRL, per responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 6,
comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale
appartenevano i soggetti avvisati al momento della commissione dei fatti e,
comunque, nei cui confronti o interesse era espletata l’attività sopra contestata;
nonché per responsabilità propria ai sensi dell’art. 33, comma 4, del Codice di
Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 85, lett. B), par. VII) delle NOIF;

− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva,
formulata dal Sig. Kyle Joseph KRAUSE in proprio e, in qualità di legale rappresentante,
per conto della società PARMA CALCIO 1913 SRL, e dal Sig. Oliver Anthony KRAUSE;
− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo
raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di € 4.000,00 (quattromila/00)
di ammenda per il Sig. Kyle Joseph KRAUSE, di € 4.000,00 (quattromila/00) di ammenda
per il Sig. Oliver Anthony KRAUSE, e di 1 (uno) punto di penalizzazione da scontare nella
stagione sportiva 2022/2023 per la società PARMA CALCIO 1913 SRL;

− si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 4 MAGGIO 2023

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

LEGGI ANCHE

ECCO PERCHÉ È STATA PENALIZZATA LA REGGINA

SERIE B, I PLAYOFF NON SI FANNO SE… IL REGOLAMENTO

 

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *