Arbitro di 15 anni aggredito con un pugno in Terza Categoria: giocatore squalificato per 5 anni
Ancora un’aggressione ad un giovane arbitro su un campo di calcio in Sicilia. Dopo il caso avvenuto in Villarosa – Pro Falcone, questa volta l’aggressione avviene in Terza Categoria in provincia di Palermo, con un arbitro di 15 anni colpito al volto con un pugno e costretto a recarsi in ospedale per essere soccorso. L’autore dell’aggressione – Valerio Brugnano – è stato squalificato per 5 anni (fino al 30/3/2028) per decisione del giudice sportivo.
Il fatto è accaduto domenica 26 marzo al termine della partita tra Terrasini Paese di Mare e Città di Balestrate-Trappeto (finita 3-2 per i padroni di casa). Brugnano – giocatore del Città di Balestrate-Trappeto – viene squalificato (si legge) “per avere, al triplice fischio che decretava la fine della gara, usato toni minacciosi nei confronti del DG, che colpiva con un violento pugno al volto, facendolo crollare a terra esanime. Raggiunto lo spogliatoio e rilevata la persistenza del dolore al naso e alla mandibola, il DG si recava subito dopo al P.O. Ospedale Civico di Partinico, da dove, a seguito degli accertamenti a cui veniva sottoposto, era dimesso con la diagnosi di “infrazione ossa nasali ed ematoma sottocutaneo” con prognosi di giorni sette (7) e con invito a effettuare ulteriore visita specialistica, a cui si sottoponeva il giorno seguente presso il PO “Villa Sofia” di Palermo, da dove veniva dimesso con diagnosi di “infrazione ossa proprie del naso”, con la prognosi definitiva di giorni 10″.
“Valutato, inoltre, che il comportamento sopra riportato configura una condotta da parte del tesserato che rientra tra quelle che determinano l’applicazione delle sanzioni previste dal C.U. n. 49/a del 12.10.2 2 CGS, che la individua in “ogni atto intenzionale diretto a produrre una lesione personale e che si concretizza in un’azione impetuosa e incontrollata, connotata da una volontaria aggressività, ivi compresa lo sputo, in occasione o durante la gara, nei confronti dell’Ufficiale di gara” si delibera che la sanzione irrogata vada considerata ai fini dell’applicazione delle misure amministrative come previste dall’art. 35.7 del CGS”.
FONTE FOTO – PartinicoLive
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