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Caso fideiussioni, il “vecchio” Avellino fa ricorso contro Figc e Palermo

Il “vecchio” Avellino contro Figc e Palermo. Il club irpino di Walter Taccone (escluso dalla Serie B per mancata garanzie finanziarie) ha presentato un nuovo ricorso al Collegio di Garanzia del Coni per chiedere ancora una volta la riammissione in Serie B, anche in sovrannumero.

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Ad essere tirati in ballo stavolta sono oltre alla Figc, anche il Palermo e l’Arzachena Costa Smeralda: la materia del contendere è sempre la delibera con cui il Commissario Fabbricini ha concesso circa un mese di tempo alle squadre con fideiussione Finworld (compreso il Palermo, che ha presentato nuove garanzie) di regolarizzare la propria posizione, ipotesi da cui invece è stato escluso l’Avellino (che contesta una disparità di trattamento rispetto ai club citati in giudizio).


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Il comunicato ufficiale: “Il Collegio di Garanzia dello Sport del CONI ha ricevuto un ricorso presentato dalla società U.S. Avellino 1912 s.r.l. contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), nonché contro le società U.S. Città di Palermo S.p.A. e Arzachena Costa Smeralda SRL, avente ad oggetto l’impugnativa, da parte della U.S. Avellino 1912 s.r.l., della delibera del Commissario Straordinario della FIGC, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 59 del 30 agosto 2018, con la quale: a) veniva concesso, a due società di Serie B e dieci di Serie C, termine fino al 28 settembre 2018 per la sostituzione delle garanzie rilasciate dalla società Finworld S.p.A., sul presupposto che, per effetto dell’ordinanza “n. 3424 del 20 luglio 2018 (confermativa del decreto presidenziale 11 luglio)”, ha revocato, in accoglimento dell’istanza avanzata in tal senso dalla Banca d’Italia, le misure cautelari precedentemente assentite, in forza delle quali era stata sospesa l’esecutività della sentenza del TAR del Lazio reiettiva del ricorso proposto dalla Finworld S.p.A. avverso i provvedimenti che ne avevano disposto la cancellazione dall’elenco ex art. 107 T.U.B. ed in considerazione del fatto che il ripristino della esecutività della sentenza appellata dalla Finworld S.p.A. ha determinato la reviviscenza dell’efficacia degli atti impugnati in primo grado, sicché le attività poste in essere medio tempore dalla predetta società, per le quali è normativamente richiesta l’iscrizione all’apposito elenco, debbono reputarsi svolte sine titulo; b) che l’inosservanza del suddetto adempimento costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva con l’ammenda di euro 800.000,00 per le società di Serie B e di euro 350.000,00 per le società di Serie C, nonché con la penalizzazione di otto punti in classifica da scontarsi nel Campionato di competenza 2018/2019; nella parte in cui omette di concedere lo stesso termine e il medesimo regime sanzionatorio all’U.S. Avellino 1912 s.r.l.

In uno a detta delibera, s’impugnano tutti gli atti presupposti, connessi e/o conseguenti alla medesima, tra i quali, in particolare, tutti quelli relativi al procedimento di valutazione dei requisiti per l’ammissione e rilascio delle Licenze Nazionali, così come previsti dalla delibera di cui al C.U. n. 27 del 13 aprile 2018 integrata dalla delibera di cui al C.U. 49 del 24 maggio 2018 e come predisposti, emanati ed attuati dalla FIGC.

La ricorrente U.S. Avellino 1912 s.r.l. chiede al Collegio di Garanzia:

–       di accertare e dichiarare l’illegittimità, l’inammissibilità e/o l’erroneità della delibera del Commissario Straordinario della FIGC, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 59 del 30 agosto 2018, nella parte in cui omette di concedere lo stesso termine ed il medesimo regime sanzionatorio anche all’U.S. Avellino 1912 s.r.l., con la quale veniva concesso termine fino al 28 settembre 2018 per la sostituzione della garanzia fideiussoria alle società contraenti la Fideiussione emessa da Finworld s.p.a. e statuito, per l’eventuale inosservanza le sole sanzioni dell’ammenda e/o della penalizzazione, in uno a tutti gli atti presupposti, connessi e/o conseguenti all’impugnato comunicato, ivi compresi tutti quelli relativi al procedimento di valutazione dei requisiti per l’ammissione e rilascio delle Licenze Nazionali, così come previsi dalla delibera di cui al C.U. n. 27 del 13 aprile 2018 integrata dalla delibera di cui al C.U. 49 del 24 maggio 2018, anch’essi da ritenersi qui impugnati quali atti connessi e presupposti, come predisposti, emanati ed attuati dalla FIGC.

–       per l’effetto, di disporre l’immediata ed incondizionata ammissione della predetta Società al Campionato di Serie B 2018/2019, anche in sovrannumero, previa concessione alla stessa della relativa Licenza Nazionale per l’evidente disparità di trattamento, così come diffusamente argomentato in narrativa;

–       in subordine, di annullare l’impugnata delibera del Commissario Straordinario della FIGC n. 59 del 30 agosto 2018 nella parte in cui omette di concedere lo stesso termine ed il medesimo regime sanzionatorio anche all’U.S. Avellino 1912 s.r.l., ordinando alla FIGC di adottare ogni provvedimento consequenziale all’accoglimento del presente ricorso ed utile ai fini dell’ammissione, anche in sovrannumero, della società esponente al Campionato di Serie B 2018/2019, stante l’acclarata disparità di trattamento così come meglio ed ampiamente illustrata con i motivi che precedono”.

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4 thoughts on “Caso fideiussioni, il “vecchio” Avellino fa ricorso contro Figc e Palermo

  1. Che caos, ricorsi ovunque ma alla fine non cambierà niente, il Palermo deve pensare a vincere la serie B.

  2. Viene rigettata perché gli hanno dato la possibilità di presentare una nuova fideiussione e l Avellino nn solo è stata presentata dopo il termine consentito,ma cerano dei punti che nn hanno convinto la covisoc

  3. Da quello che ho letto hanno pienamente ragione a lamentarsi. È chiaro che citare il Palermo è solo strumentale, ma serve solo ad evidenziare che solo con loro si sono comportati così

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