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Chievo, l’esito del ricorso al Consiglio di Stato: “Inammissibile”

Il Consiglio di Stato si è già riunito per discutere l’istanza del Chievo Verona e ha preso la sua decisione considerandola “inammissibile”. Questo ciò che traspare dal decreto sul ricorso dei gialloblu ai danni del Cosenza dopo la mancata ammissione al campionato per decisione del Tar.

L’ultimo tentativo in extremis si è concluso con un nulla di fatto. Fissata, quindi, la discussione in camera di consiglio per il 9 settembre 2021, quando i campionati saranno già cominciati.

Il decreto

sul ricorso numero di registro generale 7295 del 2021, proposto da
A.C. Chievo Verona S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Flavio Iacovone, Bernardo Giorgio Mattarella, Daniele Ripamonti, Luisa Torchia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;


contro

Federazione Italiana Giuoco Calcio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Giancarlo Viglione, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Lungotevere dei Mellini 17;
Lega Nazionale Professionisti Serie B, Comitato Olimpico Nazionale Italiano, Commissione di Vigilanza Sulle Società di Calcio Professionistiche (Co.Vi.So.C.) non costituiti in giudizio;

nei confronti

Cosenza Calcio S.r.l. non costituito in giudizio;

per la riforma

del decreto cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 04163/2021, resa tra le parti, concernente Per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia:

– della decisione del Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione controversie di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (“CONI”) del 26 luglio 2021, adottata con il dispositivo prot. n. 1045/2021 pubblicato il 26 luglio 2021 sulla base delle motivazioni pubblicate con provvedimento n. 56 del 29 luglio 2021, di rigetto del ricorso n. 76/2021 proposto da Chievo Verona per l’annullamento del provvedimento del Consiglio Federale della Federazione Italiana Giuoco Calcio (“FIGC”), di cui al Comunicato Ufficiale n. 12/A del 16 luglio 2021 e di tutti gli atti presupposti compresi:

-il provvedimento del Consiglio Federale della Federazione Italiana Giuoco Calcio di cui al Comunicato Ufficiale n. 12/A del 16 luglio 2021;

-la decisione della Commissione Vigilanza Società di Calcio (“Co.Vi.So.C.” o “Commissione”) prot. n. 4650/2021 dell’8 luglio 2021, di diniego della concessione, in favore di Chievo Verona, della Licenza Nazionale per l’iscrizione al Campionato di Serie B per l’anno 2021/2022;

– di ogni altro atto, anche incognito, presupposto, conseguente e/o comunque connesso ai precedenti, nonché

per l’accertamento del diritto della Società all’ammissione al campionato di calcio di serie B per la stagione sportiva 2021-2022 e

per il risarcimento dei danni subiti e subendi dalla Società per effetto dei provvedimenti impugnati.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Vista l’istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi degli artt. 56, 62, co. 2 e 98, co. 2, cod. proc. amm.;

Considerato che, re melius perpensa, la (particolarmente) eccezionale appellabilità di un decreto cautelare monocratico, debba essere subordinata non soltanto al carattere “decisivo” del medesimo, in quanto correlato al consolidarsi di effetti irreversibili, preclusivi della specifica tutela richiesta nelle more della fissata camera di consiglio cautelare, cioè allorché, in concreto, si riveli poi inutile l’esame collegiale, ma debba anche correlarsi all’abnormità delle statuizioni di tale decreto, intesa:

a) nel senso che con esso sia obiettivamente trascurato l’esame di profili di merito denotanti un peculiare fumus immediatamente percepibile nell’ambito della sommaria cognizione propria di tale fase monocratica,

b) nel senso che ricorra la circostanza che congiuntamente sia manifestamente travisata, o del tutto non valutata, la sussistenza (della prospettazione e sufficiente comprova) di un periculum non meramente derivante da un danno grave ed irreparabile (profilo che include anche l’irreversibilità del nocumento), ma correlato, ai sensi dell’art.56 c.p.a., al suo carattere “estremo”; e cioè esiziale (ablativo/soppressivo) non per la singola posizione giuridica soggettiva emersa, in un concreto procedimento, e di cui si chiede la tutela, ma un nocumento che, nei suoi (eventuali) riflessi più ampi, diretti e prevedibili, sia suscettibile di intaccare in modo oggettivamente consistente la stessa sfera essenziale di sopravvivenza dell’identità fondamentale, o della capacità giuridica e di agire, della persona (o della soggettività) della parte ricorrente.

Rilevato, anche atteso il tenore specifico del provvedimento decretale qui impugnato che, nel caso in esame, – pur ricorrendo l’obiettiva controvertibilità della piena applicabilità, alla concreta situazione della ricorrente, dei criteri definitori di cui agli artt.14 e 15 del Manuale delle Licenze, attesa sia la normativa emergenziale di proroga della notifica dei ruoli, sia la complessiva interlocuzione intercorsa tra la ricorrente e l’Agenzia delle Entrate -, non di meno, non ricorrano i suddetti presupposti che devono ritenersi determinare la impugnabilità in appello del decreto cautelare presidenziale, sia perché il merito-fumus, pur controvertibile, non assurge ad un grado di immediatezza ed evidenza tali da far ritenere “abnorme” il decreto impugnato, sia in quanto la società appellante potrebbe comunque proseguire la sua attività sportiva in una serie inferiore, (rimanendo comunque, e va considerato, debitrice dell’Erario in modo rilevante) e potrebbe, in esito all’eventualmente vittorioso giudizio di merito, di cui è auspicabile la pronta fissazione, ottenere una tutela risarcitoria per equivalente sufficientemente satisfattiva (considerate le ben note generali condizioni finanziarie di operatività delle società calcistiche e la rigidità dei criteri stabiliti dalla Federazione con riguardo alla verifica dei requisiti di iscrivibilità ed all’inizio del campionato, che non tengono organicamente conto dei tempi, pur rapidi, del contenzioso cautelare in materia, notoriamente svolgentesi nel periodo estivo e, quindi, allorché si registra un ben prevedibile sovraccarico di complessivi procedimenti cautelari durante il periodo feriale).

P.Q.M.

Dichiara l’appello inammissibile nei sensi di cui in motivazione.

Fissa, per la discussione, la camera di consiglio del 9 settembre 2021.

Il presente decreto sarà eseguito dall’Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma il giorno 5 agosto 2021″.

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