Il caso Frosinone torna in appello: si apre uno spiraglio per il Palermo
Il collegio di Garanzia del Coni ha deciso di respingere i ricorsi presentati da Frosinone e Palermo, ma anche (ed è questa la notizia) di annullare la sentenza d’appello sul caso Frosinone, chiedendo una nuova valutazione delle sanzioni a carico dei ciociari e di cambiare il collegio giudicante.
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Nella sentenza si legge che il collegio, “ritenendo non coerentemente sanzionata la condotta evidenziata dalla Corte sportiva d’appello rispetto alla gravità dei fatti per come descritti in decisione, annulla con rinvio la sentenza della stessa corte, incaricandola in diversa composizione rispetto al primo pronunciamento, ad uniformarsi, nella comminatoria della sanzione, al principio di diritto espresso in parte motiva”.
Per il Palermo si apre dunque uno spiraglio, questa decisione del Collegio di Garanzia del Coni non significa che il Palermo sarà automaticamente ammesso in Serie A, ma apre uno spiraglio. Pochi sono i casi in giurisprudenza di sentenze annullate e rinviate al grado precedente.
FURIA ZAMPARINI: “CALCIO MALAVITOSO”
Si tratta di una grande vittoria dello staff legale del Palermo, composto da Francesco Pantaleone, Francesca Trinchera e Gaetano Terracchio, che da settimane lavora giorno e notte sui ricorsi ai casi Frosinone e Parma. Questa decisione probabilmente porterà a un appesantimento delle sanzioni nei confronti del Frosinone che in appello è stato condannato a due turni a porte chiuse in campo neutro (uno dei quali scontato in Coppa Italia) e potrebbe in ultima analisi costare la promozione ai ciociari, spalancando le porte della Serie A al Palermo.
Il dispositivo integrale della sentenza:
Prima Sezione: riuniti i ricorsi di Palermo e Frosinone, annullata la sentenza CSA /FIGC del 27 giugno
La Prima Sezione del Collegio di Garanzia, presieduta dal prof. Mario Sanino, al termine della sessione di udienze tenutasi oggi, ha assunto le seguenti determinazioni:
- HA RESPINTO il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 47/2018, presentato, in data 3 luglio 2018, dal sig. Alessandro Ruggeri, in proprio e in qualità di legale rappresentante della Genius Management s.r.l, avverso la decisione della Corte Federale d’Appello della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), di cui al C.U. n. 128/CFA del 4 giugno 2018, che, nel confermare la decisione della Commissione Procuratori Sportivi della FIGC, di cui al C.U. n. 10/PS del 27 febbraio u.s., ha respinto l’appello del ricorrente e, per l’effetto, ha confermato il provvedimento di diniego all’iscrizione nel Registro Procuratori Sportivi nei confronti del medesimo sig. Ruggeri; le spese seguono la soccombenza, liquidate nella misura di € 2.500,00, oltre accessori di legge, in favore della resistente FIGC;
***
- HA RESPINTO il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 54/2018, presentato, in data 23 luglio 2018, dalla società Santarcangelo Calcio s.r.l. contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.), nonché contro la Lega Italiana Calcio Professionistico (Lega Pro), avente ad oggetto l’impugnativa dei Comunicati Ufficiali della Lega Pro n. 261/L del 27 giugno 2018 e n. 253/DIV di pari data, nella parte in cui veniva (e viene) pubblicata la classifica finale del Girone B del Campionato di Serie C 2017/2018, con l’inserimento, al diciassettesimo posto, della società Vicenza Calcio S.p.A., nonostante l’avvenuta revoca alla stessa dell’affiliazione alla FIGC, come da delibera del Commissario Straordinario ex C.U. n. 75 del 21 giugno 2018, e con contestuale collocazione, in diciottesima posizione, della odierna istante, per questo retrocessa in serie D, secondo quanto, altresì, sancito dal successivo C.U. della Lega Pro n. 271/L del 30 giugno 2018, qui parimenti impugnato, nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e/o conseguenti ai succitati provvedimenti; le spese seguono la soccombenza, liquidate nella misura di € 2.000,00, oltre accessori di legge, in favore della resistente FIGC e nella misura di € 2.000,00, oltre accessori di legge, in favore della resistente Lega Pro;
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- HA RIUNITO il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 58/2018, presentato, in data 26 luglio 2018, da parte della società U.S. Città di Palermo S.p.A. contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), nonché nei confronti del Frosinone Calcio S.r.l. e della Lega Nazionale Professionisti Serie B (LNP B), per la riforma e/o l’annullamento della decisione della Corte Sportiva di Appello della FIGC, a Sezioni Unite, emessa a mezzo Comunicato ufficiale n. 168/CSA del 26 giugno 2018 e n. 172/CSA, pubblicato in data 27 giugno 2018, contenenti, rispettivamente, il dispositivo e le motivazioni della decisione con cui è stato respinto il reclamo della U.S. Città di Palermo S.p.A. avverso la decisione del Giudice Sportivo della Lega B (Comunicato Ufficiale n. 200/2018), che ha rigettato le domande della Società Palermo – di sanzionare la Società Frosinone con la perdita della gara disputata in data 16 giugno 2018 con il punteggio di 0-3, di non omologare il risultato della partita ed, in linea subordinata, previa squalifica del campo di giuoco del Frosinone, di non omologare e/o annullare il risultato della predetta gara, ordinandone la ripetizione – ed ha irrogato al Frosinone la sanzione dell’ammenda di € 25.000,00, con l’obbligo di disputare due gare con lo stadio “Benito Stirpe” privo di spettatori e non ha adottato ulteriori provvedimenti sanzionatori per il comportamento dei suoi sostenitori;
CON IL
- ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 62/2018, presentato, in data 31 luglio 2018, da parte della società Frosinone Calcio S.r.l. contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), per l’impugnazione della decisione della Corte Sportiva di Appello c/o FIGC, pubblicata nel C.U. n. 001/CSA del 5 luglio 2018, le cui motivazioni sono contenute nel C.U. n. 002/CSA del 6 luglio 2018, con cui, in parziale riforma della decisione del Giudice Sportivo c/o L.N.P. Serie B, è stata comminata, nei confronti della ricorrente, l’ammenda di € 25.000,00 e la squalifica del campo per due giornate di gara con obbligo di disputare le stesse in campo neutro e a porte chiuse;
CON IL
- ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 64/2018, presentato, in data 4 agosto 2018, dalla società U.S. Città di Palermo S.p.A. contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) e nei confronti del Frosinone Calcio S.r.l. e della Lega Nazionale Professionisti Serie B (LNP B), per la riforma e/o l’annullamento della decisione della Corte Sportiva di Appello della FIGC, I^ Sezione, emessa a mezzo Comunicato Ufficiale n. 2/CSA, pubblicato in data 6 luglio 2018, con cui è stato rigettato il ricorso della società Frosinone Calcio S.r.l. avverso la decisione del Giudice Sportivo della Lega Nazionale Professionisti Serie B (C.U. n. 200/2018) – che ha irrogato, a carico del Frosinone, le sanzioni dell’ammenda di € 25.000,00 e dell’obbligo di disputare due gare con lo stadio “Benito Stirpe” privo di spettatori – ed è stata confermata, a carico della predetta società, la sanzione dell’ammenda di € 25.000,00 ed elevata quella relativa al campo, con la squalifica per due giornate di gara, con l’obbligo di disputare le stesse in campo neutro e a porte chiuse;
Conseguentemente, ritenendo non coerentemente sanzionata la condotta evidenziata dalla CSA FIGC rispetto alla gravità dei fatti per come descritti in decisione, HA ANNULLATO con rinvio la sentenza della CSA FIGC, di cui al C.U. n. 172/CSA, pubblicato in data 27 giugno 2018, e la sentenza della CSA FIGC, di cui al C.U. n. 002/CSA del 6 luglio 2018, onerando la CSA, in diversa composizione, ad uniformarsi, nella comminatoria della sanzione, al principio di diritto espresso in parte motiva.
HA RESPINTO per il resto le doglianze di entrambe le ricorrenti, con riferimento ai ricorsi n. 58/2018 e 62/2018.
HA DICHIARATO INAMMISSIBILE il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 64/2018 e, per l’effetto, condanna la ricorrente alla rifusione delle spese determinate in € 3.000,00, oltre IVA, CAP e rimborso forfettario, per ciascuna parte resistente.
HA STABILITO che la CSA provvederà a regolamentare le spese di giudizio all’esito del giudizio di rinvio con riferimento ai ricorsi n. 58/2018 e 62/2018.
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- HA RESPINTO il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 66/2018, presentato, in data 6 agosto 2018, dalla società A.C. Prato S.p.A. contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) per l’impugnazione della delibera del Commissario Straordinario della FIGC, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 42 del 3 agosto 2018 e trasmessa, a mezzo P.E.C., in pari data, al club toscano, con la quale è stata respinta la domanda di ripescaggio nel Campionato di Serie C 2018/2019, presentata dalla ricorrente nei giorni 25 e 26 luglio 2018, nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e/o conseguenti al gravato provvedimento, con precipuo riguardo sia alla relazione negativa della Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi del 31 luglio 2018, inviata alla Segreteria Federale il 3 agosto 2018, sia, ai soli fini sportivi che qui interessano, alle comunicazioni del Sindaco di Prato, inoltrate alla predetta Commissione ed alla Lega Italiana Calcio Professionistico il 24 ed il 26 luglio 2018, concernenti l’asserita revoca della disponibilità dello Stadio Comunale “Lungobisenzio”, precedentemente concessa alla menzionata Società per la disputa delle gare del Torneo di Serie C, nella stagione 2018/2019; HA RESPINTO, ALTRESI’, L’ISTANZA DI RINVIO PRESENTATA DALLA DIFESA DELLA SOCIETA’ RICORRENTE ED HA DISPOSTO LA COMPENSAZIONE DELLE SPESE DEL GIUDIZIO;
***
- HA RESPINTO ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 67/2018, presentato, in data 6 agosto 2018, dalla Società Como 1907 s.r.l. contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) per l’impugnazione della delibera del Commissario Straordinario della FIGC, pubblicata sul C.U. n. 43 del 3 agosto 2018, e trasmessa a mezzo PEC, in pari data, con la quale è stata respinta la domanda di ripescaggio nel Campionato di Serie C 2018/2019, presentata dalla ricorrente in data 27 luglio u.s., nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e/o conseguenti al gravato provvedimento, con precipuo riguardo sia alla relazione negativa della CO.VI.SO.C. del 2 agosto 2018, inviata alla Segreteria Federale il 3 agosto u.s., sia ai Comunicati Ufficiali FIGC n. 19 del 18 luglio 2018, n. 56 del 30 maggio 2018 e n. 50 del 24 maggio 2018, nella parte in cui non prevedono la possibilità di avvalersi, in alternativa alle fideiussioni bancarie od assicurative (di € 350.000,00 e/o di € 300.000,00) in favore della Lega Italiana Calcio Professionistico (Lega Pro), di bonifici, destinati alla Lega medesima, di importo uguale a quello complessivamente prescritto per le suddette garanzie, nonché al solo menzionato C.U. n. 19/2018, laddove non contempla, per le compagini aspiranti alla integrazione dell’organico del Torneo di Serie C, un termine di garanzia per il compiuto adempimento dei necessari incombenti, a differenza di quanto concesso alle consorelle, richiedenti l’iscrizione alla competizione de qua, dal Titolo IV) del Sistema Licenze Nazionali allegato al citato C.U. n. 50/2018, anche in considerazione del margine temporale, eccessivamente ristretto, ab origine fissato dal richiamato plesso precettivo; Le spese seguono la soccombenza, liquidate nella misura di € 3.000,00, oltre accessori di legge, in favore della resistente FIGC.
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Ma che vuol dire ? LA VITTORIA DI PIRRO ? Adesso in appello ci farano nuovamente fuori, inventandosi qualcosa altro
COMPLIMENTI a stadionews , per la notizia data in anteprima
grazie per la sottolineatura, i complimenti fanno sempre piacere e li estendo alla formidabile truppa di ragazzi che ogni giorno dà l’anima per tenere il sito aggiornato e che ha la pazienza di sopportarmi…. (gm)
Ho appreso la notiza, per puro caso sul vostro sito, e posso garantirle, che siete stati i primi a darne notizie….visto che ho cercato la conferma su altri siti e/o tg . Complimenti ancora.
grazie, confermo 🙂
Sono stati i primi anche x la sentenza d’appello del caso Parma.
grazie anche a te, siete lettori “attenti” 🙂
c’è poco da essere ottimisit. la corte di garanzia ha respinto di fatto il ricorso ed ha, manco velatamente, indicato al collegio di appello di comminare una pena più severa, in pratica soldi e una o due giornate di squalifica in più…
lo scandalo è la promozione di la penna che testimonia il fatto che aia e le altre organizzazioni non pensano sia di ostacolo aver avuto rapporti lavorativi nel binomio arbitro/presidente. questo fa pensare…
Praticamente i punti che farà il Frosinone poi li daranno a noi quando vinceremo il rocorso e andremo in A
Ma quale spiraglio Monastra?al massimo il Frosinone avrà una multa più salata e più giornate a porte chiuse e null’altro!!!non creiamo equivoci o inutile entusiasmo !
Ma quali equivoci e inutile entusiasmo. Il pezzo è molto chiaro, con ogni probabilità la conseguenza di ciò sarà un appesantimento della condanna del Frosinone. Ma la sentenza è comunque importante dal punto di vista sportivo e giurisprudenziale. Lei proprio non ce la fa a non criticarmi, unn’avi chiffari… (gm)
Sicuramente , aumenteranno le sanzioni contro0 il FROSINONE. E’ tutto si concludera’ a TARALLUCCI E VINO
Per il caso LA PENNA , andrebbe rimosso NICCHI …. ex schifissimo arbitro
Il quesito adesso è: quanto tempo passerà prima di avere la nuova sentenza? Il campionato di A è alle porte….
a giudicare da quello che sta succedendo questo campionato non partirà mai. Lunedì fanno i calendari a 19 squadre, partiranno mille ricorsi…. Bah, è un casino (gm)
Ma quale spiraglio si deve aprire? Cambierà poco ed anche se daranno una sanzione più pesante al Frosinone nessuno poi se ne ricorderà più.
Allora il pezzo sarà pure chiaro ma allora è il titolo fatto da lei immagino visto che non avete certamente un titolista…..e che permaloso che è!!!forse dovrebbe fare un lavoro diverso visto che facendo il suo si è un po’ esposti….mi permetto darle un consiglio visto che faccio il sales manager ….sapesse quante me ne dicono i clienti sul l’azienda sui venditori sul l’amministrazione ecc io sorrido sempre accetto e se è il caso prendo consigli sorrida anche lei un po’ le farà bene!
Sorrido sempre, anche quando manda i messaggi lei. Ormai è un appuntamento giornaliero (gm)
Incredibili la pesantezza e la sciatteria di questo commento, inutilmente poi prolungato. Eppure questo signore (‘Francesco’), che sembra avere tutte le caratteristiche dei cosiddetti ‘troll’, si permette di dare dei consigli ad un giornalista. Il pezzo, secondo me, è esposto in maniera chiara e corretta. Corretto anche il titolo, ‘’spiraglio’ , ovvero piccola apertura. In ogni caso il ricorso del Palermo è stato accettato, è già una vittoria significativa, che riconosce maggiormente le ragioni del Palermo e di Zamparini.
Caffè pagato da Guido Monastra!
P.S. – Nessun ricorso del Palermo é stato accettato, ti sbagli!
In buona sostanza, direi di sì. Leggasi, nel dispositivo: “Sanzione incoerente rispetto alla gravità dei fatti”. Incoerente, quindi che presenta contraddizioni, rispetto ai fatti descritti.
Il caffè, lo offro io. Che ancora devo ringraziarlo, per le cronache rubate, su gradoni ormai innominabili. In attesa di un gooooooool, spesso vana.
bravo, tempi di “poesia” calcistica (gm)
purtroppo il ricorso del Palermo è stato di fatto respinto (leggasi il dispositivo della corte), si è solo ritenuta poco pesante la pena ai ciociari.
Tecnicamente suggeriscono una pena in soldi o squalifica maggiore ma no la non promozione.
Non ‘poco pesante’ ma addirittura non coerente. Ecco, appunto, lo “spiraglio”
Buono bravo!!!e ririssi chiu spissu che le fa bene e un si incazzassi giochiamo!!!
Non credo che ci sia da farsi illusioni, non vedo spiragli di nessun genere! É solo un messaggio forte che il CONI lancia alla Giustizia sportiva della FIGC: “State esagerando”
Oramai i giochi sono fatti e questa sentenza è solo una presa in gira, rassegniamoci alla B.
Quello che sconcerta di questa sentenza, è che l’illecito commesso in questo caso, è stato visto in diretta TV da qualche milione di telespettatori. E questa per chi avesse ancora dei dubbi, è una prova incontrovertibile di cui purtroppo non si è minimamente tenuto conto!
vera VERGONA è l’impunibilità del FROSINONE ….. erano e sono talmente sicuri di cio’, che hanno fatto una campagna acquisti senza mettere in conto una possibile retrocessioneLa
Anche questa è una sentenza politica. Il presidente del Frosinine Maurizio Stirpe, è anche vicepresidente di confindustria.
Per Marcello Troll usalo con i tuoi amici e non con le persone che non conosci!non aggettivare nessuno sono le regole del vivere civile anche in rete!detto questo provo a spiegarti ciò che è chiaro a tutti tranne a te.
La mia contestazione,peraltro senza dolo, fatta al sig Monastra riguarda il titolo ,che evidentemente non hai letto o non hai …..non so…infatti per il palermo nella realtà non si apre spiraglio alcuno e di nessun tipo perché ,pur essendo una sentenza importante ,la ns soietà non beneficirà di alcun tipo di vantaggio.Spero che adesso sia chiaro anche a te! di più non posso fare…
Anche questo commento è, quanto gli altri, sciatto e arrogante, con ogni evidenza. Conferma la mia impressione sulle caratteristiche tipiche dei cosiddetti troll. Quanto al resto ho già detto, sono in perfetta sintonia con il giornalista Monastra. Mi è consentito?
A proposito. L’avvocato del Palermo, Pantaleone, nel commentare il dispositivo, ha parlato proprio di APERTURA di uno SPIRAGLIO.