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Cosa rischia il Parma: dalla retrocessione diretta ad una penalizzazione

Il caso Parma entra nel vivo. Dopo la denuncia di alcuni tesserati dello Spezia e il termine delle indagini sui messaggini onviati da Calaiò si cerca di capire: cosa rischia il club emiliano? Si va da una penalizzazione, fino alla retrocessione all’ultimo posto in campionato, ovviamente se verrà accertato l’illecito sportivo e con quale forma di responsabilità. I deferimenti sono stati presentati e i tempi per una decisione non dovrebbero essere molto lunghi, ma ci si interroga anche se applicare o meno la sanzione al campionato appena concluso con conseguenti ripercussioni sulla quella che sarebbe dovuta essere la griglia playoff (fattispecie che non sembra avere precedenti nella giurisprudenza sportiva)

CASO PARMA: ECCO I DEFERIMENTI

Per fare il punto della situazione, però, bisogna partire prima di tutto dalla formulazione del comma 1, art. 7 del nuovo Codice di Giustizia Sportiva della FIGC: “Il compimento, con qualsiasi mezzo, di atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o di una competizione ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica costituisce illecito sportivo”.


Le fattispecie che rientrano in tale forma di illecito (compiuta in questo caso dalla società o da suoi tesserati) sono sostanzialmente tre:

1) atti diretti ad alterare lo svolgimento di una gara o di una competizione;
2) atti diretti ad alterare il risultato di una gara o di una competizione;
3) atti diretti ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica.

Ai commi 7 e 8 viene invece introdotto il c.d. obbligo di denuncia e di conseguenza la fattispecie di “omessa denuncia”: “I soggetti di cui all’art. 1 bis, commi 1 e 5, che comunque abbiano avuto rapporti con società o persone che abbiano posto o stiano per porre in essere taluno degli atti indicati ai commi precedenti ovvero che siano venuti a conoscenza in qualunque modo che società o persone abbiano posto o stiano per porre in essere taluno di detti atti, hanno l’obbligo di informarne, senza indugio, la Procura federale della FIGC. Il mancato adempimento dell’obbligo di cui al comma 7, comporta per i soggetti di cui all’art. 1 bis, commi 1 e 5 la sanzione della inibizione o della squalifica non inferiore a 6 mesi e dell’ammenda non inferiore ad euro 30.000,00″.

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E le sanzioni per i club che si macchiano di illecito sportivo? A disciplinare la materia è sempre l’art.7 ai commi 3 e 4, che distingue fra responsabilità diretta e responsabilità oggettiva o presunta della società e diverse sanzioni in base alla gravità del fatto (con ulteriore aggravante in caso di effettiva alterazione o vantaggio conseguito in classifica attraverso una condotta illecita):

a) Nel primo caso, la sanzione minima per responsabilità diretta è la retrocessione all’ultimo posto in classifica del campionato di competenza, passando poi all’esclusione dal campionato la revoca o assegnazione di titoli acquisiti.

b) Nel caso di responsabilità oggettiva, la pena può anche essere una penalizzazione di uno o più punti in classifica, che può essere fatta scontare, in tutto o in parte, nella stagione sportiva seguente, qualora si riveli inefficace nella stagione in corso (in caso di gravità maggiore del fatto però rimane sempre possibile la retrocessione all’ultimo posto anche in assenza di responsabilità diretta).

PARMA DEFERITO PER RESPONSABILITÀ OGGETIVA: PROMOZIONE É A RISCHIO

“I soggetti, riconosciuti responsabili di illecito sportivo,  – si legge nel comma 5 – sono puniti con una sanzione non inferiore all’inibizione o alla squalifica per un periodo minimo di tre anni e con l’ammenda non inferiore ad euro 50.000,00″.A definire invece le fattispecie di responsabilità è l’articolo 4. Il comma 1 definisce la repsonsabilità diretta: “Le società rispondono direttamente dell’operato di chi le rappresenta, anche per singole questioni, ai sensi delle norme federali”.

I commi 2, 3 e 4 definiscono invece la responsabilità oggettiva: “Le società rispondono oggettivamente, ai fini disciplinari, dell’operato dei dirigenti, dei tesserati e dei soggetti di cui all’art. 1 bis, comma 5. (..) Le società rispondono oggettivamente anche dell’ operato e del comportamento delle persone comunque addette a servizi della società e dei propri sostenitori, sia sul proprio campo, intendendosi per tale anche l’eventuale campo neutro, sia su quello delle società ospitanti, fatti salvi i doveri di queste ultime. (…) Le società sono responsabili dell’ordine e della sicurezza prima, durante e dopo lo svolgimento della gara, sia all’interno del proprio impianto sportivo, sia nelle aree esterne immediatamente adiacenti”.

A sua volta l’art. 4 comma 5 sottolinea come “le società sono presunte responsabili degli illeciti sportivi commessi a loro vantaggio da persone a esse estranee. La responsabilità è esclusa quando risulti o vi sia un ragionevole dubbio che la società non abbia partecipato all’illecito o lo abbia ignorato”.

5 thoughts on “Cosa rischia il Parma: dalla retrocessione diretta ad una penalizzazione

  1. Dopo i fatti scandalosi di Frosinone ho smesso di credere nella giustizia sportiva. Questa sarà l’ennesima beffa per il Palermo e soprattutto per i suoi Tifosi.

  2. Ma pure che il Palermo andasse in serie A, ma cn quale squadra, con quale spirito, il mercante non comprerà nessuno, come ha fatto fino ad ora, già si sta vendendo pure i chiodi dei muri, solo la magistratura quà ci puo’ per levarcelo dai piedi, rassegnamoci.

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