Foggia, il Coni accoglie il ricorso ma rimanda la decisione / IL COMUNICATO
Il Coni ha accolto il ricorso presentato dal Foggia, ma la decisione è stata rimandata al tribunale di secondo grado. È possibile un’ulteriore diminuzione della penalizzazione (a ora di 8 punti). Respinto, invece, il ricorso di Fedele Sannella, mentre il fratello Franco è stato assolto.
Ecco il comunicato:
“La Seconda Sezione del Collegio di Garanzia, presieduta dal prof. Attilio Zimatore, all’esito della sessione di udienze che si è tenuta oggi, ha assunto le seguenti determinazioni:
1) Ha respinto il ricorso presentato, in data 21 settembre 2018, da Fedele Sannella contro la Procura Federale FIGC, la Società Virtus Entella Srl e nei confronti della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) e della Procura Generale dello Sport c/o il CONI, per la riforma e/o l’annullamento della decisione della Corte Federale d’Appello FIGC, di cui al C.U. n. 022/CFA del 22 agosto 2018, limitatamente alla parte in cui ha statuito e riconosciuto la responsabilità del ricorrente per aver impiegato, nell’attività gestionale e sportiva del Foggia Calcio s.r.l., somme derivanti dalla commissione di attività illecite, infliggendogli la sanzione della inibizione per 3 anni;
3) Ha accolto e, per l’effetto, rinviato alla CFA FIGC, nei sensi di cui in motivazione il ricorso presentato, in data 21 settembre 2018, dalla società Club Foggia Calcio S.r.l. nei confronti della Procura Federale della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) e della società Virtus Entella S.r.l. avverso la decisione della Corte Federale d’Appello, Sezioni Unite, della FIGC, pubblicata con C.U. n. 022/CFA del 22 agosto 2018, che ha riformato la decisione resa in primo grado dal Tribunale Federale Nazionale – Sez. Disciplinare -, di cui al C.U. n. 1/TFN del 2 luglio 2018, e, per l’effetto, ha irrogato, in capo alla suddetta società, la sanzione della penalizzazione di 8 punti in classifica da scontare nella s.s. 2018/2019, in luogo dei 15 punti irrogati dal Giudice di primo grado endofederale, per la violazione dell’art. 4, comma 1, CGS – a titolo di responsabilità diretta, per le condotte contestate al dott. Adolfo Lucio Fares (in qualità Presidente e legale rappresentante della ricorrente) – e dell’art. 4, comma 2, CGS – a titolo di responsabilità oggettiva, per le condotte contestate, tra gli altri, ai sigg. Ruggiero Massimo Curci, Fedele Sannella e Francesco Domenico Sannella”.
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