Giudice Sportivo, Catania multato: cori offensivi e lancio di oggetti in campo

FOTO PEPE / PUGLIA
Ammenda per il Catania e squalifica per Di Tacchio. Queste sono le decisioni adotatte dal Giudice Sportivo di Serie C riguardo la 35esima giornata del girone C. Il club etneo ha ricevuto un’ammenda di 2.500 euro a causa di cori offensivi e lancio di oggetti in campo dei supporters rossoazzurri.
Nella prossima gara dei siciliani, in programma sabato 12 aprile contro la Cavese, mancherà anche il centrocampista Francesco Di Tacchio che, avendo ricevuto la quinta ammonizione stagionale nella partita contro l’Avellino, sarà costretto saltare il prossimo turno.
Il comunicato
AMMENDA € 2.500,00
CATANIA
A) per avere, la quasi totalità dei suoi sostenitori (circa 90%) posizionati nel
Settore Curva Nord, intonato: 1. al 18° minuto del primo tempo, un coro offensivo nei confronti dei tifosi
avversari ripetuto per un minuto; 2. al 23° minuto del primo tempo, un coro offensivo e insultante nei confronti dei tifosi avversari (ripetuti per un minuto consecutivamente) che, in applicazione dei principi enunciati dalla CGF a Sezioni Unite nella decisione pubblicata nel CU 179/CGF (2013/2014), emanata su ricorso del Frosinone Calcio, devono essere qualificati quali insulti beceri e di pessimo gusto, ma non idonei a porre in essere un comportamento discriminante;
B) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti
144/555 commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Sud e Tribuna Centrale, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato: 1. al 12° minuto del primo tempo, una bottiglietta di plastica piena sul recinto di gioco, senza conseguenze; 2. al 43° minuto del secondo tempo, tre monetine indirizzate verso i componenti della panchina avversaria, senza conseguenze; 3. al termine della gara, due bottigliette di plastica piene indirizzate verso i giocatori avversari che sfioravano i Collaboratori della Procura Federale; 4. al termine della gara, un accendino nel recinto di gioco, senza conseguenze. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti [(ivi compresa la particolare odiosità della condotta sub A)] e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (V
INFR)
DI TACCHIO FRANCESCO (CATANIA)