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Giudice Sportivo: Palermo a porte chiuse per un turno

Il Giudice Sportivo,
letti il referto arbitrale e la relazione dei collaboratori della Procura federale ed esaminate le
immagini televisive segnalate dalla Procura federale ex art. 35, n. 2.2 CGS;
considerato che, nel corso della gara, i sostenitori della società rosa-nera hanno effettuato nel
recinto e sul terreno di giuoco un nutrito lancio di petardi (14) , bengala (4) e fumogeni (2) ed
oggetti di varia natura (seggiolini, rubinetteria ed altri oggetti contundenti), provocando in tal
modo la sospensione della gara al 24° del primo tempo (per circa un minuto) e al 14° del secondo
tempo (per circa quattro minuti);

rilevato che, in particolare, un petardo è esploso a brevissima distanza da due calciatori, con
concreta esposizione a pericolo della loro incolumità, ed altri petardi sono esplosi in prossimità
degli arbitri addizionali;
valutata la particolare gravità del comportamento tenuto dai sostenitori della Società rosa-nera;
visti gli artt. 14, n. 2 e 18 lett. b) CGS;
P.Q.M.
delibera di sanzionare la Soc. Palermo con l’obbligo di disputare una gara a porte chiuse.

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