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Giudice Sportivo Serie B: fumogeni, petardi e ritardi. Multati 9 club

Il Giudice Sportivo di Serie B punisce 9 club con delle multe: si apre così il comunicato con i provvedimenti della 24a giornata di Serie B. Le motivazioni sono varie, dal lancio di petardi e fumogeni al ritardo nell’ingresso in campo. Sono 12 invece i calciatori squalificati.

LE SANZIONI

Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. COMO per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato tre fumogeni sul terreno di giuoco e uno nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 2.500,00: alla Soc. BRESCIA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato due fumogeni sul terreno di giuoco e uno nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. MODENA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato alcune bottigliette di plastica vuote e tre bicchieri nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. SPEZIA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato due petardi nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 1.500,00: alla Soc. ASCOLI a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente ritardato di circa due minuti l’inizio del primo tempo.
Ammenda di € 1.500,00: alla Soc. BARI per avere suoi sostenitori, al 24° del secondo tempo, lanciato nel recinto di giuoco un petardo; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 1.500,00: alla Soc. CATANZARO a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente ritardato di circa due minuti l’inizio del primo tempo.
Ammenda di € 1.500,00: alla Soc. TERNANA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco due fumogeni; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 1.000,00: alla Soc. VENEZIA per avere suoi sostenitori, al 49° del secondo tempo, lanciato nel recinto di giuoco un fumogeno; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.