Giudice Sportivo Serie B: multa per il Palermo. Il comunicato
Il giudice sportivo di Serie B, Emilio Battaglia, ha comunicato le sanzioni in seguito alla seconda giornata di Serie B. Ancora nessuna decisione riguardo alla gara sospesa tra Cosenza e Hellas Verona; il giudice vuole aspettare di conoscere il contenuto del reclamo dei veneti. Multa leggera per il Palermo.
PALERMO, PIANO B: BISOGNA SPALMARE GLI STIPENDI
Le decisioni del giudice sportivo (QUI il comunicato integrale):
Ammenda di € 1.000,00: alla Soc. PALERMO per avere ingiustificatamente causato il ritardato inizio della gara di circa due minuti.
Ammenda di € 4.000,00: alla Soc. LECCE per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato sul terreno di giuoco quattro fumogeni; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all’art. 13, comma 1 lettera b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’Ordine a fini preventivi e di vigilanza.
Ammenda di € 4.000,00: alla Soc. VENEZIA per avere suoi sostenitori, nel corso delle gara, lanciato nel recinto di giuoco un fumogeno ed un petardo ed acceso alcuni fumogeni nel proprio settore; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all’art. 13, comma 1 lettera b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’Ordine a fini preventivi e di vigilanza.
Ammenda di € 1.500,00: alla Soc. PADOVA per avere suoi sostenitori, al 44° del secondo tempo, lanciato nel recinto di giuoco un fumogeno; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all’art. 13, comma 1 lettera b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’Ordine a fini preventivi e di vigilanza.
Ammenda di € 1.500,00: alla Soc. PERUGIA per avere suoi sostenitori, all’ingresso delle squadre sul terreno di giuoco, lanciato nel recinto di giuoco un fumogeno; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all’art. 13, comma 1 lettera b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’Ordine a fini preventivi e di vigilanza.
Ammenda di € 1.500,00: alla Soc. VENEZIA per avere ingiustificatamente causato il ritardato inizio della gara di circa quattro minuti.
CALCIATORI
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
MICHAEL Kingsley Dogo (Perugia): per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco.