​​

Giudice Sportivo Serie B, otto squalificati. Pesante multa alla Juve Stabia

Il Giudice Sportivo di Serie B ha rilasciato un comunicato contenente i provvedimenti presi durante la 24a giornata di campionato. Pesante multa per la Juve Stabia; ammenda anche per Crotone, Pescara ed Empoli, mentre sono otto gli squalificati.

CALCIATORI ESPULSI SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ED AMMONIZIONE

AGAZZI Davide (Livorno): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario (Sesta sanzione); per avere, al 25° del secondo tempo, all’atto del provvedimento di ammonizione, rivolto all’Arbitro espressioni ingiuriose.


SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

STRANDBERG Ken Remi Stefan (Trapani): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

TROIANO Michele (Ascoli): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

CALCIATORI NON ESPULSI SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

AKPA AKPRO Jean Daniel (Salernitana): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

CESAR Bostjan (Chievo Verona): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Decima sanzione).

D’ORAZIO Tommaso (Cosenza): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

ESPOSITO Salvatore (Chievo Verona): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

FIRENZE Marco (Venezia): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

MARIN Marius Mihai (Pisa): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

Ammenda di € 20.000,00: alla Soc. JUVE STABIA per avere suoi sostenitori, nel corso del secondo tempo, intonato numerosi cori insultanti ed intimidatori all’indirizzo degli Ufficiali di gara, aggravati da macabri riferimenti alla memoria dell’Arbitro recentemente scomparso.

Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. CROTONE per avere suoi sostenitori, al termine della gara, intonato cori insultanti di matrice territoriale nei confronti della tifoseria avversaria.

Ammenda di € 4.000,00: alla Soc. PESCARA a titolo di responsabilità diretta per il comportamento tenuto dal proprio Presidente negli spogliatoi.

Ammenda di € 2.500,00: alla Soc. EMPOLI per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, nel proprio settore, acceso 2 petardi e numerosi fumogeni; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’Ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *