Giudice sportivo Serie C: 26 squalificati, 10 giornate a Cusumano della Vis Pesaro
Il Giudice sportivo di Serie C ha pubblicato le decisioni relative alla 23a giornata di campionato e nell’elenco delle sanzioni spiccano anche delle stangate davvero clamorose: 10 giornate di squalifica a Francesco Paolo Cusumano (difensore della Vis Pesaro) e 8 a Nicola Zecchi (vice allenatore dell’Imolese). In totale sono 26 i giocatori squalificati.
Il giocatore della Vis Pesaro viene sanzionato (si legge nel referto) per “comportamento discriminatorio nei confronti di un calciatore avversario proferendo nei confronti del predetto un epiteto ingiurioso comportante offesa per motivi di razza”. Il vice allenatore dell’Imolese viene sanzionato per “una condotta gravemente irriguardosa nei confronti dell’arbitro concretizzatasi in un contatto fisico, in quanto, al fine di evitare che l’arbitro comminasse il provvedimento disciplinare di espulsione all’allenatore FONTANA, con fare minaccioso correva verso di lui e, ad una distanza molto ravvicinata, bloccava con una mano il suo braccio sinistro, dapprima, stringendolo e causando forte dolore e, successivamente, strattonandolo nel tentativo di evitare che l’arbitro estraesse il cartellino. Condotta cessata soltanto grazie all’intervento dei componenti della panchina”.
IL QUADRO COMPLETO DELLE SANZIONI
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER DIECI GARE EFFETTIVE
CUSUMANO FRANCESCO PAOLO (VIS PESARO) per avere, al 46°minuto del secondo tempo, tenuto un comportamento discriminatorio nei confronti di un calciatore avversario proferendo nei confronti del predetto un epiteto ingiurioso comportante offesa per motivi di razza. Misura e irrogazione della sanzione in applicazione dell’art. 28 C.G.S. valutate le modalità complessive della condotta (supplemento arbitrale).
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
COSENZA FRANCESCO (PIACENZA)
per avere, al 47°minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario in quanto, nel tentativo di calciare il pallone, lo colpiva con i tacchetti all’altezza del fianco causandogli momentaneo dolore.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta e considerato che non si sono verificate conseguenze dannose a carico dell’avversario (supplemento referto arbitrale).
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
TRAINOTTI ANDREA (TRENTO)
per aver tenuto, al 28°minuto del secondo tempo, una condotta gravemente antisportiva commettendo un fallo su un avversario ed impedendo una chiara occasione da rete. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S, valutate le modalità complessive dei fatti.
BIANCHI EDOARDO (PAGANESE) per aver tenuto, al 18°minuto del secondo tempo, una condotta gravemente antisportiva toccando volontariamente il pallone con le mani ed impedendo una chiara occasione da rete. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S, valutate le modalità complessive dei fatti.
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE
GATTO LEONARDO DAVIDE (PRO VERCELLI)
GALEOTAFIORE GIOACCHINO (SEREGNO)
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
CASOLI GIACOMO (FIDELIS ANDRIA) per aver pronunciato per due volte un’espressione blasfema, in un unico contesto mentre al termine del primo tempo stava rientrando negli spogliatoi. Misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 37 C.G.S., ritenuta la continuazione e applicati i principi enunciati nella decisione 0102/ CSA 2021-2022 (r. proc. fed).
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (X INFR)
PREZIOSO MARIO FRANCESCO (VIRTUS FRANCAVILLA)
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (V INFR)
D’ERRICO ANDREA (BARI)
PUCINO RAFFAELE (BARI)
ROCCA MICHELE (FOGGIA)
PINTO GIOVANNI (CATANIA)
CARLINI MASSIMILIANO (CATANZARO)
CIANCI PIETRO (CATANZARO)
ARDIZZONE FRANCESCO (CESENA)
GRAZIANO GIOVANNI (FERMANA)
GIORGINI ANDREA (LATINA)
GUCCIONE FILIPPO (MANTOVA)
CRISTINI ANDREA (PRO VERCELLI)
VITALE MATTIA (PRO VERCELLI)
BANI CRISTIANO (SIENA)
MILESI LUCA (SIENA)
DAFFARA MANUEL (VIRTUS VERONA)
MANETTA MARCO (VIS PESARO)
PAVLEV DANIEL (VITERBESE)
COCCO ANDREA SALVATORE (SEREGNO)
SOCIETA’
AMMENDA
€ 2000 TARANTO a) per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti: 1- nell’aver lanciato dalla curva occupata dagli stessi all’interno del recinto di gioco, al 45° minuto del secondo tempo, una bottiglietta dietro la porta difesa dal portiere della squadra ospite e, al termine della partita, cinque bottigliette mentre i giocatori della squadra ospite raggiungevano il tunnel verso gli spogliatoi, in entrambe le occasioni senza colpire e causare danni ad alcuno; 2 – nell’avere fatto esplodere, al 43°minuto del primo tempo, un petardo all’interno della
curva occupata dagli stessi; b) per avere i suoi sostenitori intonato cori oltraggiosi: 1 – al 15°minuto del primo tempo, nei confronti dei tifosi della squadra ospite e di altra Società militante in altro campionato; 2 – al 39°minuto del secondo tempo, nei confronti di Istituzioni calcistiche. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13. comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S (r. proc. fed., r.c.c.).
€ 500 CESENA per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere fatto esplodere un petardo all’interno della curva occupata dagli stessi, al minuto 88°circa. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13. comma 2, e 26 C.G.S, valutate le modalità complessive dei fatti e la circostanza che non si sono verificate conseguenze dannose (r. proc. fed.).
€ 300 FOGGIA per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato all’interno del recinto di gioco, al 13° ed al 19° minuto circa, due bottigliette di acqua, in entrambe le occasioni senza colpire e causare danni ad alcuno. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13. comma 2, e 26 C.G.S (r. proc. fed.).
€ 200 GROSSETO per avere i suoi sostenitori, al 41°minuto circa del primo tempo, intonato per tre volte consecutivamente cori oltraggiosi nei confronti di Istituzioni calcistiche. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S. (r. proc. fed., r.c.c.).
€ 100 POTENZA per avere suoi tesserati non identificati, nel corso della gara, danneggiato due poltrone della panchina assegnata alla Società Potenza. Come da accertamento effettuato al termine della gara mentre le poltrone stesse risultavano integre prima della partita; come da documentazione fotografica. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 6, 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r.c.c., obbligo risarcimento danni se richiesto).
DIRIGENTI ESPULSI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 10 FEBBRAIO 2022
FRANZESE ROBERTO (PICERNO) per avere, al termine del primo tempo, tenuto un comportamento offensivo e minaccioso nei confronti di un calciatore avversario, in quanto entrava sul terreno di gioco di gioco e con fare minaccioso si avvicinava al predetto pronunciando al suo indirizzo frasi gravemente offensive e minacciose. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (supplemento arbitrale).
GRECO VINCENZO (PICERNO) per avere, al termine del primo tempo, tenuto un comportamento offensivo e minaccioso nei confronti di un tesserato della squadra avversaria, in quanto con fare minaccioso si avvicinava ad un dirigente avversario pronunciando al suo indirizzo frasi gravemente offensive e minacciose. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (supplemento arbitrale).
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 4 FEBBRAIO 2022 E € 500 DI AMMENDA
CONTI FABIO MASSIMO (FERMANA) per avere, per avere, al 37°minuto del secondo tempo, tenuto un comportamento irriguardoso nei
confronti dell’arbitro, in quanto si alzava dalla panchina, usciva intenzionalmente dall’area tecnica e protestava reiteratamente nei confronti di una decisione arbitrale. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva, r. IV uff.).
DIRIGENTI NON ESPULSI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 14 FEBBRAIO 2022
DI NUNNO PAOLO LEONARDO (LECCO) per avere, al termine della gara, posto in essere una condotta ingiuriosa nei confronti dell’arbitro e
del IV Ufficiale di gara in quanto pronunciava al loro indirizzo epiteti offensivi, tenendo al contempo nei loro confronti un atteggiamento aggressivo e venendo quindi allontanato da Dirigenti della sua Società.Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S., ritenuta la continuazione e valutate le modalità complessive della condotta (r. IV uff., r. proc. fed.,
r.c.c.).
AMMONIZIONE (I INFR)
CASELLA ALEX (PRO VERCELLI)
ALLENATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER OTTO GARE EFFETTIVE
ZECCHI NICOLA (IMOLESE) per avere tenuto, al 48°minuto del secondo tempo, una condotta gravemente irriguardosa nei confronti dell’arbitro concretizzatasi in un contatto fisico, in quanto, al fine di evitare che l’arbitro comminasse il provvedimento disciplinare di espulsione all’allenatore FONTANA, con fare minaccioso correva verso di lui e, ad una distanza molto ravvicinata, bloccava con una mano il suo braccio sinistro, dapprima, stringendolo e causando forte dolore e, successivamente, strattonandolo nel tentativo di evitare che l’arbitro estraesse il cartellino. Condotta cessata soltanto grazie all’intervento dei componenti della panchina. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. b), C.G.S, considerata la finalità del gesto, ritenuta la continuazione e valutate le modalità complessive della condotta di particolare gravità.
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE E € 500 DI AMMENDA
GAROFALO LUIGI (TURRIS) per avere, al termine del primo tempo, tenuto un comportamento offensivo e minaccioso nei confronti di un tesserato della squadra avversaria, in quanto con fare aggressivo si avvicinava ad un dirigente avversario pronunciando al suo indirizzo frasi gravemente offensive e minacciose. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità
complessive della condotta (panchina aggiuntiva, supplemento arbitrale).
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
FONTANA GAETANO (IMOLESE) per avere tenuto, al 48°minuto del secondo tempo, un comportamento ingiurioso nei confronti dell’arbitro in quanto, successivamente al triplice fischio abbandonava l’area tecnica, e con fare minaccioso correva verso l’arbitro rivolgendogli frasi offensive. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S, ritenuta la continuazione e valutate le modalità complessive della condotta.
ALLENATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA E € 500 DI AMMENDA
GENNARO DI MAIO (FIDELIS ANDRIA) per avere ripetutamente, al 35°ed al 45°minuto circa del primo tempo ed al 5° ed al 31°minuto del secondo tempo, pronunciato un’espressione blasfema mentre si trovava in prossimità della panchina. Misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 37 C.G.S. ritenuta la continuazione e applicati i principi enunciati nella decisione 0102/ CSA 2021-2022 (r. proc. fed).
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
MALOTTI ROBERTO (AQUILA MONTEVARCHI) per aver pronunciato un’espressione blasfema mentre si trovava in prossimità della panchina al 47°
minuto circa. Misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 37 C.G.S., applicati i
principi enunciati nella decisione 0102/ CSA 2021-2022 (r. proc. fed.).
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