​​

Giudice Sportivo Serie C, ammenda per 7 club del girone C

Sono ben sette le società del girone C multate dal Giudice Sportivo di Serie C durante la diciannovesima giornata di campionato. Le ammende variano dai 1.500 ai 500 euro e riguardano l’Avellino, la Paganese, il Taranto, la Turris, il Catanzaro, il Foggia e il Monopoli.

Sono undici, invece, i giocatori che salteranno il prossimo turno: l’ultima giornata del 2021. Fra questi, anche Terranova, espulso nel match fra Palermo e Bari.

IL COMUNICATO

€1500 – AVELLINO per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere, nel primo tempo – minuti 9°, 10°, 29° e nel secondo tempo – minuti 7°, 35°, fatto esplodere sul terreno di gioco (nello spazio dietro la porta, di fronte alla curva) petardi di notevole potenza.Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13. comma 2, 25 e 26 C.G.S, ritenuta la continuazione, valutate le modalità complessive dei fatti e considerato che non si sono verificate conseguenze pregiudizievoli (r. c.c.).

€ 1500 -PAGANESE per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere, durante la gara, fatto esplodere otto petardi nel settore occupato dagli stessi, senza provocare conseguenze. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13. comma 2, 25 e 26 C.G.S, ritenuta la continuazione, valutate le modalità complessive dei fatti e considerato che non si sono verificate conseguenze pregiudizievoli (r. proc. fed., r. c.c.).

€ 1500 – TARANTO 1. per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere, ai minuti 12°, 19° ed al 39° circa del primo tempo, fatto esplodere tre petardi nel settore occupato dagli stessi;
2. per avere i suoi sostenitori che occupavano il settore Curva Nord intonato, al 15° minuto circa del primo tempo, cori oltraggiosi nei confronti delle Forze dell’Ordine; 3. per avere i suoi sostenitori che occupavano il settore Curva Nord intonato, al 25°circa minuto del primo tempo, cori oltraggiosi nei confronti di Istituzioni calcistiche. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13. comma 2, 25 e 26 C.G.S, ritenuta la continuazione, valutate le modalità complessive dei fatti e considerato che non si sono verificate conseguenze pregiudizievoli (r. proc. fed., r. c.c.).

€ 1500 – TURRIS per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere fatto esplodere undici petardi nel settore occupato dagli stessi. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13. comma 2, 25 e 26 C.G.S, ritenuta la continuazione, valutate le modalità complessive dei fatti e considerato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e che non si sono verificate conseguenze pregiudizievoli (r. proc. fed., r. c.c.).

€ 500 –  CATANZARO per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere, al 14°circa minuto del primo tempo, lanciato dal settore occupato dagli stessi all’interno del recinto di gioco un fumogeno nell’area circostante il rettangolo di gioco, senza provocare conseguenze. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13. comma 2, 25 e 26 C.G.S, valutate le modalità complessive dei fatti e considerato che non si sono verificate conseguenze pregiudizievoli (r. proc. fed, r. c.c.).

€ 500 – FOGGIA per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere fatto esplodere sul terreno di gioco (nello spazio tra il campo per destinazione e la recinzione del terreno di gioco), all’11°minuto circa del primo tempo, un petardo di notevole potenza. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13. comma 2, 25 e 26 C.G.S, valutate le modalità complessive dei fatti e considerato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e che non si sono verificate conseguenze pregiudizievoli (r. c.c.).

€ 500 – LUCCHESE per fatti violenti e contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza commessi dai suoi sostenitori, consistiti nell’avere danneggiato due cassette di scarico dei wc dei bagni del settore occupato dagli stessi. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13. comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta (r.c.c.- obbligo di risarcimento se richiesto).

€ 500 – MONOPOLI per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere, al 7°minuto del secondo tempo, fatto esplodere un petardo di elevata intensità nel settore occupato dagli stessi, senza provocare conseguenze. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13. comma 2, 25 e 26 C.G.S, valutate le modalità complessive dei fatti e considerato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e che non si sono verificate conseguenze pregiudizievoli (r. proc. fed., r. c.c.).

CALCIATORI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

TERRANOVA EMANUELE (BARI)
VAZQUEZ FEDERICO NAHUEL (CATANZARO)
BUBAS SERGIO NICOLAS (FIDELIS ANDRIA)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (V INFR)

BOVE DAVIDE (AVELLINO)
FORTE FRANCESCO (AVELLINO)
BIONDI KEVIN (CATANIA)
FAZIO PASQUALE DANIEL (CATANZARO)
CALDORE MARCO (JUVE STABIA)
FAZZI NICOLO’ (ACR MESSINA)
RICCI MANUEL  (POTENZA)
SEPE ANTONIO  (POTENZA)

 

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *