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Giudice Sportivo Serie C: le multe più salate a Messina, Catania e Trapani

Il Giudice Sportivo di Serie C punisce (tra le altre) le siciliane: multe salate per Messina, Catania e Trapani, protagoniste della nona giornata di campionato.

Trapani e Messina si sono affrontate in un derby avvincente conclusosi in pareggio per un gol nel finale dei granata: per via dei comportamenti dei tifosi hanno ricevuto rispettivamente 1.000 euro e 2.000 euro di multa. Il Catania, come i cugini peloritani, ha ricevuto 2.000 euro di ammenda per fatti successi durante il match contro l’Altamura.

AMMENDA € 2.000,00
ACR MESSINA A) per avere, i suoi sostenitori (circa l’80%), posizionati nel Settore Curva Ospiti, intonato al 52° minuto della gara, un coro offensivo ed insultante nei confronti dei tifosi avversari ripetuto per circa quindici secondi che, in applicazione dei principi enunciati dalla CGF a Sezioni Unite nella decisione pubblicata nel CU 179/CGF (2013/2014), emanata su ricorso del Frosinone Calcio, deve essere qualificato quale insulto becero e di pessimo gusto, che, direttamente o indirettamente, ha comportato offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale, ma non idoneo a porre in essere un comportamento discriminante;
B) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Ospiti, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato:
1. all’inizio del secondo tempo, tre petardi di elevata potenza sul terreno di gioco, nelle immediate vicinanze di fotografi, raccattapalle e Forze dell’Ordine, così ritardando l’inizio del secondo tempo di circa un minuto;
2. al 48° minuto del secondo tempo, in occasione della segnatura della rete da parte della propria squadra, due petardi sul terreno di gioco, uno di questi esplodeva vicino ad un proprio calciatore mentre stava esultando, senza conseguenze.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, considerata la particolare odiosità della condotta sub A) e la pericolosità della condotta sub B), rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e che non si sono verificate conseguenze dannose (ulteriori rispetto al ritardo nell’avvio del secondo tempo di gara) e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. Arbitrale, r. proc. fed., integrazione r. proc. fed., r. c.c., integrazione r. c.c.).

CATANIA per avere, i suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Nord – Settore Superiore Rosso e Settore Inferiore Azzurro, intonato:
1. al 47° minuto del secondo tempo (circa il 70% dei suoi sostenitori), un coro offensivo ed insultante nei confronti di tifosi di altra società ripetuto consecutivamente per un minuto, in applicazione dei principi enunciati dalla CGF a Sezioni Unite nella decisione pubblicata nel CU 179/CGF (2013/2014), emanata su ricorso del Frosinone Calcio, deve essere qualificato quale insulto becero e di pessimo gusto, che, direttamente o indirettamente, ha comportato offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale, ma non idoneo a porre in essere un comportamento discriminante;
2. al 49° minuto del secondo tempo (circa il 90% dei suoi sostenitori), intonato un coro offensivo e insultante nei confronti dei tifosi avversari ripetuto consecutivamente per un minuto che, direttamente o indirettamente, hanno comportato offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e la particolare odiosità delle condotte sub 1) e 2) e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 1.000,00
TRAPANI per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, durante il secondo tempo, due fumogeni sul terreno di gioco, una quindicina circa tra bottigliette vuote di plastica e bicchieri sul terreno e nel recinto di gioco, così ritardando la ripresa del gioco. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (ivi compresa la ritardata ripresa del gioco) e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. Arbitrale, r. proc. fed., r. c.c.).

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