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Giudice Sportivo Serie C, multa per 6 società del Girone C

Tantissime società multate dal Giudice Sportivo di Serie C nell’ultima giornata. Sono dieci le ammende in totale e, di queste, ben sei sono del Girone C: Juve Stabia, Campobasso, Fidelis Andria, Virtus Francavilla, Picerno e Taranto. Nel comunicato pubblicato dalla Lega Pro, presenti anche le squalifiche agli allenatori e ai giocatori.

IL GIUDICE SPORTIVO

€ 5.000 – JUVE STABIA per avere i suoi sostenitori occupanti la Tribuna centrale intonato cori oltraggiosi nei confronti del IV Ufficiale di Gara e del Componente della Procura Federale e per avere posto in essere fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza:

1. al 25°minuto del secondo tempo proferendo parole offensive ed ingiuriose nei confronti dei predetti;

2. nello stesso frangente sub 1) prendendo a pugni la vetrata che separa il terreno di gioco dalla suddetta tribuna;
3. al 26°minuto del secondo tempo attingendo con due sputi sulla nuca e sulla spalla il IV Ufficiale di gara e con uno sputo sulla spalla il Componente della Procura Federale. Condotte interrotte soltanto dopo l’intervento dello SLO, del DGE e il potenziamento della presenza di steward nel settore suddetto.

Ritenuta la continuazione, valutate le complessive modalità del fatto e il fattivo intervento della Società ospitante a mezzo dei suoi delegati, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6,13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S. (r.proc. fed, r.c.c., r.IV uff.).

€ 2.000 – CAMPOBASSO

1. per fatti violenti, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, commessi dai suoi sostenitori, consistiti nell’avere fatto scoppiare un petardo all’interno del settore da loro occupato;
2. per avere, al 1°minuto del primo tempo, i suoi sostenitori occupanti la curva riservata agli ospiti intonato cori oltraggiosi nei confronti della Società avversaria.

Ritenuta la continuazione, valutate le modalità complessive dei fatti e considerato che il Campobasso giocava in trasferta, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13. comma 2, 25 e 26 C.G.S (r. proc. fed, r. c.c.).

€ 1.000 – PIACENZA

1. per fatti violenti, commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato dal settore occupato dai predetti tifosi verso il campo, con arresto sulla pista esterna al terreno di gioco:
a) al 35°minuto del primo tempo, bicchieri di plastica;

b) al 82° minuto del primo tempo, bicchieri di plastica e una bottiglia di plastica;
2. per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza commessi dai suoi sostenitori per essersi, poco dopo il minuto 35°, un suo tifoso arrampicato sulla rete adiacente al campo, trattenuto sulla stessa per circa 3/4 minuti e allontanato soltanto dopo l’intervento del DGE e di un Agente di Polizia.
Ritenuta la continuazione, valutate le modalità complessive dei fatti e considerato che il Piacenza giocava in trasferta, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13. comma 2, e 26 C.G.S (r.c.c.).

€ 500 – FIDELIS ANDRIA per avere i suoi sostenitori danneggiato la serratura di ingresso e il pavimento dei bagni riservati al settore ospiti, come da accertamenti effettuati prima e al termine della gara.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 6, 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e considerato che la Fidelis Andria giocava in trasferta. (r.c.c., supplemento r.c.c., obbligo risarcimento danni se richiesto).

€ 500 – VIRTUS FRANCAVILLA per avere i suoi sostenitori, al 13°, 18°, 26° e 40°minuto circa del secondo tempo, intonato cori oltraggiosi nei confronti dei tifosi e della squadra avversaria. Ritenuta la continuazione, valutate le modalità complessive dei fatti, considerato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S. (r.proc. fed.).

€ 500 – PERGOLETTESE per avere i suoi sostenitori ripetutamente intonato cori oltraggiosi nei confronti del direttore di gara al 42°minuto e alla fine del primo tempo, al 9°, al 23° e al 27° minuto del secondo tempo.
Ritenuta la continuazione, valutate le modalità complessive dei fatti e considerato che la Pergolettese giocava in trasferta, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S. (r.proc. fed., r.c.c.).

€ 500 – PRO PATRIA per avere i suoi sostenitori, al 10° minuto circa del secondo tempo, intonato cori incitanti alla violenza in occasione di un fallo commesso da un calciatore della loro squadra in danno di un avversario.
Ritenuta la continuazione, valutate le modalità complessive delle condotte e considerato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta, misura della sanzione in applicazione degli artt.4, 6, 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S. (r.proc. fed.).

€ 500 – PICERNO per avere i suoi sostenitori, al 20°minuto circa del secondo tempo, intonato per due volte cori oltraggiosi nei confronti della squadra avversaria.
Ritenuta la continuazione, valutate le modalità complessive dei fatti, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S. (r.proc. fed.).

€ 500 – TARANTO 1. per avere, al 36°minuto circa del primo tempo, i suoi sostenitori intonato cori oltraggiosi nei confronti delle Forze dell’Ordine;
2. per avere i suoi sostenitori formato con carta gommata un simbolo osceno sul vetro divisorio del settore dagli stessi occupato.

Ritenuta la continuazione, valutate le modalità complessive dei fatti e considerato che la società Taranto disputava la gara in trasferta, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S. (r.proc. fed., r.c.c.).

€ 500 – TERAMO per avere i suoi sostenitori danneggiato 5 sediolini/sedute nella curva ospite, come da accertamento effettuato al termine della gara.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 6, 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e considerato che il Teramo giocava in trasferta. (r.c.c., obbligo risarcimento danni se richiesto).

ALLENATORI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE E AMMENDA € 500
CLEMENTELLI ANTONIO (PICERNO)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
BANCHIERI SIMONE (PRO SESTO)
LA VECCHIA LUIGI (OLBIA)
ALESSI DAVID (PISTOIESE)
MASSIMILANO CANZI (OLBIA)
CEVOLI ROBERTO (RENATE)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA E AMMENDA € 1.000
TAURINO ROBERTO (VIRTUS FRANCAVILLA)

CALCIATORI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
CERRETTI CRISTIAN (IMOLESE)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
LIGI ALESSANDRO (TRIESTINA)
PIEROZZI NICCOLÒ (PRO PATRIA)
ALBERTAZZI MIRKO (PICERNO)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

BONTA’ FRANCESCO (CAMPOBASSO)
FIORINI MATTIA (FIORENZUOLA)
SABOTIC MINEL (PISTOIESE)
CRISTINI ANDREA  (PRO VERCELLI)
GALEOTAFIORE GIOACCHINO  (SEREGNO)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
LAMBRUGHI ALESSANDRO (PERGOLETTESE)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (V INFR)

SALTARELLI MIRKO (ALBINOLEFFE)
SAPORETTI LORENZO (PRO PATRIA)
CURCIO ALESSIO (FOGGIA)
ESPECHE MARCOS ANDRES (PONTEDERA)
MEMUSHAJ LEDIAN (PESCARA)
FRIGERIO MARCO ROMANO (LUCCHESE)
ZITO ANTONIO (PAGANESE)
ARINI MARIANO (PERGOLETTESE)
GIGLI NICOLO’ (POTENZA)
ZAMPA ENRICO (POTENZA)
MAZZARANI FEDERICO (PRO SESTO)
BENASSAI FRANCESCO (TARANTO)
RICCARDI DAVIDE (TARANTO)
VIERO FEDERICO (TERAMO)
MANZI CLAUDIO (TURRIS)

 

 

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