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Giudice Sportivo, una giornata per per Doda. De Rose in diffida

FOTO PEPE / PUGLIA

Il Giudice Sportivo di Serie C ha reso noti i provvedimenti presi durante la 12a giornata di campionato. Per il Palermo una giornata di squalifica per Doda, mentre capitan De Rose entra in diffida con la quarta ammonizione presa. C’è anche una multa per l’Avellino “per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori” al Barbera.

IL COMUNICATO

SOCIETA’

AMMENDA

TARANTO €2.000

1. per avere i suoi sostenitori: al 21°minuto intonato cori offensivi e denigratori per motivi di origine territoriale nei confronti della città di Bari; al 34 °minuto intonato cori oltraggiosi nei confronti delle Forze dell’Ordine; al 55°minuto intonato cori oltraggiosi nei confronti delle Forze dell’Ordine e delle Istituzioni.

2. per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere lanciato, al 60° minuto, dalla Curva Nord all’interno del recinto di gioco una bottiglietta formato mignon di vetro.
3. per avere i suoi raccattapalle, al 36°minuto circa del primo tempo, ritardato la ripresa del gioco.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S, valutate le modalità complessive dei fatti, ritenuta la continuazione fra le condotte dei tifosi e considerato che non si sono verificate conseguenze dannose (r. proc. fed, r. c.c.).

LECCO €1.500

1. per avere i suoi sostenitori proferito frasi oltraggiose e offensive: al termine del primo tempo nei confronti dei calciatori della Società avversaria mentre rientravano negli spogliatoi; al 46° minuto del secondo tempo (un solo sostenitore) e al termine della gara nei confronti del Commissario di campo;

2. per avere i suoi sostenitori al termine della gara indirizzato sputi verso il Commissario di campo senza colpirlo. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e il numero limitato di sostenitori che hanno posto in essere le condotte sopra indicate (r.c.c.).

PRO SESTO €1.500

1. per avere i suoi sostenitori, posizionati nel settore ospiti in numero di circa 40, intonato cori oltraggiosi: al 1°minuto del primo tempo, per 2 volte, nei confronti del Presidente della squadra avversaria (dalla stragrande maggioranza dei suddetti sostenitori); al 36°minuto del primo tempo, per 2 volte, nei confronti del Presidente della squadra avversaria (dalla minoranza dei suddetti sostenitori); al 45°minuto del secondo tempo nei confronti di un calciatore della squadra avversaria, cori di due differenti contenuti e ripetuti entrambi 2 volte dalla maggioranza dei suddetti sostenitori.

2. per avere i suoi sostenitori al 40°minuto del secondo tempo urlato grida offensive nei confronti di un calciatore della squadra avversaria.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13. comma 2, e 25 C.G.S, valutate le modalità complessive dei fatti e considerato che la Società giocava in trasferta (r. proc. fed.).

AVELLINO €1.000

per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere, al 4°minuto circa del primo tempo, lanciato dalla curva occupata dagli stessi verso il campo un fumogeno che rimaneva incastrato nella rete tra l’anello superiore ed inferiore della curva medesima fino al relativo spegnimento.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13. comma 2, 25 e 26 C.G.S, valutate le modalità complessive dei fatti e considerato che non si sono verificate conseguenze dannose e che la Società giocava in trasferta (r. proc. fed, r. c.c.).

FOGGIA €1.000

per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere lanciato, all’11°minuto circa del secondo tempo, dalla curva occupata dai sostenitori medesimi sul terreno di gioco una bottiglietta di acqua da mezzo litro semipiena e priva di tappo, senza causare danni a cose o persone.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13. comma 2, 25 e 26 C.G.S, valutate le modalità complessive dei fatti e considerato che non si sono verificate conseguenze dannose e che la Società giocava in trasferta (r. proc. fed, r. c.c.).

TURRIS €1.000

per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere lanciato, in occasione dei 2 goal della Turris, ai minuti 51° e 58°, in campo dal proprio settore di tribuna due bicchieri pieni di acqua in plastica colpendo la panchina della squadra di casa.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13. comma 2, e 26 C.G.S, valutate le modalità complessive dei fatti e considerato che non si sono verificate conseguenze dannose (r. proc. fed, r. c.c.).

TRENTO €1.000

per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato all’interno del recinto di gioco: al 10° minuto del secondo tempo cinque bicchieri di plastica di cui due contenenti birra sul terreno di gioco nei pressi della porta; al 40°minuto del secondo tempo tre bicchieri di plastica di cui due contenenti birra sul terreno di gioco nei pressi della porta.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerato che non si sono verificate conseguenze dannose (r. proc. fed.).

GUBBIO €1.000

per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’ incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 45°minuto del secondo tempo

all’interno del recinto di gioco due bottigliette d’acqua senza colpire alcuno. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13. comma 2, e 26 C.G.S, valutate le modalità complessive dei fatti e considerato che non si sono verificate conseguenze dannose (r. proc. fed, r. c.c.).

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

PISANO EROS (FERALPISALÒ)
per avere tenuto, al 46° minuto del secondo tempo, una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario, in quanto, a gioco fermo, in area di rigore avversaria, colpiva al volto intenzionalmente un avversario.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 codice giustizia sportiva, valutate le modalità complessiva della condotta e considerato, da una parte, che non risultano conseguenze a carico dell’avversario e, dall’altra, la delicatezza della parte del corpo dell’avversario attinta dal colpo.

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

AMADIO STEFANO (LATINA)
per avere tenuto, al 40°minuto del secondo tempo, una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario, in quanto tentava volontariamente di colpire un avversario con il gomito destro, non riuscendoci.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 codice giustizia sportiva, valutate le modalità complessiva della condotta e considerato, da una parte, che non risultano conseguenze a carico dell’avversario e, dall’altra, la intrinseca pericolosità del gesto posto in essere.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA E AMMENDA € 1.000,00

MINESSO MATTIA (MODENA)
per avere tenuto, al 16°minuto del primo tempo, una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario, durante una marcatura dove contendeva lo spazio con l’avversario ruotando il busto allungava la mano colpendo con una manata al volto l’avversario senza provocare conseguenze fisiche allo stesso.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 codice giustizia sportiva, valutate le modalità complessiva della condotta e il comportamento del calciatore successivo al provvedimento di espulsione e considerato che non risultano conseguenze a carico dell’avversario.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

RIZZO AGOSTINO (AVELLINO)
per avere tenuto una condotta gravemente antisportiva commettendo un fallo su un avversario e impedendo un’evidente opportunità di segnare una rete.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE E AMMENDA € 500

DODA MASIMILIANO (PALERMO)
per essersi trattenuto all’imboccatura del tunnel che conduce agli spogliatoi dopo il provvedimento di espulsione.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 13, comma 2, codice giustizia sportiva, valutate le modalità complessive dei fatti.

CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (V INFR)

DOSSENA (AVELLINO), MARTINELLI (CATANZARO), CAPONI (PONTEDERA), D’ALENA (IMOLESE), BARBERINI (LATINA), SARZI PUTTINI (ACR MESSINA), ADAMO (MONTEROSI), CRIMI (TRIESTINA)

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