Juve, curva chiusa per un turno: cori e “buu” contro Napoli e Koulibaly
Pugno duro del giudice sportivo contro la Juventus, che dovrà scontare un turno di chiusura della Tribuna Sud per “cori insultanti di matrice territoriale” e i i cori discriminatori contro Koulibaly durante il match contro il Napoli.
CHIESA, NIENTE PROVA TV: NIENTE SQUALIFICA
Il riferimento è ai cori contro i tifosi napoletani, puniti con un turno di chiusura del settore che ospita gli ultras, vista la reiterazione e la recidiva, ma anche ai buu razzisti contro il difensore senegalese (per il quale invece è stata applicata la sospensiva).
Quindici mila euro di ammenda anche al Napoli per il lancio di un seggiolino da parte di un tifoso (arrestato su segnalazione della Digos). Niente prova tv per Chiesa per la presunta simulazione, un turno di squalifica per Mario Rui.
Le sanzioni del giudice sportivo:
Obbligo di disputare una gara con i settori “Tribuna Sud 1° e 2° anello” privi di spettatori ed ammenda di € 10.000,00: alla Soc. JUVENTUS per cori insultanti di matrice territoriale, reiterati ed aggravati dalla recidiva specifica, nei confronti dei sostenitori della squadra avversaria, provenienti dalla grande maggioranza dei tifosi assiepati nel settore interessato, e pertanto percepiti in tutto l’impianto, preceduti altresì, al 6° minuto del secondo tempo, da un coro discriminatorio di matrice evidentemente razziale nei confronti del calciatore della Soc. Napoli Koulibaly, seppur non qualificato autonomamente come tale dai collaboratori della Procura federale nella loro segnalazione. Sanzione complessivamente disposta visti gli artt. 11 comma 3 e 12 comma 3 CGS, tenuto conto delle circostanze aggravanti anche per la recidiva, con assorbimento della facoltà di sospensione di cui all’art. 16 comma 2 bis CGS quanto alla fattispecie di denigrazione di matrice razziale.
Ammenda di € 15.000,00 : alla Soc. NAPOLI per avere un suo sostenitore, al 30° del primo tempo, lanciato un seggiolino nel settore occupato dalla tifoseria avversaria; sanzione applicata ai sensi degli artt.4 comma 3 CGS e 62 comma 2 NOIF (cfr C.S.A. del 13 gennaio 2017 – C.U. n. 129/CSA), sanzione attenuata per avere la Società concretamente operato a fini preventivi e di vigilanza con le Forze dell’Ordine, che peraltro hanno proceduto alla individuazione e all’arresto del responsabile.
Ammenda di € 5.000,00 : alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori, nel corso del secondo tempo, lanciato alcuni fumogeni nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all’art. 13, comma 1 lett. b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’Ordine a fini preventivi e di vigilanza.
CALCIATORI ESPULSI SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
SILVA DUARTE Mario Rui (Napoli): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.
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juventini di Palermo…tifate…tifate…mi raccomando…forza juve!