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Monopoli, violato protocollo Covid: sanzioni per club e dirigenti

Guai per il Monopoli e alcuni suoi dirigenti a causa della mancata osservanza di alcune restrizioni per contrastare la pandemia. Si tratta dell’amministratore unico Alessandro Laricchia, Giampiero Sorace (responsabile sanitario) e Paolino Brindicci (medico sociale) finiti nel mirino per mancata esecuzione dei precetti in materia e assenza di comunicazione alle Asl di competenza riguardo lo stato dei propri tesserati: ad alcuni non è stato neanche eseguito il test sierologico per accertata positività. Al primo è stata inflitta una multa di 1.560,00 euro, più bassa quella degli altri due che ammonta a 780,00 euro. Al Monopoli invece 2.075,00 euro per responsabilità diretta ed oggettiva.

Il dispositivo

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 700 pf 20/21 adottato nei confronti dei Sigg. Alessandro LARICCHIA, Giampiero SORACE, Paolino BRINDICCI, e della società S.S. MONOPOLI 1966 S.r.l., avente ad oggetto la seguente condotta:

ALESSANDRO LARICCHIA, Amministratore Unico e Legale Rappresentante tesserato per la società S.S. Monopoli 1966 s.r.l. all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell’art. 44 comma 1, delle N.O.I.F., e delle “Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri” del 22/05/2020, nonché di quanto previsto dal C.U. 78/A del 01/09/2020 in caso di “Mancata osservanza dei Protocolli Sanitari”, delle “Indicazioni generali per la pianificazione, organizzazione e gestione delle gare di calcio professionistico in modalità “a porte chiuse”, finalizzate al contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” del 28/09/2020 e di quanto previsto dall’Aggiornamento dei protocolli Allenamenti e Gare per le Squadre di Calcio Professionistiche, la Serie A Femminile e gli Arbitri Stagione 2020/2021 del 30/10/20: per violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza, per non aver provveduto a far rispettare o comunque per non aver vigilato sul rispetto delle norme sopra richiamate in materia di controlli sanitari secondo quanto indicato dall’All. n. 3 (cronoprogramma) delle “Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri”, in particolare, per non aver eseguito il test sierologico all’accertata positività di Cardone Antonio, Mastronardi Vito, Bunino Cristian, Taliento Roberto, Mercadante Mario al tampone eseguito il 28/02/21 senza neppure darne comunicazione alla ASL di competenza; per non aver comunicato alla ASL di competenza la positività di Isacco Simone accertata al tampone del 02/03/21; per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al tampone a 48h in bolla in data 08/03/21, relativamente alla positività accertata di Isacco Simone al tampone del 02/03/21; per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al tampone a 48h in bolla in data 10/03/21, relativamente alla positività accertata di Isacco Simone al tampone del 02/03/21; per non aver comunicato alla ASL di competenza la positività accertata di Marasciulo Giacomo al tampone del giorno 11/03/21 nonché la positività di accertata di Menegatti Pietro al tampone del giorno 14/03/21;


GIAMPIERO SORACE, e PAOLINO BRINDICCI, Responsabile Sanitario, e Medico Sociale tesserati per la società S.S. Monopoli 1966 S.r.l. all’epoca dei fatti, ciascuno per quanto di rispettiva competenza e/o, comunque, in concorso tra loro, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell’art. 44, comma 2, delle N.O.I.F. e delle “Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri” del 22/05/2020, nonché di quanto previsto dal C.U. 78/A del 01/09/2020 in caso di “Mancata osservanza dei Protocolli Sanitari”, nonché di quanto previsto dalle “Indicazioni generali per la pianificazione, organizzazione e gestione delle gare di calcio professionistico in modalità “a porte chiuse”, finalizzate al contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” del 28/09/2020 e dell’Aggiornamento dei protocolli Allenamenti e Gare per le Squadre di Calcio Professionistiche, la Serie A Femminile e gli Arbitri Stagione 2020/2021 del 30/10/20: per violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza, per non aver sottoposto il Gruppo Squadra ai controlli sanitari secondo quanto indicato dall’All. n. 3 (cronoprogramma) delle “Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri”, in particolare, per non aver eseguito il test sierologico all’accertata positività di Cardone Antonio, Mastronardi Vito, Bunino Cristian, Taliento Roberto, Mercadante Mario al tampone eseguito il 28/02/21 senza neppure darne comunicazione alla ASL di competenza; per non aver comunicato alla ASL di competenza la positività di Isacco Simone accertata al tampone del 02/03/21; per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al tampone a 48h in bolla in data 08/03/21, relativamente alla positività accertata di Isacco Simone al tampone del 02/03/21; per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al tampone a 48h in bolla in data 10/03/21, relativamente alla positività accertata di Isacco Simone al tampone del 02/03/21; per non aver comunicato alla ASL di competenza la positività accertata di Marasciulo Giacomo al tampone del giorno 11/03/21 nonché la positività di accertata di Menegatti Pietro al tampone del giorno 14/03/21;

S.S. MONOPOLI CALCIO 1966 SRL, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano i soggetti avvisati al momento della commissione del fatto e comunque nei cui confronti o nel cui interesse è stata espletata l’attività sopra contestata, nonché, per responsabilità propria in relazione agli obblighi previsti dal C.U. n° 78/A del 1/09/2020;

> vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sigg. Giampiero SORACE e Paolino BRINDICCI, e dal Sig. Alessandro LARICCHIA in proprio, e in qualità di legale rappresentante per conto della società S.S. MONOPOLI 1966 S.r.l.;  vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

> vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

> rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione € 1.560,00 (millecinquecentosessanta) per il Sig. Alessandro LARICCHIA, di € 780,00 (settecentottanta) il Sig. Paolino BRINDICCI, di € 780,00 (settecentottanta) per il Sig. Giampiero SORACE, e di € 2.075,00 (duemilasettantacinque) per la società S.S. MONOPOLI 1966 S.r.l.;

 

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