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Palermo all’ultimo posto / LA SENTENZA INTEGRALE

Palermo all’ultimo posto e retrocessione in Serie C. Questa la sentenza del Tribunale Federale nazionale della Figc, pubblicata in un dispositivo di 23 pagine con motivazioni e sanzioni irrogate al club e ai singoli soggetti deferiti.

PALERMO ALL’ULTIMO POSTO: LA SENTENZA DEL TFN

Ecco il testo integrale della sentenza:


Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, costituito dal Dr. Cesare Mastrocola –
Presidente; dall’Avv. Amedeo Citarella, dal Dr. Pierpaolo Grasso, dall’Avv. Valentina Ramella,
dall’Avv. Sergio Quirino Valente – Componenti; con l’assistenza del Dr. Paolo Fabricatore –
Rappresentante AIA; del Dr. Salvatore Floriddia – Segretario, con la collaborazione della sig.ra
Paola Anzellotti, si è riunito il giorno 10.5.2019 e ha assunto le seguenti decisioni:

(244) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ZAMPARINI MAURIZIO
(all’epoca dei fatti Presidente del CdA della Società US Città di Palermo Spa sino al 7 marzo 2017
e, successivamente, Consigliere del Consiglio di Amministrazione della Società US Città di
Palermo Spa sino al 3 maggio 2018), GIAMMARVA GIOVANNI (all’epoca dei fatti Presidente del
CdA della Società US Città di Palermo Spa dall’8 novembre 2017 all’8 agosto 2018), MOROSI
ANASTASIO (all’epoca dei fatti Presidente del Collegio Sindacale della Società US Città di
Palermo Spa) SOCIETÀ US CITTÀ DI PALERMO SPA – (nota n. 12055/816 pf18-19 GP/GC/blp del
29.4.2019).

Con provvedimento n. 12055/816pf18-19/GP/GC/blp del 29 aprile 2019 il Procuratore Federale
e il Procuratore Federale Aggiunto hanno deferito al Tribunale Federale Nazionale, Sezione
Disciplinare:

Zamparini Maurizio, all’epoca dei fatti Presidente del Consiglio di Amministrazione della società
US Città di Palermo Spa;
Morosi Anastasio, all’epoca dei fatti Presidente del Collegio sindacale della società US Città di
Palermo Spa, autore di apposita relazione di stima sulla valutazione del marchio e sul valore
dell’azienda, conferita nella società Mepal Srl:
1) violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità, nonché dell’obbligo di osservanza delle
norme federali in materia di contabilità e bilancio, di cui all’art. 1Bis, comma 1 del Codice della
Giustizia Sportiva e dell’art. 84, commi 1 e 3, delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C.
(NOIF) e della disposizione di cui all’art. 2621 c.c., per avere più precisamente:
al fine di conseguire un ingiusto profitto consistente nella rappresentazione di un patrimonio
netto societario superiore a quello reale (cfr. Consulenza Tecnica del Pubblico Ministero nella
relazione del 20/10/2017 e del 13/12/2017), anche al fine di sottrarsi agli obblighi di
ricapitalizzazione di cui all’art. 2446 c.c., esposto nel bilancio al 30.6.2014, in modo
concretamente idoneo ad indurre altri in errore, i seguenti fatti materiali rilevanti:

– nella voce dello stato patrimoniale “Partecipazioni in imprese controllate”, riportavano un
valore della partecipazione in Mepal Srl di 18.053.664,00 euro (incrementato rispetto all’anno
prima di 17.000.000,00 euro, in virtù del conferimento di azienda del 26.6.14, come da apposita
relazione di stima del M.A.), a fronte di un valore effettivo di 12.509.000,00 euro, con una
differenza pari dunque a 5.544.644,00 euro;
– iscrivevano nello stato patrimoniale una “riserva straordinaria” da conferimento pari a
25.150.190,71 euro, sopravvalutata per 5.544.644,00 euro; così riportando un patrimonio netto
della società pari a 10.966.847,00 euro, superiore di 5.544.644,00 rispetto a quello reale.
1B) la società US Città Di Palermo Spa, ai sensi dell’art.4, comma 1, CGS, per responsabilità
diretta per i comportamenti posti in essere da Zamparini Maurizio e, ai sensi dell’art. 4, comma
2, CGS, per responsabilità oggettiva per i comportamenti posti in essere da Morosi Anastasio,
condotte tutte descritte nel capo che precede.
2) violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità, nonché dell’obbligo di osservanza delle
norme federali in materia di contabilità e bilancio, di cui all’art. 1Bis, comma 1, del Codice della
Giustizia Sportiva e dell’art. 84, commi 1 e 3, delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C.
(NOIF) e della disposizione di cui all’art. 2621 c. c., per avere più precisamente:
al fine di conseguire un ingiusto profitto consistente nella rappresentazione di un patrimonio
netto societario superiore a quello reale (cfr. Consulenza Tecnica del Pubblico Ministero nella
relazione del 20/10/2017 e del 13/12/2017), anche al fine di sottrarsi agli obblighi di
ricapitalizzazione di cui all’art. 2446 c.c., esposto nel bilancio al 30.6.2015, in modo
concretamente idoneo ad indurre altri in errore, i seguenti fatti materiali rilevanti:
a) nella voce dello stato patrimoniale “Partecipazioni in imprese controllate”, riportavano un
valore della partecipazione nella Mepal Srl pari a 18.053.664,00 euro a fronte di un valore
effettivo di 14.156.000,00 euro, con una differenza pari dunque a 3.897.664,00 euro;
b) iscrivevano nello stato patrimoniale “crediti per imposte anticipate” per un valore pari a
5.500.000,00 euro, in violazione del principio contabile OIC 25, stante l’impossibilità di
ipotizzare futuri redditi imponibili idonei a recuperare le imposte anticipate e, al fine di
giustificare tale iscrizione, nella Nota Integrativa al bilancio dichiaravano falsamente che “la
società ha calcolato le imposte anticipate di euro 5.500.000 sulle perdite pregresse. Le attività
per imposte anticipate sono state rilevate poiché esiste la ragionevole certezza dell’esistenza
negli esercizi futuri di un reddito imponibile. (…) Sulla base dei redditi imponibili previsti nei
prossimi esercizi la società considera prudente non procedere all’iscrizione di ulteriori crediti
per imposte anticipate”, così riportando un patrimonio netto pari a euro 10.966.847,00
superiore di 9.937.664,00 euro rispetto a quello reale, pari a soli 135.712,00 euro.
2B) la società US Città Di Palermo Spa, ai sensi dell’art.4, comma 1, CGS, per responsabilità
diretta per i comportamenti posti in essere da Zamparini Maurizio e, ai sensi dell’art.4, comma
2, CGS, per responsabilità oggettiva per i comportamenti posti in essere da Morosi Anastasio,
condotte tutte descritte nel capo che precede.
3) violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità, nonché dell’obbligo di osservanza delle
norme federali in materia di contabilità e bilancio, di cui all’art. 1Bis, comma 1, del Codice della
Giustizia Sportiva e dell’art.84, commi 1 e 3, delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C.

(NOIF) e della disposizione di cui all’art. 2621 c. c., per avere, in concorso con B.A., soggetto non
tesserato, quale procuratore speciale della venditrice US Città di Palermo Spa intervenuto nella
stipula del contratto datato 30.6.2016 di vendita delle quote di partecipazione nella Mepal Srl.,
in favore della Alyssa s.a. (unitamente a S.D., soggetto non tesserato, intervenuto anche in
sostituzione di R. R., soggetto non tesserato, quale rappresentante della Alyssa s.a. in virtù di
procura speciale conferita dagli amministratori P. J. M. e B. L., soggetti non tesserati):
al fine di conseguire un ingiusto profitto consistente nella rappresentazione di un patrimonio
netto societario superiore a quello reale (cfr. Consulenza Tecnica del Pubblico Ministero nella
relazione del 20/10/2017 e del 13/12/2017), anche al fine di sottrarsi agli obblighi di
ricapitalizzazione di cui all’art. 2447 c.c., esposto nel bilancio al 30.6.2016, in modo
concretamente idoneo ad indurre altri in errore, i seguenti fatti materiali rilevanti:
a) ricomprendevano, alla voce “crediti verso altri” dello stato patrimoniale, un credito inesistente
pari a 40.000.000,00 euro asseritamente vantato nei confronti della Alyssa s.a. (società, con
sede a Lussemburgo, priva di patrimonio e apparentemente amministrata da soggetti stranieri
ma di fatto riconducibile a Maurizio Zamparini), quale prezzo della vendita delle quote di
partecipazione nella società Mepal Srl., come da contratto del 30.6.2016 e, in ogni caso,
indicava un credito non corrispondente all’effettivo valore delle quote cedute, pari ad euro
14.156.000,00;
b) iscrivevano nello stato patrimoniale “crediti per imposte anticipate” per un valore pari a
5.500.000,00 euro in violazione del principio contabile OIC 25, stante l’impossibilità di
ipotizzare futuri redditi imponibili idonei a recuperare le imposte anticipate e, al fine di
giustificare tale iscrizione, nella Nota Integrativa al bilancio dichiaravano falsamente che “le
attività per imposte anticipate sono state comunque mantenute perché esiste la ragionevole
certezza dell’esistenza negli esercizi futuri di un reddito imponibile”;
c) iscrivevano nello stato patrimoniale “crediti tributari” per un valore pari a 3.063.115,00 euro,
inesistenti; così riportando nel bilancio un patrimonio netto positivo pari a 11.659.475,00 euro,
a fronte di un patrimonio netto reale negativo pari a 36.328.492,00 euro.
3B) la società US Città Di Palermo Spa, ai sensi dell’art.4, comma 1, CGS, per responsabilità
diretta per i comportamenti posti in essere da Zamparini Maurizio e, ai sensi dell’art.4, comma
2, CGS, per responsabilità oggettiva per i comportamenti posti in essere da Morosi Anastasio,
condotte tutte descritte nel capo che precede.
4) violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità, nonché dell’obbligo di osservanza delle
norme federali in materia di contabilità e bilancio, di cui all’art. 1Bis, comma 1, del Codice della
Giustizia Sportiva e dell’art.84, commi 1 e 3, delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C.
(NOIF) e della disposizione di cui all’art. 2621 c.c., per avere più precisamente, in concorso con
B. A., quale procuratore speciale della venditrice US Città di Palermo Spa intervenuto nella
stipula del contratto datato 30.6.2016 di vendita delle quote di partecipazione nella Mepal Srl.,
in favore della Alyssa s.a. (unitamente a S.D., soggetto non tesserato, intervenuto anche in
sostituzione di R. R., soggetto non tesserato, quale rappresentante della Alyssa s.a. in virtù di
procura speciale conferita dagli amministratori P. J. M. e B. L., soggetti non tesserati):

al fine di conseguire un ingiusto profitto consistente nella rappresentazione di un patrimonio
netto societario superiore a quello reale (cfr. Consulenza Tecnica del Pubblico Ministero nella
relazione del 20/10/2017 e del 13/12/2017), anche al fine di sottrarsi agli obblighi di
ricapitalizzazione di cui all’art. 2447 c.c., esposto nel bilancio al 30.6.2017, in modo
concretamente idoneo ad indurre altri in errore, i seguenti fatti materiali rilevanti:
a) ricomprendevano, alla voce “crediti verso altri” dello stato patrimoniale, un credito inesistente
pari a 40.000.000,00 euro asseritamente vantato nei confronti della lussemburghese Alyssa
s.a. (società, con sede a Lussemburgo, priva di patrimonio e apparentemente amministrata da
soggetti stranieri ma di fatto riconducibile a Maurizio Zamparini), quale prezzo della vendita delle
quote di partecipazione nella società Mepal Srl., come da contratto di cessione del 30.6.2016
e, in ogni caso, indicava un credito non corrispondente all’effettivo valore delle quote cedute,
pari ad euro 14.156.000,00;
b) nella Nota Integrativa al bilancio dichiaravano che il credito di Euro 40.000.000 verso Alyssa
SA per la cessione della controllata Mepal Srl, avvenuta in dota 30/06/2016 il cui incasso,
inizialmente previsto in 3 rate, è stato rideterminato in 2 tranches di pari importo, la prima entro
il 31/05/2018 e la seconda entro il 30/06/2019. A fronte di tale credito, la società GASDA SpA,
che detiene una partecipazione nella società US Città di Palermo Spa e in Alyssa SA, ha
rilasciato una fideiussione rendendosi irrevocabilmente garante direttamente e a prima
richiesta per l’esatto e puntuale adempimento degli obblighi assunti da Alyssa SA;
c) iscrivevano nello stato patrimoniale crediti per “imposte anticipate” per un valore pari a
5.500.000,00 euro in violazione del principio contabile OIC 25, stante l’impossibilità di
ipotizzare futuri redditi imponibili idonei a recuperare le imposte anticipate; così riportando nel
bilancio un patrimonio netto positivo per 15.674.204,00 euro, a fronte di un patrimonio netto
reale negativo per 35.527.849,00 euro.
4B) la società US Città Di Palermo Spa, ai sensi dell’art.4, comma 1, CGS, per responsabilità
diretta per i comportamenti posti in essere da Zamparini Maurizio e, ai sensi dell’art.4, comma
2, CGS, per responsabilità oggettiva per i comportamenti posti in essere da Morosi Anastasio
e B.A., quest’ultimo soggetto non tesserato, condotte tutte descritte nel capo che precede.
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Zamparini Maurizio, all’epoca dei fatti Presidente del Consiglio di Amministrazione della società
US Città di Palermo Spa:
5) violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità, nonché dell’obbligo di osservanza degli
atti e delle norme federali di cui all’art. 1Bis, comma 1, del Codice della Giustizia Sportiva, all’art.
8, comma 4 CGS e all’art. 85 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. (NOIF), nonché della
disposizione di cui all’art.2638, commi 1 e 2, c.c., per avere, in qualità di Presidente del Consiglio
di amministrazione della società US Città di Palermo Spa, esposto alla Commissione di Vigilanza
sulle Società di Calcio professionistiche (organo di controllo delta Federazione Italiana Giuoco
Calcio), al fine di ostacolarne l’esercizio delle funzioni di vigilanza, fatti materiali non rispondenti
al vero sulla situazione economica e patrimoniale della società e, in particolare:

a) al fine di ottenere la ammissione al campionato di serie A 2015/2016, nel periodo dal
18.11.2014 al 25.6.2015, inviava il bilancio al 30.6.2014 e atti corredati riportanti i medesimi dati
ivi contenuti, documenti contenenti i fatti materiali non rispondenti al vero di cui ai capi
precedenti;
b) al fine di ottenere la ammissione al campionato di serie A 2016/2017, nel periodo dal
16.11.2015 al 28.6.2016, inviava il bilancio al 30.6.2015 e atti corredati riportanti i medesimi dati
ivi contenuti, documenti contenenti i fatti materiali non rispondenti al vero di cui ai capi
precedenti;
c) al fine di ottenere la ammissione al campionato di Serie B 2017/2018, nel periodo dal
18.11.2016 al 23.6.2017, inviava il bilancio al 30.6.2016 e atti corredati riportanti i medesimi dati
ivi contenuti (tra cui un prospetto in cui indicava un rapporto tra Patrimonio Netto Contabile e
Attivo Patrimoniale pari a 0,134, a fronte di un valore effettivo di – 0,46), documenti contenenti
i fatti materiali non rispondenti al vero di cui ai capi precedenti; e altresì occultavano una
situazione perdita di capitale societario rilevante ex art 2447 c.c. (che avrebbe impedito
l’iscrizione ai campionati di calcio).
5B) la società US Città Di Palermo Spa, ai sensi dell’art.4, comma 1, CGS, per responsabilità
diretta per i comportamenti posti in essere da Zamparini Maurizio, condotte tutte descritte nel
capo che precede.
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Zamparini Maurizio, all’epoca dei fatti Presidente del Consiglio di Amministrazione della società
US Città di Palermo Spa;
Morosi Anastasio, all’epoca dei fatti Presidente del Collegio sindacale della società U. S. Città
di Palermo Spa e, quale consulente contabile autore di apposita relazione di stima sulla
valutazione del marchio e sul valore dell’azienda, conferita nella Mepal Srl,
6) violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità, nonché dell’obbligo di osservanza degli
atti e delle norme federali di cui all’art. 1Bis, comma 1, art.8 del Codice della Giustizia Sportiva,
violazione dell’art.85 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. (NOIF) e della disposizione
di cui all’art. 2638, commi 1 e 2, c.c., per avere, in concorso tra loro e, più precisamente, Maurizio
Zamparini nella qualità di Presidente del Consiglio di amministrazione della società US Città di
Palermo Spa e Morosi Anastasio, quale Presidente del Collegio Sindacale della società US Città
di Palermo e consulente contabile nonché autore del contenuto delle missive inviate,
comunicato alla Commissione di Vigilanza sulle Società di Calcio professionistiche (organo di
controllo della Federazione Italiana Giuoco Calcio) fatti materiali non rispondenti al vero, al fine
di ostacolare il controllo della predetta Commissione sull’equilibrio economico, finanziario e
patrimoniale della società e, in particolare:
a) in risposta alle richieste della Co.Vi.So.C. in ordine all’effettiva consistenza del credito della
US Città di Palermo Spa verso Alyssa s.a., riportato nei bilanci al 30.6.2016 e 30.6.2017 e alle
tempistiche dell’incasso dello stesso:
– con comunicazione del 30.1.2017, dichiaravano che la Alyssa s.a. faceva parte di un gruppo
finanziario con programmi di finanziamento anche in ambito sportivo, omettendo di evidenziare
che tale società è controllata da Zamparini Maurizio;

– con comunicazione del 3.5.2017, dichiaravano che non vi fosse motivo di dubitare che il
credito di 40.000.000,00 venisse riscosso;
– con comunicazione del 21.7.2017, dichiaravano che non vi fosse motivo per ritenere che il
credito non venisse realizzato per intero, che sarebbe stato comunque pagato al 31.10.2017
come da proroga stabilita dalle parti in considerazione delle trattative per la cessione sia delle
quote della società calcistica che della Mepal Srl;
– con comunicazione del 3.8.2017, dichiaravano che entro il 31.10.2017 sarebbe stata incassata
la prima rata del valore di 13.333.333,00 euro e che altre due rate sarebbero state pagate il
30.6.2018 e il 30.6.2019, come da ulteriore proroga stabilita fra le parti;
– con comunicazione del 29.11.2017, dichiaravano che il pegno sulle quote della Mepal Srl a
fronte dell’inadempimento della Alyssa s.a. non era stato eseguito in quanto era stata ottenuta
fideiussione da parte della GASDA Spa;
b) con riguardo alla voce “imposte anticipate” riportata nel bilancio al 30.6.2016, in data
30.1.2017 comunicavano che il credito era stato rilevato poiché esisteva la ragionevole certezza
dell’esistenza, negli esercizi futuri, di un reddito imponibile alla luce dell’assenza di
preoccupazioni circa la continuità aziendale;
c) con riguardo alla voce “crediti tributari” riportata nel bilancio al 30.6.2016, in data 30.1.2017
comunicavano che le cartelle esattoriali dovessero essere sgravate e che avrebbero
presentato istanza di cosiddetta “rottamazione”; altresì occultavano la sussistenza di una
situazione di perdita di capitale rilevante ex art. 2447 cc (che avrebbe impedito 1’iscrizione al
campionato di serie B 2017/2018) e occultavano il bilancio al 30.6.2017 ritardandone
appositamente l’approvazione per sottrarlo alla ispezione della Co.Vi.So.C. del 24.10.2017.
6B) la società US Città Di Palermo Spa, ai sensi dell’art. 4, comma 1, CGS, per responsabilità
diretta per i comportamenti posti in essere da Zamparini Maurizio e, ai sensi dell’art.4, comma
2, CGS, per responsabilità oggettiva per i comportamenti posti in essere da Morosi Anastasio,
condotte tutte descritte nel capo che precede.
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Giammarva Giovanni, all’epoca dei fatti Presidente del Consiglio di Amministrazione della società
US Città di Palermo Spa;
Zamparini Maurizio, all’epoca dei fatti Consigliere del Consiglio di Amministrazione della società
US Città di Palermo Spa;

7) violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità, nonché dell’obbligo di osservanza degli
atti e delle norme federali di cui all’art. 1Bis, comma 1, art. 8 del Codice della Giustizia Sportiva,
violazione dell’art. 85 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. (NOIF) e della disposizione
di cui all’art. 2638, commi I e II, c.c., per avere, in concorso fra loro e, più precisamente,
Giammarva Giovanni in qualità di Presidente del Consiglio di amministrazione della società US
Città di Palermo Spa e Zamparini Maurizio quale componente dello stesso Consiglio, esposto
alla Commissione di Vigilanza sulle Società di Calcio professionistiche (organo di controllo della
Federazione Italiana Giuoco Calcio), al fine di ostacolarne l’esercizio delle funzioni di vigilanza,

fatti materiali non rispondenti al vero sulla situazione economica e patrimoniale della società e,
in particolare:
a) in data 27 febbraio 2018, riuniti in assemblea di Consiglio di amministrazione, procedevano
all’approvazione di uno Stato Patrimoniale riportante dati non rispondenti al vero e, in
particolare, riportante alla voce “attività immobilizzate”, il credito inesistente di 40 milioni di euro
della US Città di Palermo Spa nei confronti della Alyssa s.a.;
b) in data 27 marzo 2018, riuniti in assemblea di Consiglio di amministrazione, procedevano
all’approvazione della Relazione semestrale sull’andamento della gestione al 31.12.2017,
riportante dati non rispondenti al vero e, in particolare, riportante: nello “stato patrimoniale
attivo”: un credito inesistente di 40 milioni di euro della US Città di Palermo Spa nei confronti
della Alyssa s.a. e un credito per imposte anticipate pari a 5.297.213 euro, falso perché
appostato in violazione del principio contabile OIC 25, stante 1’impossibilità di ipotizzare futuri
redditi imponibili idonei a recuperare le imposte anticipate;
c) nelle date del 29 e del 31 marzo 2018, inviavano alla CO.VI.SO.C. la documentazione di cui ai
punti precedenti insieme a un prospetto sull’indicatore di liquidità e a un altro prospetto sul
rapporto patrimonio netto contabile-attivo patrimoniale, anche questi non corrispondenti al vero
perché basati sul predetto credito da 40 milioni di euro.
E, altresì, occultavano una situazione perdita di capitale societario rilevante ex art 2447 c.c.
(che avrebbe impedito l’iscrizione ai campionati di calcio).
7B) la società US Città Di Palermo Spa, ai sensi dell’art.4, comma 1, CGS, per responsabilità
diretta per i comportamenti posti da Giammarva Giovanni e, ai sensi dell’art. 4, comma 2, CGS,
per responsabilità oggettiva per i comportamenti posti in essere da Zamparini Maurizio,
condotte tutte descritte nel capo che precede.
Le memorie difensive
Nei termini assegnati sono state prodotte le memorie difensive degli odierni deferiti.
In particolare, nell’interesse del sig. Zamparini Maurizio sono state depositate in data 3 maggio
2019 una prima istanza di rinvio dell’udienza a firma dell’Prof. Avv. Enrico Maria Mancuso; una
successiva nota difensiva a firma del Prof. Avv. Lorenzo Stanghellini in data 7 maggio 2019, e,
successivamente, un’ulteriore memoria a firma degli Avv.ti Prof. Lorenzo Stanghellini, Prof.
Enrico Maria Mancuso e Nicola Leone De Renzis Sonnino.
Nell’interesse dell’US Città di Palermo Spa è pervenuta memoria a firma degli Avv.ti Francesco
Pantaleone, Francesca Trinchera e Gaetano Terracchio e Antonino Gattuso.
Nell’interesse del Sig. Morosi Anastasio è pervenuta memoria difensiva a firma degli Avv.ti
Cesare Flavio Cicorella e Nicola Leone De Renzis Sonnino
Anche Giammarva Giovanni ha presentato una memoria difensiva firmata di proprio pugno.
Nelle memorie difensive i legali dei deferiti hanno argomentato in ordine ai profili loro contestati,
che saranno meglio esplicitati nel corso della trattazione in diritto.
In data 9 maggio 2019, la società Benevento Calcio Srl ha formulato istanza di intervento nel
presente procedimento a mezzo del proprio legale rappresentante.

Il dibattimento

All’udienza del 10 maggio, preliminarmente, l’Avv. Gaetano Terracchio, per la società US Città Di
Palermo Spa, si è opposto alla richiesta di intervento del Benevento, richiamando le decisioni
della Corte Federale d’Appello e del Collegio di Garanzia del Coni; le altre parti si sono rimesse
alla decisione del Tribunale Federale Nazionale.
Dopo aver udito le parti, il Collegio ha ritenuto ammissibile l’intervento della società Benevento
Srl, rappresentata in udienza dagli Avv.ti Eduardo Chiacchio, Michele Cozzone e Monica Fiorillo,
per i motivi che saranno esposti in motivazione.
Proseguito il procedimento, la Procura Federale, rappresentata dal Procuratore Federale Dr.
Giuseppe Pecoraro e dal Procuratore Federale Aggiunto Cons. Giuseppe Chiné, dopo aver
replicato alle eccezioni preliminari formulate dalle difese dei deferiti, ha insistito per
l’accoglimento del deferimento e formulato le seguenti richieste sanzionatorie:
– per Zamparini Maurizio, inibizione di anni 5 (cinque) e preclusione ex art. 19, comma 3 del CGS
FIGC;
– per Giammarva Giovanni, inibizione di anni 2 (due);
– per Morosi Anastasio, inibizione di anni 5 (cinque) e preclusione ex art. 19, comma 3 del CGS
FIGC;
– per la Società US Città di Palermo Spa, retrocessione all’ultimo posto del campionato di Serie
B della stagione sportiva in corso.
Successivamente sono intervenuti per il sig. Zamparini, gli Avv.ti Prof. Enrico Maria Mancuso e
Prof. Lorenzo Stanghellini; per il sig. Morosi è comparso l’Avv. Nicola Leone De Renzis Sonnino;
mentre per la US Città di Palermo Spa sono comparsi gli Avv.ti Gaetano Terracchio, Antonino
Gattuso, Francesco Pantaleone, Francesca Trinchera oltre che il Dr. Walter Tuttolomondo,
Consigliere di Amministrazione della US Città Di Palermo e il Dr. Stefano Pistilli, Amministratore
Delegato della società Arkus Network Srl, holding di partecipazione cui fa riferimento la società
US Città Di Palermo Spa. In generale le difese dei deferiti hanno argomentato in ordine ai motivi
di rigetto del deferimento, ripercorrendo il contenuto delle memorie difensive in atti.
La difesa del Benevento Calcio Srl, infine, si è riportata all’istanza del 9 maggio 2019.
I motivi della decisione
Preliminarmente il Collegio ritiene debbano essere scrutinate le questioni preliminari.
Sull’istanza di intervento.
In ordine alla richiesta di intervento formulata dalla società Benevento Calcio Srl, il Collegio
ritiene che la stessa sia meritevole di accoglimento in ragione di quanto previsto dall’art. 41,
comma 7 del CGS della FIGC, che regola l’iter procedimentale dei giudizi sia nei casi di illecito
sportivo che nei casi di violazioni in materia gestionale ed economica, quale quello di cui si
discute.
Il richiamo all’art. 33, comma 3, CGS si ritiene sia relativo alla natura dell’interesse (che,
appunto, ai sensi della norma citata, può essere anche di classifica) e non già alla sola materia
dell’illecito sportivo, in quanto non si reputa che si ponga in regime di specialità rispetto alla
disciplina generale prevista dall’art. 41, comma 7.
Va, comunque, evidenziato che recentemente il Collegio di Garanzia del Coni, con decisione n.
60/2018 ha ritenuto ammissibile il ricorso di un terzo interveniente in un procedimento per

violazione in materia gestionale ed economica.
Nel caso di specie dagli atti di causa è indubbio che il Benevento sia portatore di un cd
“interesse in classifica” che rende pertanto ammissibile l’istanza.
Sull’inammissibilità del deferimento nei confronti di Zamparini Maurizio.
La difesa di Zamparini ha formulato diverse eccezioni preliminari in ordine all’ammissibilità del
presente deferimento.
Si ritiene di scrutinare, preliminarmente, l’eccezione di improcedibilità e nullità del deferimento
per il mancato rispetto dei termini a difesa.
In sostanza la difesa del deferito, con atto del 7 maggio 2019, ha rilevato:
– di avere avuto avviso di convocazione in data 28 marzo 2019;
– che in quella circostanza l’Avv. Mancuso, difensore di fiducia del Sig. Zamparini, sottoposto
alla misura cautelare degli arresti domiciliari, attesa l’impossibilità del suo assistito a
comunicare con l’esterno, comunicava la volontà del proprio assistito nel procedimento penale
di non volersi sottoporre all’esame;
– che alcuna elezione di domicilio nel procedimento sportivo veniva effettuata in tale
circostanza;
– che in data 29 aprile 2019 lo Zamparini riceveva l’atto di chiusura indagini della Procura
Federale;
– che tuttavia, in pari data (29 aprile 2019), il Procuratore Federale formulava atto di
deferimento, senza, pertanto, il rispetto dei termini che devono necessariamente intercorrere
fra la notifica dell’avviso di conclusione indagini ed il deferimento, termini previsti per l’esercizio
del diritto di difesa;
– che l’udienza di discussione era stata fissata in data 10 maggio 2019, mentre l’avviso di
convocazione udienza era stato notificato allo Zamparini in data 6 maggio 2019 senza che
fossero rispettati i termini per comparire;
– che solo in data 4 maggio 2019 lo Zamparini ha proceduto a formalizzare la Procura alle liti e
nessun avviso di convocazione udienza era stato notificato ai difensori;
– che, pertanto, era stato violato il disposto normativo che prevede che il termine di
comparizione non possa essere inferiore a venti giorni;
– rilevava, inoltre, che l’art. 34 del Codice di Giustizia Sportiva FIGC e l’art. 35 del CGS CONI
prevedono che l’incolpato ha diritto di partecipare alle udienze ed a chiedere, in tale sede, di
essere ascoltato;
– che il Sig. Zamparini, trovandosi sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, per poter
partecipare all’udienza dovrebbe chiedere l’autorizzazione all’Autorità Giudiziaria Ordinaria;
– che in ragione di tale provvedimento restrittivo è impedito al difensore di comunicare con il
deferito per poter concordare la migliore strategia difensiva;
– che l’abbreviazione del termine intercorso fra la data di ricezione dell’atto di deferimento e la
data dell’udienza non può pregiudicare l’effettivo esercizio del diritto di difesa, né determinare
la violazione dei principi costituzionali.
In ragione di tanto, la suddetta difesa ha chiesto al Tribunale di rilevare le sopradette cause di
nullità ed improcedibilità dell’azione; di rilevare il mancato rispetto dei termini di comparizione e,

comunque, di disporre un adeguato rinvio dell’udienza fissata per il 10 maggio.
La Procura Federale, in dibattimento, ha replicato che:
– la comunicazione di conclusione indagini trasmessa in data 19 aprile 2019 è identica a quella
del 15 aprile 2019, regolarmente notificata allo Zamparini, essendo stata integrato
esclusivamente nell’indicazione della norma violata, basandosi sui medesimi fatti;
– la comunicazione di conclusione indagini è stata notificata all’Avv. Mancuso in quanto è stato
lo stesso avvocato Mancuso ad autoqualificarsi, nella nota del 1 aprile 2019, quale difensore
dello Zamparini, tanto è vero che, in data 3 maggio 2019, lo stesso Avvocato Mancuso,
nell’interesse dello Zamparini, ha formulato l’istanza di rinvio, rigettata con provvedimento
presidenziale proprio a seguito dell’avvenuta notifica del deferimento a detto difensore.
L’Avv. Mancuso in udienza ha ribadito che il proprio assistito è impossibilitato ad essere
presente al dibattimento odierno e ha evidenziato di aver interloquito con la Procura Federale
nel corso del procedimento quale mero nuncius dell’incolpato.
Al riguardo il Collegio ritiene che l’eccezione formulata dalla difesa coglie nel segno nei termini
che seguono.
L’eccezione, così come formulata dalla difesa, pone in primo luogo un problema di
improcedibilità dell’azione disciplinare per il mancato rispetto dei termini che devono
intercorrere fra la notifica della comunicazione di conclusione indagini ed il deferimento.
La verifica di tale presupposto si pone come antecedente logico rispetto alla successiva
eccezione formulata in ordine al mancato rispetto dei termini minimi fra il deferimento e
l’udienza ed alla presunta violazione del diritto previsto dall’art. 34 del Codice di giustizia
sportiva FIGC.
Dagli atti emerge che le comunicazioni di conclusione indagini del 15 e del 18 aprile sono state
notificate sia all’Avv. Mancuso che allo Zamparini presso la propria abitazione; tanto, si ritiene,
in base al convincimento che l’Avv. Mancuso fosse il difensore dello Zamparini nel
procedimento in questione.
Dalla disamina della cospicua mole degli atti posti a base del deferimento, tuttavia, non è dato
rinvenire, né un conferimento di mandato (che pure non sarebbe sufficiente), né, ai fini del
presente procedimento, una formale elezione di domicilio dello Zamparini presso lo studio
dell’Avv. Mancuso; né può desumersi che l’elezione di domicilio, quale atto di natura formale,
possa avvenire per facta concludentia.
In mancanza, si ritiene pertanto che la notifica da ritenere valida, ai fini delle avvenute
notificazioni e comunicazioni di rito, è quella effettuata presso la residenza del deferito.
Orbene, come evidenziato dalla difesa, l’avviso di conclusione indagini del 18 aprile 2019, a
seguito del quale, poi, è stata emanato l’atto di deferimento, è stato ricevuto dallo Zamparini in
data 29 aprile 2019, vale a dire lo stesso giorno in cui la Procura Federale ha emesso l’atto di
deferimento, in palese violazione dei termini a difesa che l’ordinamento sportivo garantisce a
tutela dei presunti responsabili.
Al riguardo non hanno rilievo le considerazioni formulate dalla Procura Federale in ordine alla
sostanziale identità delle contestazioni formulate nella due comunicazioni di chiusura indagini
del 15 aprile e del 18 aprile 2019.

Infatti, in disparte ogni considerazione, pure fondata, in ordine all’utilità della riproduzione
dell’avviso di conclusione indagini per la mera indicazione della norma violata, in presenza
dell’analitica indicazione dei fatti idonea ad individuare con chiarezza la fattispecie pur in
assenza della specificazione della norma violata, ciò che rileva è che, con l’atto in questione, la
Procura Federale ha riaperto i termini a difesa, concedendo ai deferiti, cinque giorni per
presentare memorie difensive ovvero per essere ascoltati, già fissando, altresì, per il giorno 24
aprile, a data per l’eventuale audizione.
Appare evidente che, ricevendo tale comunicazione il giorno 29 aprile 2019, vale a dire lo stesso
giorno in cui la Procura Federale ha emesso il deferimento, l’indagato non ha potuto esercitare
le prerogative difensive preprocessuali previste dall’ordinamento sportivo che pure erano state
assicurate dalla Procura Federale, con ciò incorrendo in una violazione procedimentale che non
può che riverberarsi sul successivo atto di deferimento che, nei confronti dello Zamparini, si
appalesa inammissibile.
Non sembra esservi alcun dubbio in ordine alla circostanza che la comunicazione di
conclusione indagini, ex art. 32 ter del Codice di Giustizia Sportiva, costituisce presupposto
indefettibile per l’emanazione del successivo atto di deferimento; in particolare trattasi di atto
interlocutorio volto a garantire nella fase delle indagini e, quindi, pre-processuale, la più ampia
tutela del diritto di difesa del presunto incolpato. Infatti, a seguito della memoria e/o della
eventuale audizione del probabile deferito, la Procura Federale ben potrebbe giungere ad un
provvedimento di archiviazione, evitando il successivo giudizio disciplinare. Ne consegue che,
il mancato raggiungimento dello scopo da parte dell’atto in questione comporta, come nel caso
di specie, l’inammissibilità del conseguente deferimento.
Al riguardo, anche la giurisprudenza penale, nell’ambito del simile iter procedimentale
propedeutico all’emissione della richiesta di rinvio a giudizio, ha affermato che “La proposizione
della richiesta di rinvio a giudizio prima del decorso del termine di venti giorni, previsto dall’art.
415-bis cod. proc. pen., determina una nullità di ordine generale a regime intermedio, che, ove
tempestivamente dedotta, determina la nullità della richiesta di rinvio a giudizio e di tutti gli atti
consecutivi che da esso dipendono. Per la configurabilità dell’interesse ad eccepire la suddetta
nullità è sufficiente la semplice possibilità che il provvedimento viziato produca la lesione di un
diritto o di un altro interesse giuridico del destinatario” (Cass., pen,, sez. II, 17 marzo 2017, n.
12298)
L’accoglimento di tale motivo rende superflua la valutazione degli altri motivi di inammissibilità,
con riferimento alla posizione dello Zamparini.
Sull’eccezione di inammissibilità del deferimento per violazione dell’art. 32 ter, comma 5 del
CGS.
Altro profilo da esaminare riguarda al supposta inammissibilità del deferimento per violazione
dell’art. 32 ter, comma 5 del CGS, eccepita dalla sola difesa della US Città di Palermo Spa
(nonché dalla difesa dello Zamparini per il quale, come già visto, si ritiene che il deferimento sia
inammissibile).
La difesa della società deferita evidenzia che il presente procedimento, come indicato anche
dalla Procura Federale, è stato aperto in data 11 febbraio 2019, a seguito di riapertura delle

indagini del procedimento n. 8/pg 18/19, iscritto in data 9 luglio 2018 ed archiviato, giusta
provvedimento della Procura Generale dello Sport del CONI, in data 21 dicembre 2018.
Lamenta, al riguardo, la violazione del disposto normativo che prevede che, a seguito del
provvedimento di archiviazione, la riapertura delle indagini può essere disposta d’ufficio, nel
caso in cui emergano fatti nuovi o circostanze rilevanti dei quali il Procuratore Federale non era
a conoscenza, giacché i documenti ricevuti dalla Procura della Repubblica di Palermo, a seguito
della autorizzazione orale fornita dal Pubblico ministero, come da verbale di consegna del 31
gennaio 2019, non avrebbero i requisiti di novità richiesti dall’art.32 ter comma 5 del CGS.
Sotto altro profilo ha evidenziato che, nonostante la Procura Federale abbia disposto la
riapertura del procedimento in data 11 febbraio 2019, sulla scorta dei documenti ricevuti in data
31 gennaio 2019, nelle more del periodo intercorrente fra la richiesta di archiviazione formulata
alla Procura Generale del CONI del 30 ottobre 2018 e la sua condivisione da parte di questa del
21 dicembre 2018, sono pervenuti, con nota del 21 novembre 2018, alcuni atti trasmessi dalla
Procura della Repubblica di Palermo che, sebbene citati, sia nella relazione di indagine del 3
aprile 2019, sia nella comunicazione di conclusione indagine, non sono poi stati prodotti e
riversati nel presente procedimento, all’infuori dell’ordinanza n.1208/2018 emessa dal Tribunale
del Riesame nei confronti di Zamparini Maurizio, acquisita anche in data 31 gennaio 2019.
Ha evidenziato, pertanto, come la Procura Federale, sin dal 21 novembre 2018 fosse a
conoscenza degli elementi fondanti il deferimento e, pertanto, avrebbe dovuto procedere a
revocare l’istanza di archiviazione piuttosto che insistere nel provvedimento di archiviazione,
poi condiviso dalla Procura Generale dello Sport.
Sotto ulteriore profilo, ha evidenziato che anche il clamore mediatico dettato dalle vicende
processuali dello Zamparini depongono nel senso della piena conoscenza dei fatti da parte
della Procura Federale prima del provvedimento di archiviazione. Tale dato si evincerebbe anche
dalla bozza del procedimento di archiviazione laddove si evidenzia l’esistenza (al 30 ottobre
2018) di un segreto istruttorio che sarebbe venuto meno a seguito della ricezione dei
documenti del processo penale in data 21 novembre 2018.
A tal riguardo ha anche formulato istanza istruttoria volta ad acquisire copia della nota della
Procura della Repubblica del Tribunale di Palermo del 21 novembre 2018 e dei relativi allegati.
Il rappresentante della Procura Federale ha evidenziato che l’indagine è stata riaperta solo a
seguito dell’autorizzazione ottenuta dalla Procura della Repubblica di Palermo in data 31
gennaio 2019 all’acquisizione della documentazione e che gli atti pervenuti in data 17 dicembre
2018 sono stati citati nella documentazione per mero errore della Segreteria della Procura
Federale.
L’avv. Terracchio ha evidenziato l’incertezza che rileverebbe dalle diverse date indicate dalla
stessa Procura Federale in ordine alla avvenuta ricezione degli atti insistendo, inoltre,
nell’eccezione di inammissibilità.
Al riguardo il Collegio ritiene che l’eccezione non possa trovare accoglimento.
Dalla disamina del deferimento e degli atti ad esso propedeutici si evince che:

il procedimento in questione è stato aperto in data 31 gennaio 2019, quale riapertura di un
precedente procedimento, a seguito dell’avvenuta consegna degli atti di indagine svolti
nell’ambito del proc. penale n. 5310/2017 R.G.N.R. modello 21.
Nel verbale di consegna si dà contezza dell’avvenuta autorizzazione orale fornita dal PM in
ragione della nota prot 1002/8pf 18-19/GP/GC/blp del 24 luglio 2018 della Procura Federale.
Con la predetta nota la Procura Federale aveva richiesto – alla Procura della Repubblica di
Palermo – copia degli atti di indagine relativi al procedimento in oggetto a seguito di notizie
apparse sulla stampa e per effetto delle quali, in data 9 luglio 2018, era stato iscritto il
procedimento disciplinare n.8 pf 18-19.
In data 7 settembre 2018 veniva inoltrata alla Procura Generale dello Sport del CONI richiesta
di concessione di proroga delle indagini in considerazione dell’assenza di riscontro da parte
dell’autorità giudiziaria ordinaria.
Con nota prot. 4641 del 12 settembre 2018 il Procuratore Generale dello Sport del CONI
concedeva, ai sensi dell’art.47, comma 3, CGS del CONI, il termine di proroga delle indagini a
decorrere dalla data di scadenza del termine ordinario.
Permanendo l’assenza di riscontri da parte dell’Autorità Giudiziaria Ordinaria, ed in ragione del
fatto che si attendeva la decisione della Suprema Corte di Cassazione sul ricorso proposta da
Zamparini avverso la misura degli arresti domiciliari, nonché del fatto che le indagini preliminari
fossero, allo stato, coperte da segreto istruttorio e, pertanto, incompatibili con la durata delle
indagini, veniva comunicata, in data 30.10.2018, al Procuratore Generale dello Sport del CONI, ai
sensi dell’art. 32 ter, comma 2, del vigente Codice di Giustizia Sportiva della F.I.G.C., richiesta di
intendimento di archiviazione del procedimento allo stato degli atti, come detto condivisa in
data 21 dicembre 2018.
In data 31 gennaio 2019, il cancelliere della Procura della Repubblica del Tribunale di Palermo,
in riscontro alla richiesta del 24 luglio 2018, ottenuta l’autorizzazione orale del pubblico
ministero, ha consegnato al rappresentante della Procura Federale copia degli atti di indagine.
A seguito dell’invio da parte della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo degli
atti di indagine nell’ambito del sopra citato procedimento penale, la Procura Federale procedeva
alla riapertura delle indagini e alla iscrizione del procedimento n.816 pf 18 – 19.
Orbene, nelle more della condivisione del procedimento di archiviazione, risultano pervenuti in
data 21 novembre 2018, da parte della Procura della Repubblica di Palermo (in udienza il
rappresentante della Procura Federale ha riferito che tali atti sono stati ricevuti in data 17
dicembre 2018), i provvedimenti (elencati nelle comunicazione di conclusione indagini del 15 e
19 aprile 2019) emanati dal Tribunale del Riesame del 5 ottobre 2018, nonché l’Appello del
Pubblico Ministero avverso il provvedimento con il quale veniva rigettata la richiesta del PM di
applicazione delle misure cautelari.
In tale contesto, secondo la difesa della società palermitana, la Procura Federale avrebbe
dovuto procedere a revocare l’istanza di archiviazione già formulata.
L’assunto non può essere condiviso.
Come previsto dall’art. 32 ter comma 2 del Codice di Giustizia FIGC, “l’archiviazione è disposta
dal Procuratore Federale se la notizia di illecito è infondata; può altresì essere disposta quando,

entro il termine per il compimento delle indagini preliminari, gli elementi acquisiti non sono idonei
a sostenere l’accusa in giudizio ovvero l’illecito è estinto o il fatto non costituisce illecito
disciplinare ovvero ne è rimasto ignoto l’autore”.
Conseguentemente, poi, l’art. 32 quinques comma 4, prevede che “Il Procuratore Federale,
concluse le indagini, se ritiene di non provvedere al deferimento, comunica entro dieci giorni il
proprio intendimento di procedere all’archiviazione alla Procura generale dello sport. Ferme le
attribuzioni di questa, dispone quindi l’archiviazione con determinazione succintamente
motivata”.
In tale ottica, pertanto, in assenza di alcun riscontro da parte della Procura della Repubblica, il
Procuratore Federale, una volta scaduto il termine per il compimento delle indagini, ha
proceduto a disporre l’archiviazione ed è evidente che la condivisione dell’archiviazione da parte
della Procura Generale dello Sport è avvenuta sulla scorta degli elementi indicati nella proposta
di archiviazione, vale a dire, in attesa dell’esito della pronuncia della Suprema Corte, il mancato
invio degli atti di indagine da parte della Procura della Repubblica e non certo di tutti gli altri
elementi indicati nell’odierno atto di deferimento.
Solo in data 31 gennaio 2019 la Procura della Repubblica di Palermo ha proceduto a consegnare
un CD contenente gli atti di indagine in riscontro alla richiesta del luglio 2018, unitamente, fra
l’altro, al dispositivo della Suprema Corte del 24 gennaio 2019 che rigettava il ricorso di
Zamparini Maurizio.
Ad avviso del Tribunale tale evento, vale a dire la trasmissione e la conseguente acquisizione
degli atti di indagine formalmente richiesta – ivi compreso il fascicolo della procedura
prefallimentare e l’intervenuta pronuncia della Suprema Corte – il cui mancato riscontro
autorizzativo aveva di fatto reso impossibile l’espletamento delle indagini del precedente
procedimento, rappresenta sicuramente una circostanza rilevante che legittima, ai sensi
dell’art.32 ter, comma 5, la riapertura delle indagini.
Se così non fosse, si dovrebbe concludere che ogni qual volta venga aperta un’indagine sulla
base di un procedimento penale, in carenza di trasmissione degli atti, ritualmente richiesti, una
volta scaduti i termini ristretti per l’indagine preliminare, poiché è doveroso procedere ad un
formale provvedimento di archiviazione, giusta quanto previsto dagli artt. 32 ter comma 2 e 32
quinques comma 4, sarebbe inevitabilmente precluso procedere a qualsivoglia azione
disciplinare.
Ne deriva che non rileva, ai fini di una presunta doverosità di formulare un’istanza di revoca del
procedimento di archiviazione, la circostanza che nella comunicazione della conclusione delle
indagini inviata ai deferiti viene dato atto dell’acquisizione, in data 21.11.2018, di alcuni atti relativi
al procedimento penale in corso.
L’ eccezione sollevata sul punto sollevata atti non può ritenersi fondata.
Ed infatti, avuto riguardo all’elenco contenuto nelle pagine 3 e segg. della comunicazione di
conclusione indagini in atti (riportata nella relazione conclusiva ma non allegata agli atti), con
la nota appena richiamata la Procura della Repubblica di Palermo, già interessata della richiesta
di atti ex art. 116 c.p.p., avrebbe proceduto alla trasmissione dei provvedimenti giudiziari nel
frattempo intervenuti nei confronti degli indagati – il cui esito fra l’altro, era già noto alla Procura

Federale – come si evince dal provvedimento di archiviazione, senza tuttavia allegare alcun atto
delle indagini preliminari del procedimento penale che pure era stato richiesto dalla Procura
Federale.
Conseguentemente, se da un lato si deve ritenere che l’assenza di qualsivoglia indicazione
documentale circa eventuali specifiche richieste dell’Autorità Giudiziaria procedente circa la
segretezza di tali atti, è però evidente che i provvedimenti giudiziari così pervenuti, peraltro in
un momento antecedente l’archiviazione del procedimento, correttamente potevano ritenersi
non rilevanti ai fini dell’esercizio dell’azione disciplinare non potendo essi essere considerati,
in quel momento, sostitutivi degli accertamenti svolti dall’A.G. ancora ignoti alla Procura
Federale, né erano comprensivi degli esiti del procedimento innanzi alla Suprema Corte; tanto è
vero che solo un provvedimento di quelli elencati è stato poi utilizzato ai fini del presente
deferimento.
E ciò a maggior ragione se si considera che in quel momento i termini per poter svolgere ulteriori
autonome indagini da parte della Procura Federale (eventuale acquisizione degli atti presso la
COVISOC, audizioni dei soggetti coinvolti) erano ormai decorsi.
Si potrebbe, al più, discutere in ordine al fatto che la Procura Federale avrebbe potuto disporre
la riapertura delle indagini già a seguito della ricezione di tale nota; sul punto, tuttavia, si ritiene
che le valutazioni del Procuratore Federale non siano sindacabili in tale sede, sia perché frutto
di valutazioni meramente tecniche, atteso che nel caso di specie si è attesa la trasmissione
degli atti di indagine relativi al procedimento penale, sia in ragione del fatto che l’ordinamento
Federale non prevede alcun obbligo in ordine ai tempi circa l’iscrizione delle notizie nell’apposito
registro (CFA, C.U. 141/CFA del 12 giugno 2016); pertanto, l’aver disposto la riapertura delle
indagini sulla scorta dei complessivi nuovi elementi e circostanze pervenute in data 31 gennaio
2019, piuttosto che sui soli atti pervenuti in data 21 novembre 2018 (ovvero 17 dicembre 2018),
peraltro non utilizzati ai fini del presente deferimento (all’infuori del provvedimento del riesame
emanato nei confronti di Zamparini Maurizio trasmesso anche in data 31 gennaio 2019), non
può avere alcuna rilevanza in ordine alle valutazioni oggetto del deferimento.
La valutazione effettuata circa la sussistenza di elementi di novità e di circostanze rilevanti
dalla Procura Federale ed alla base del procedimento di riapertura delle indagini, in relazione al
provvedimento di archiviazione nel quale, appunto, si evidenziava l’assenza di trasmissione
degli atti di indagine e l’attesa del provvedimento della Suprema corte di Cassazione, appare,
pertanto, ragionevole e immune da vizi.
Da tali considerazioni deriva anche l’infondatezza dell’eccezione formulata relativamente alla
violazione del principio del ne bis in idem sostanziale.
Si ritiene, infine, di non aderire alla richiesta istruttoria formulata dalla società palermitana in
quanto la mancata allegazione degli atti trasmessi dalla Procura della Repubblica in data 21
novembre 2018 (ovvero 17 dicembre 2018) comporta, al limite, la loro inutilizzabilità.
Sull’inammissibilità circa l’incongruenza della documentazione acquisita dalla Procura Federale
in data 31 gennaio 2019 con la data riportata nell’elenco dei file contenuti nel CD consegnato.
Ha poi dedotto, la difesa dell’US Città di Palermo Spa, l’inammissibilità del deferimento, in
quanto la consegna brevi manu della documentazione avvenuta in data 31 gennaio 2019

lascerebbe presupporre un precedente contatto fra la Procura della Repubblica e la Procura
Federale per acquisire ulteriore documentazione; sotto altro profilo ha evidenziato che l’elenco
dei documenti consegnati dalla Procura della Repubblica reca la data del 20 febbraio 2019
incompatibile con quella in cui sarebbe stata effettuata la consegna e anche con quella di
riapertura delle indagini.
Tali asserzioni, tuttavia, del tutto generiche, non si ritiene siano idonee a deporre per
l’inammissibilità dell’odierno deferimento giacché non si comprende se la difesa – in assenza
di formale querela di falso – ponga in dubbio la genuinità del verbale di consegna del 31 gennaio
2019 e del conseguente provvedimento di riapertura delle indagini.
Sulle ulteriori eccezioni formulate dalla difesa dell’US Palermo.
Vanno alfine rigettate le ulteriori eccezioni formulate dalla difesa del Palermo (alcune formulate
anche dalla difesa di Zamparini) di seguito esplicitate.
In ordine all’eccezione circa l’omessa esecuzione di indagini autonome da parte della Procura
Federale nell’ambito del procedimento disciplinare 8 pf 18/19, si ritiene che in tale sede non
possano trovare censura la doglianza in questione, che riguarda un procedimento conclusosi
con l’archiviazione; d’altronde, in assenza di riscontri da parte della Procura della Repubblica di
Palermo, non appare irragionevole l’operato della Procura Federale.
Per i motivi ampiamente suesposti, si ritiene inammissibile anche l’eccezione relativa alla
decadenza dell’azione disciplinare.
Con riferimento, poi, all’eccezione di difetto di giurisdizione in relazione al quanto previsto
dall’art.3 del D.L. 220/2003 come modificato dalla L. 17 ottobre 2003, n. 280, n. 145/2018 è
sufficiente evidenziare che oggetto del presente procedimento non è l’ammissione o
l’esclusione dalle competizioni professionistiche, bensì la violazione di specifiche norme di
natura amministrativo-gestionale.
Anche con riferimento alla richiesta di sospensione del procedimento in attesa della definizione
del procedimento penale, è sufficiente richiamare quanto sancito al riguardo dal Collegio di
Garanzia dello Sport secondo il quale, l’art. 38, comma 5 del Codice di Giustizia Sportiva del
CONI “…stabilisce un precetto che palesemente conduce alla infondatezza della pretesa del
ricorrente; si afferma, infatti, la piena indipendenza dell’azione disciplinare sportiva da quella
penale per i medesimi fatti. E addirittura, il successivo art. 39, ultimo comma, CGS del CONI
stabilisce che “in nessun caso” il procedimento può essere sospeso, salvo che, per legge, si
debba decidere una pregiudiziale di merito già sottoposta alla cognizione dell’Autorità
giudiziaria. Questo Collegio di Garanzia, con orientamento che si ribadisce, ha già affermato che
il giudice sportivo, in assoluta autonomia rispetto a quello penale, può valutare in assoluta
libertà gli elementi istruttori raccolti in sede penale, indipendentemente anche dal rilievo penale
dei fatti rappresentati o dal fatto che vi sia stata sentenza di condanna penale (cfr. Collegio di
Garanzia, dec. n. 14 del 2016, IV^ Sez.). Ed è, dunque, logica conseguenza del principio cardine
di autonomia dell’ordinamento sportivo che il procedimento sportivo non possa e non debba
essere sospeso (salvo il caso dell’articolo 39, ultimo comma, citato). Se, infatti, in pendenza
del processo penale il tesserato potesse in qualche modo sottrarsi alle responsabilità nascenti
dal suo vincolo di affiliazione sportiva, l’intero sistema della giustizia endofederale e di quella

presso il CONI perderebbe significato (cfr. Collegio di Garanzia, dec. n. 11 del 2016, IV^ Sez.).”
(Collegio di Garanzia CONI, SS. UU., 4 agosto 2017, n. 37).
Del pari infondata si appalesa la contestazione in ordine al conflitto di attribuzioni fra la Procura
Federale e la Co.Vi.So.C., unico organo deputato al controllo contabile delle società affiliate ed
al quale è demandata la competenza esclusiva nella valutazione dei bilanci di esercizio delle
predette società, giacché fra le contestazioni formulate vi è proprio quella di aver fornito false
informazioni alla COVISOC che, pertanto, non sarebbe stata posta nelle condizioni di esercitare
correttamente le proprie prerogative.
L’esame delle contestazioni formulate.
Esaurito l’esame delle questioni preliminari, va esaminato il merito delle vicende dedotte in
deferimento con riferimento alle posizioni dei sigg.ri Morosi Anastasio, Giammarva Giovanni,
nonché della società US Città di Palermo Srl per effetto delle condotte tenute oltre che dai due
soggetti sopra indicati per i quali risponde rispettivamente a titolo di responsabilità oggettiva
e diretta, anche di quelle di Maurizio Zamparini e per le quali la società risponde a titolo di
responsabilità diretta.
Si ritiene infatti, conformemente a quanto previsto in ordine alla cd. responsabilità
amministrativa degli enti, che la stessa, qualora si qualifichi come diretta, sia del tutto
autonoma rispetto alla responsabilità dell’autore materiale dell’illecito e, pertanto, che l’ente
debba esserne chiamato a risponderne autonomamente, previa verifica incidentale delle
condotte illecite realizzate.
Orbene, ritiene il Collegio che dall’esame degli specifici fatti, come ampiamente evidenziati
nell’atto di deferimento, sulla scorta degli atti dedotti in giudizio, emerga la loro idoneità a
corroborare le ipotesi accusatorie formulate nei termini che seguono.
Va necessariamente premesso che, a prescindere dalle attuali vicende societarie e dalle
evoluzioni delle stesse, l’esame delle condotte non può che essere riferito al momento storico
in cui si sono verificati i fatti ed al contesto in cui gli stessi sono stati posti in essere, in
relazione alle condotte materiali realizzate all’evidente fine di rappresentare una realtà
economico finanziaria ben diversa rispetto alla realtà della società odierna deferita.
Il quadro probatorio emerso dagli innumerevoli gravi indizi cristallizzati nel corso delle tre fasi
del giudizio cautelare è idoneo ad individuare le specifiche attività poste in essere finalizzate
alla realizzazione dello scopo sopra indicato.
Come si evince dall’emblematica ricostruzione dei fatti come evidenziata negli atti penali, gli
odierni deferiti, unitamente allo Zamparini, nel periodo in questione hanno ripetutamente
perpetrato gli illeciti contestati; ciò è corroborato anche dalla notevole mole di intercettazioni
che hanno dato piena conferma dell’impianto accusatorio.
Ciò che preme rilevare, in questa sede, è che la maggior parte delle eccezioni formulate dalla
difesa, incentrate specificatamente sulla relazione dei consulenti tecnici d’ufficio incaricati
nell’ambito del procedimento prefallimentare, sono state attentamente valutate e sconfessate
ovvero, quantomeno inquadrate nel solo contesto prettamente civilistico, dai giudici della
cautela in ben tre gradi di giudizio.

Emblematiche, inoltre, sono anche le considerazioni effettuate dal GIP del Tribunale Ordinario
di Palermo nell’ordinanza del 25 febbraio 2019 lì dove, nel rigettare la richiesta di revoca delle
misure cautelari dello Zamparini, ha posto in evidenza l’inesistenza di fatti nuovi idonei a mutare
il quadro del giudicato cautelare, evidenziando che …ad abundantiam può aggiungersi che le
ultime vicende descritte, prima fra tutte l’incredibile cessione della società ad un gruppo privo
di qualsiasi disponibilità finanziaria, con la conseguente inevitabile retrocessione della stessa
allo Zamparini, non fanno che confermare l’attitudine e la volontà del predetto a ricorrere a
metodi quanto meno opachi per il perseguimento dei propri interessi e la sua palese
noncuranza per le iniziative in corso da parte delle varie autorità interessate alla vicenda”
Sotto il profilo dell’ammissibilità al presente procedimento delle prove acquisite mediante
intercettazioni, che la difesa del US Città di Palermo espressamente contesta in quanto basate
esclusivamente su brogliacci, perché indicate solo quelle favorevoli all’accusa e che si
ritengono acquisite al di fuori dei casi esplicitamente previsti dalle norme processuali, il Collegio
non può che evidenziare che sul punto una valutazione è già stata effettuata dai giudici
cautelari; in particolare il giudice del riesame ha espressamente affermato che “In assenza di
specifiche contestazioni, il Collegio non può che rilevare, in generale, che l’attività di
intercettazione risulta regolarmente autorizzata o convalidata con provvedimenti le cui
motivazioni rispondono ai canoni prescritti in materia, tenuto anche conto dei dati e degli
argomenti esposti per relationem negli atti richiamati.”
Anche in questa sede le osservazioni in ordine al contenuto delle intercettazioni di cui agli atti
processuali appaiono generiche atteso che, fra l’altro, il giudice penale ha evidenziato il dubbio
della genuinità delle intercettazioni ma solo dalla data del 12 maggio 2018 in poi, evitando di
prendere in considerazione tali dati.
Ed invero il collegio ritiene che l’esame effettuato dai giudici penali abbia tenuto in debita
considerazione gli esiti della consulenza intervenuta nel giudizio fallimentare, procedendo in
diversi casi a escludere le contestazioni formulate dalla Procura della Repubblica, ritenendo,
pertanto, di potere escludere che le ipotesi accusatorie siano state fondate ed avallate sulla
mera scorta della perizia di parte, così come sostenuto dalle difese dei deferiti.
Con riferimento alle contestazioni formulate nell’atto di deferimento ritiene il Collegio che siano
fondate, come approfonditamente evidenziato anche negli atti penali, con riferimento a:
1) le iscrizioni effettuate nello stato patrimoniale dei bilanci 2015-2016-2017 “crediti per
imposte anticipate” per un valore pari a 5.500.000,00 euro, in violazione del principio contabile
OIC 25, in relazione alla verificata impossibilità di ipotizzare futuri redditi imponibili idonei a
recuperare le imposte anticipate.
Al riguardo la difesa della società US Città di Palermo ha evidenziato l’inapplicabilità dei principi
contabili OIC ai bilanci redatti prima del 2017, atteso che l’obbligo di redigere i bilanci delle
società di calcio conformemente ai suddetti principi, previsto dall’art.84, comma 3 delle NOIF,
è stato introdotto con decorrenza 1 gennaio 2017.

La difesa del Morosi ha invece posto in evidenza che nell’anno 2014/2015 la società aveva
realizzato importanti plusvalenze le cui sopravvenienze ha proceduto a rateizzare nell’arco di

cinque anni, facendo concorrere al reddito fiscale dell’esercizio 2014/2015 solo un quinto del
loro importo.
Con riferimento agli anni 2016 e 2017, invece, ha sostenuto che il mancato recupero delle
imposte anticipate è stato dovuto ad una serie di circostanze che hanno impedito alla società
di conseguire i risultati sportivi sperati.
Al riguardo, tuttavia, deve evidenziarsi che le giustificazioni addotte sono mere congetture che
non trovano riscontro né con quanto evidenziato dai consulenti tecnici d’ufficio, né, con quanto
conseguentemente ritenuto dai giudici penali che hanno rilevato il palese contrasto con il
principio contabile OIC e con i canoni di prudenza che devono orientare le scelte degli
amministratori, atteso che è stato rilevato che, in presenza di risultati fiscali negativi nel corso
del quadriennio in questione, non è stata effettuata alcuna pianificazione fiscale per poter
procedere alla predetta iscrizione.
Né può ritenersi che alla società non si dovessero applicare i principi contabili OIC che sono
espressamente richiamati nei bilanci in questione (giusta richiamo ai principi contabili
nazionali), né che, secondo quanto sostenuto dalla difesa dello Zamparini, la ragionevole
certezza può rinvenirsi dalla possibile cessione di giocatori che comportino l’emersione di
plusvalenze.
2) l’iscrizione in bilancio di crediti tributari pari ad €. 2.940.559,00 nella voce di bilancio al 30
giugno 2016 addebitabile al Morosi ed allo Zamparini (e, per essi, alla società deferita), relativa
ad imposte iscritte a ruolo e per le quali la società aveva in corso due rateizzazioni, nella
considerazione che si trattasse di iscrizioni a ruolo provvisorie a fronte di contenziosi pendenti,
attesa la pendenza di ricorsi innanzi alle commissioni tributarie. Il rilievo in questione è stato
condiviso anche dai consulenti della procedura fallimentare attesa, ovviamente, la palese
contrarietà a qualsivoglia regola contabile di prudenza. Né vale ad escludere la responsabilità
in questione la circostanza che, a seguito di procedimenti conciliativi con l’Agenzia delle
Entrate, il debito si sia sostanzialmente ridotto, giacché ciò che rileva è la condotta materiale
tenuta nel particolare momento storico, volta a neutralizzare, in bilancio, gli effetti del debito.
3) La macroscopica vicenda inerente la plusvalenza iscritta per effetto della cessione, da parte
della società deferita, della partecipazione totalitaria nella Mepal alla società anonima di diritto
Lussemburghese Alyssa che è risultata essere controllata, indirettamente, dalla stessa
famiglia di Zamparini, a seguito di un contratto stipulato in data 30 giugno 2016.
Il compendio delle indagini effettuate ha avuto modo di evidenziare la fittizietà dell’operazione
in questione, che ha comportato per la società deferita una plusvalenza da alienazione ad
21,956 milioni di euro circa, originata dalla differenza di valore tra il ramo di azienda avente ad
oggetto marchio ed accessori, ceduto nel 2014 in Mepal (per un valore di circa 18 milioni di euro)
ed il prezzo di vendita delle quote della Mepal ad Alyssa, fissato in 40 milioni di euro da pagare
in diverse tranche scaglionate nel tempo.

La totale convergenza di numerosissimi elementi, ben evidenziati nell’atto di deferimento e nei
documenti allegati, hanno condotto i giudici penali a ritenere tale operazione un mero artifizio
contabile – predisposto dallo Zamparini con la fattiva complicità del Morosi – per far quadrare i
conti della società e dissimulare il grave deficit patrimoniale e sottrarsi, in tal modo, agli obblighi
previsti dal codice civile e dalla normativa Federale in materia di società professionistiche.
Tale intento traspare chiaramente dalle numerosissime conversazioni intercettate nel corso
del il quale lo Zamparini ha chiaramente confessato il vero scopo dell’operazione in contrasto
con quanto risultava dagli atti ufficiali (vedasi anche quanto riportato a pag.93 del decreto del
GIP del 25 giugno 2018).
Dagli atti emerge anche la preoccupazione volta ad evitare operazioni infragruppo che
avrebbero, poi, comportato l’obbligo di redigere un bilancio consolidato facendo emergere la
realtà anche di fronte alla Co.Vi.So.C.
È stata evidenziata, inoltre, la palese anomalia dell’operazione in ragione anche della prevista
modulazione del pagamento del corrispettivo in diverse tranche, dilazionate nel tempo (fino al
30 giugno 2019), salvo eventuali proroghe da concordare fra le parti senza alcuna garanzia.
Il tutto è ampiamente corroborato anche da ulteriori anomalie rilevata dall’U.I.F. della Banca di
Italia in ordine al soggetto stipulante per conto della Alyssa, al corrispettivo pattuito ed alla
tempistica dell’operazione.
Le evidenti anomalie hanno portato il giudice della cautela a ritenere che “’impianto accusatorio,
fondato su elementi dotati di solidissima e convergente forza probante di matrice eterogenea,
ben al di là del parametro richiesto a fini cautelari, non può affatto ritenersi infirmato od anche
solo minimamente scalfito dalle iniziative poste in essere dallo Zamparini, mal supportato ed
assecondato dal Morosi dopo la scoperta dell’indagine penale e l’apertura della procedura
fallimentare”.

È emerso, infatti, che successivamente a tali eventi lo Zamparini abbia proceduto a postergare
i tempi di pagamento del debito, a predisporre garanzie pignoratizie e fideiussorie di dubbia
esperibilità (basti pensare che la garanzia fideiussoria viene rilasciata dalla società Gasda,
società anch’essa riconducibile allo Zamparini, che risultava in stato di indebitamento per €.
202.000.000,00), nonché a disporre il pagamento di una tranche del debito della Alyssa, pari
a 4.000.000,00 in data 24 gennaio 2018 al dichiarato fine di cercare di smontare il cartello
accusatorio.
Appare ulteriormente anomalo che lo stesso Zamparini provveda al pagamento della predetta
somma, mediante un articolato sistema di movimentazione finanziaria con il quale lo stesso
procede a bonificare la somma in favore della società KALIKA s.a., amministrata da Luc Braun,
in virtù di un contratto di finanziamento stipulato in pari data tra Maurizio Zamparini e la stessa
Kalika s.a., avente ad oggetto un prestito di € 4.000.000,00.
Come evidenziato nell’ordinanza del GIP e come ripercorso anche nell’atto di deferimento, in
data 19.1.2018, la KALIKA s.a. trasferisce alla Alyssa s.a. la stessa somma, in virtù di un
contratto di finanziamento stipulato in pari data tra le due società e, in particolare,
nell’occasione la KALIKA s.a. è rappresentata da Maurizio Zamparini e la Alyssa s.a. invece da
Luc Braun il quale, come detto, è in realtà amministratore della prima.
Il 22.1.2018 la Alyssa s.a. dispone il bonifico di 4.000.000,00 euro in favore della US Città di
Palermo Spa.

Unitamente al bonifico sopra descritto, Maurizio Zamparini ha effettuato una compensazione
di crediti, al medesimo fine di estinguere parzialmente il debito di Alyssa s.a. nei confronti della
US Città di Palermo Spa.
In particolare, la STD s.a. ha ceduto un proprio credito pari a 7.500.000,00 euro, credito vantato
dalla stessa nei confronti della US Città di Palermo Spa, alla Alyssa s.a..
La STD s.a. aveva acquistato tale credito dalla Pencill Hill Limited la quale, a sua volta, aveva
concluso un accordo transattivo sottoscritto in data 26.1.2017 tra la società calcistica e la
Pencil Hill Limited, con riguardo ai diritti spettanti per la intermediazione nella vicenda del
trasferimento del calciatore Paolo Dybala.
Al riguardo il PM penale rileva che non è chiaro a quale titolo la STD ceda tale credito.
Le difese hanno sostenuto la piena validità della pattuizione contrattuale, ritenuta pienamente
legittima anche dal Tribunale Fallimentare ed hanno evidenziato che è frequente la prassi di
procedere a tali operazioni, non essendo rilevante la riconducibilità dell’Alyssa s.a. allo stesso
gruppo.
Tale operazione, la cessione di beni aziendali, si porrebbe quale alternativa alla ricapitalizzazione
da parte dei soci.
Ha contestato la circostanza dell’avvenuta sovrastima del valore della Mepal e ha evidenziato
che, ad oggi, gran parte del debito è stato onorato e la restante parte, pari ad €. 20.000.000,00
dovrebbe essere pagata dalla società acquirente Sporting Network Srl.
Va rilevato, fra l’altro, che dalla documentazione trasmessa dalla difesa risulta che altri €
5.700.000,00 sarebbero stati pagati dalla Alyssa mediante compensazione di un credito che
lo stesso Zamparini – ma non si comprende a quale titolo – vantava nei confronti della US Città
di Palermo Spa.

Tali suggestive considerazioni non incidono sulla piena censurabilità dell’operazione effettuata
che al momento della sua realizzazione non produceva alcun effettivo incremento economico
della società deferita, ma era esclusivamente posta in essere per evitare di dover ricapitalizzare
la stessa compromettendo, in caso di impossibilità, l’iscrizione al campionato.
D’altronde le considerazioni formulate nella sentenza del Tribunale Fallimentare che ha ritenuto,
ai fini della dichiarazione di fallimento, che il debito della Alyssa dovesse considerarsi liquido
ed esigibile sono state attentamente tenute in considerazione dai giudici penali, che hanno
comunque confermato il giudizio di disvalore relativamente alle condotte tenute nella vicenda
in questione, partendo dal presupposto che le valutazioni del Tribunale fallimentare sono state
fatte sulla mera scorta della documentazione ufficiale, senza tener conto dell’enorme serie di
elementi a disposizione nel giudizio penale; ciò nonostante i giudice fallimentare, sulla scorta
della consulenza tecnica ha comunque evidenziato elementi di criticità in ordine alle due
garanzie rilasciate dalla società Gasda e dalla stessa Mepal.
Anche la successiva operazione architettata dallo Zamparini ed avallata dal Morosi, volta
all’acquisto della Alyssa da parte della società US Palermo Calcio, senza alcun esborso di
danaro volta ad evitare di dover procedere alla svalutazione del credito verso Alyssa, è indice
sintomatico della gravità degli illeciti perpetrati.

D’altronde, pur a voler ammettere la legittimità dell’operazione, ma così non è, appare del tutto
abnorme il valore pari ad €. 40.000.000,00 di acquisto della società Mepal a fronte di un valore
contabilizzato pari ad €. 18.000.000,00 circa.
Nel caso di specie era stato proprio Morosi, nel 2014, a redigere la perizia di stima del valore
della partecipazione di Mepal e, pertanto lo stesso risulta pienamente consapevole, nonché
concorrente, nelle condotte perpetrate dallo Zamparini.
Lo Zamparini, fra l’altro, come riferito anche da soggetti escussi a sommarie informazioni, non
avrebbe mai fatto mistero del fatto che l’operazione Alyssa servisse per ottimizzare il bilancio
e che si trattava di espedienti per “mandare avanti la baracca”.
4. Analoghe considerazioni devono essere effettuate con riferimento alle posizioni degli odierni
deferiti relativamente all’ipotizzata violazione della normativa Federale in materia per aver fornito
false informazioni al fine di ostacolare l’attività di vigilanza della Co.Vi.So.C.
Anche in tal caso dall’indagine, lungi dalle considerazioni difensive formulate, appare evidente
che, mediante gli artifizi contabili, gli odierni deferiti hanno inevitabilmente fornito false
informazioni alla Covisoc, come puntualmente evidenziato negli atti penali, anche ricorrendo a
diversi espedienti al fine di eluderne il controllo (vedasi pag. 140 dell’ordinanza del GIP del 25
luglio 2018). Fondamentale, come emerso dal quadro delle indagini, è il ruolo del Morosi, che ha
proceduto alla predisposizione delle note con le quali si cercava di eludere i predetti controlli.
Oltremodo grave, poi, è stata la condotta tenuta in occasione dell’ammissione al campionato di
Serie B 2017/2018, allorquando gli atti inviati alla COVISOC, come individuati nell’atto di
deferimento e negli atti penali, hanno consentito di occultare una situazione perdita di capitale
societario rilevante ex art 2447 c.c. che avrebbe impedito l’iscrizione al campionato di calcio.
Sul punto il giudice della cautela afferma che “anche rispetto agli obblighi di corretta
informazione verso la Covisoc lo Zamparini ha perseverato, ben dopo la conoscenza
dell’indagine penale, nei contegni illeciti, fornendo dal 3 agosto al 29 novembre, a seguito delle
pressanti richieste di chiarimenti dell’organismo tecnico di vigilanza, informazioni
sistematicamente reticenti, fuorvianti e finanche false ed altresì facendo in modo, d’intesa con
il Morosi, di calibrare i tempi per l’approvazione del bilancio al giorno successivo della visita
ispettiva della COVISOC in modo da non dare loro i documenti”.
Tali comportamenti sono continuati anche nel corso del 2017 anche ad opera del Giammarva
Giovanni e dello Zamparini, atteso che dagli atti di causa risulta che lo stesso, nonostante
fosse ben conscio della problematicità delle operazioni poste in essere non si è tirato indietro
nel fornire le predette false informazioni ; in alcun modo, poi, può essere ritenuta una valida
esimente la condotta tenuta dallo stesso allorquando ha proceduto a costituire formalmente
in mora la società Alyssa giacché attività del tutto inutile in ragione della piena conoscenza
della sostanziale impossibilità della stessa di adempiere alle proprie obbligazioni.
Si ritiene ininfluente l’omessa formale contestazione della violazione dell’art.8 nella
comunicazione di conclusione indagini, attesa la specifica qualificazione del fatto contestato
effettuata dalla Procura Federale.

5. Il collegio ritiene, infine, che non sussistono le violazioni contestate al punto 1) dell’atto di
deferimento, nonché quelle di cui al punto 2 A) e 5 A) in ragione di quanto esposto dalle difese

dei deferiti e da quanto emerso nel corso dell’indagine penale che nei casi in questione ha
escluso la sussistenza dei reati.
Risultano pertanto sufficientemente provate le responsabilità dei deferiti, nonché della società
US Città di Palermo Spa.

Il Collegio ritiene che il quadro emerso dalle vicende sopra descritte appare in tutta la sua
gravità, idoneo a porre in evidenza il compimento di una sistematica attività volta ad eludere i
principi di sana gestione finanziaria e volta a rappresentare in maniera non fedele alla realtà lo
stato di salute della società deferita.
A fronte di tali circostanze, è derivato il compimento di attività chiaramente elusive, idonee a
non fotografare la reale situazione della società, proseguite ininterrottamente dal 2015 al 2018
e aventi il loro apice relativamente al bilancio al 30 giugno 2016 le cui alterazioni, per quanto
risulta dagli atti oggetto del giudizio, hanno consentito di conseguire l’iscrizione al campionato
di calcio 2017/2018.
A fronte, pertanto, delle riconosciute responsabilità degli odierni deferiti ed in ragione della
gravità degli illeciti, il Tribunale ritiene di accogliere le richieste formulate dalla Procura Federale.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare dichiara inammissibile il deferimento nei
confronti di Zamparini Maurizio;
Per il resto irroga le seguenti sanzioni:
– Giammarva Giovanni, inibizione di anni 2 (due)
– Morosi Anastasio, inibizione di anni 5 (cinque) e preclusione ex art. 19, comma 3 del CGS FIGC;
– Società US Città di Palermo Spa, retrocessione all’ultimo posto del Campionato di SERIE B
della stagione sportiva in corso 2018/2019.

Il Presidente del TFN
Sezione Disciplinare
Dr. Cesare Mastrocola”:

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