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Nazionali Palermo, ricorso accolto per lo spostamento della gare

Cambio di rotta. Il Tribunale Federale Nazionale, presieduto da Cesare Mastrocola, ha accolto il ricorso dell’US. Città di Palermo in merito alla delibera adottata dalla Lega Nazionale Serie B dello scorso 27 settembre. Tutti i provvedimenti impugnati dal Palermo sono annullati, salvi gli ulteriori provvedimenti da adottarsi da parte dei competenti organi.

Il dispositivo del TFN riguarda la delibera emessa all’esito dell’assemblea di lega con la quale era stata rigettata la richiesta della stessa società di spostare le gare del campionato di Serie B stagione 2017/2018 dell’8 ottobre 2017, del 12 novembre 2017 e del 25 marzo 2018 (causa assenza dei tanti nazionali rosanero impegnati nelle finestre internazionali).

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Viene smontata la tesi della richiesta tardiva da parte del Palermo: “Il ricorso non è neppure tardivo. La lega eccepisce, infatti, che il ricorso sarebbe inammissibile in quanto proposto due mesi dopo la definizione del calendario. Tuttavia, con il ricorso de quo, l’US Città di Palermo non ha impugnato la definizione del calendario, bensì la deliberazione con la quale è stata rigettata la richiesta di spostamento di singole gare”.

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Ritenute “inconferenti” anche le “ulteriori eccezioni con le quali è stata contestata la mancata partecipazione della US Città di Palermo all’Assemblea della Lega Nazionale della Serie B, poiché nel caso di specie si contesta l’incompetenza di quest’ultima ad adottare la decisione impugnata”.

Infondate – si legge – sono altresì le molteplici eccezioni d’inammissibilità del ricorso proposto dalla US Città di Palermo. Non può essere accolta l’eccezione dedotta dalla Lega secondo la quale l’impugnazione sarebbe inammissibile in quanto l’art. 28.2 dello Statuto della Lega Nazionale di Serie B “sancirebbe l’impossibilità per le associate di proporre reclamo avverso la formazione dei calendari e/o la fissazione della data e/o orario”.

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Destituita di fondamento è l’ulteriore prospettazione secondo la quale dalla lettura sistematica degli artt. 30 dello Statuto e 54 CGS della F.I.G.C. si ricaverebbe che la competenza specifica a giudicare in merito all’impugnativa delle delibere assembleari di una lega non sarebbe demandata alla competenza di un organo di giustizia federale e, conseguentemente, sarebbe attribuita, in via residuale, al Collegio di Garanzia dello Sport”.

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