Serie B, giudice sportivo 18a giornata: stangata per Suagher, ammenda per il Bari
Sono Emanuele Suagher e il Bari i principali protagonisti delle sanzioni del giudice sportivo di Serie B dopo la 18a giornata: il giocatore dell’Avellino viene punito con tre giornate di squalifica per il grave fallo contro il Cittadella.
In totale sono 6 i giocatori squalificati, 5 dei quali per un turno, mentre i pugliesi ricevono un’ammenda per l’invasore di campo entrato al San Nicola durante Bari – Palermo (episodio per il quale Aleesami – toccato dall’invasore – ha deciso di non sporgere querela).
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CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER TRE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA
SUAGHER Emanuele (Avellino): per avere, all’8° del secondo tempo, con il pallone non a distanza di giuoco, colpito volontariamente con l’avambraccio la nuca di un calciatore avversario.
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
MECCARIELLO Biagio (Brescia): per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco.
VALZANIA Luca (Pescara): per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco.
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CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
GASTALDELLO Daniele (Brescia): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
MANTOVANI Andrea (Novara): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
PASCIUTI Lorenzo (Carpi): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quinta sanzione).
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Ammenda di € 5.000,00 : alla Soc. BARI a titolo di responsabilità oggettiva, per avere omesso di impedire, all’8° del secondo tempo, l’ingresso sul terreno di giuoco di un proprio tifoso che causava la momentanea sospensione della gara.
Ammenda di € 1.500,00 : alla Soc. SPEZIA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, acceso alcuni bengala nel proprio settore; sanzione attenuata ex art. 13, comma 1 lettera b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’Ordine a fini preventivi e di vigilanza.
Ammenda di € 1.000,00 : alla Soc. BRESCIA per avere suoi sostenitori, al 1° del primo tempo, lanciato sul terreno di giuoco un fumogeno; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all’art. 13, comma 1 lettera b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’Ordine a fini preventivi e di vigilanza.
Ammenda di € 1.000,00 : alla Soc. SALERNITANA per avere suoi sostenitori, al 49° del secondo tempo, lanciato sul terreno di giuoco un petardo; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all’art. 13, comma 1 lettera b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’Ordine a fini preventivi e di vigilanza.
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