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Serie B, giudice sportivo: stangata per il Novara, multato il Palermo

serie B

Il Giudice Sportivo della Serie B, Emilio Battaglia, ha fermato ben tre calciatori del Novara, che dovranno scontare una giornata di squalifica nel prossimo turno. In totale, sono sette i giocatori fermati per un turno (tra cui anche Krunic, che salterà il match di venerdì sera contro il Palermo). Sono, invece, tre le società punite dal giudice con un’ammenda. Tra queste, anche il Palermo.

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Ecco tutte le sanzioni del giudice sportivo:


CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMONIZIONE

MANTOVANI Andrea (Novara): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario (Settima sanzione); per avere commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete.

CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

CHIARETTI COSSENZO Lucas (Cittadella): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
DI MARIANO Francesco (Novara): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
KRUNIC Rade (Empoli): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
LOPEZ GASCO Walter Alberto (Spezia): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; già diffidato (Decima sanzione).
MARRONE Luca (Bari): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
POMPEU DA SILVA Ronaldo (Novara): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

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SOCIETA

Ammenda di € 1.500,00: alla Soc. PALERMO per avere ingiustificatamente causato il ritardato inizio della gara
di circa tre minuti; recidiva.
Ammenda di € 1.500,00: alla Soc. SPEZIA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, acceso alcuni fumogeni nel proprio settore; sanzione attenuata ex art. 13, comma 1 lettera b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’Ordine a fini preventivi e di vigilanza.
Ammenda di € 1.500,00: alla Soc. VENEZIA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, acceso alcuni fumogeni e petardi nel proprio settore; sanzione attenuata ex art. 13, comma 1lettera b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’Ordine a fini preventivi e di vigilanza.

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