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Serie B, respinto il ricorso del Cittadella: rimane la vittoria a tavolino al Pisa

FOTO PEPE / PUGLIA

Adesso è ufficiale: il Collegio di Garanzia del CONI dà ragione al Pisa e respinge il ricorso del Cittadella. Il caso riguarda il match del 27 agosto vinto a tavolino dal club toscano a causa di modifiche nella distinta compiute dai veneti a partita iniziata.

La partita è finita 1 – 1 sul campo: al gol di Arena ha risposto Vita. Il Pisa ha dunque in classifica due punti “in più” rispetto a quelli conquistati sul campo, il Cittadella invece uno “in meno”.

IL COMUNICATO

La Prima Sezione del Collegio di Garanzia, presieduta dal prof. avv. Vito Branca, all’esito della sessione di udienze tenutasi in data odierna, ha assunto le seguenti determinazioni:


  1. HA RESPINTO il ricorso iscritto al R.G. n. 59/2024, presentato, in data 30 ottobre 2024, dalla società A.S. Cittadella S.r.l. Unipersonale contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) e nei confronti della società Pisa Sporting Club S.r.l. e della Lega Nazionale Professionisti Serie B (LNPB) avverso la decisione della Corte Sportiva d’Appello Nazionale FIGC, I Sezione, n. 0009/CSA/2024-2025, pubblicata, in forma integrale, in data 2 ottobre 2024, con la quale è stato accolto il reclamo della società Pisa Sporting Club S.r.l. e,  in riforma della decisione del Giudice Sportivo LNPB, di cui al C.U. n. 25 del 5 settembre 2024 (che aveva omologato il risultato di 1-1 in relazione alla partita Cittadella – Pisa del 27 agosto 2024, così come conseguito sul campo, e irrogato, a carico del dirigente Federico Cerantola, le sanzioni dell’ammenda e dell’ammonizione e, a carico della società Cittadella, la sanzione dell’ammenda pari ad euro 10.000,00, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 10, comma 5, lett. a), e 11, comma 1, lett. c), CGS FIGC), è stata comminata, a carico della A.S. Cittadella S.r.l., ai sensi dell’art. 10, comma 6, lett. a), CGS FIGC, la sanzione della perdita della suddetta gara disputata contro il Pisa S.C. S.r.l. con il punteggio di 0-3; HA, ALTRESI’, DISPOSTO CHE LE SPESE SEGUANO LA SOCCOMBENZA, LIQUIDATE IN € 2.500,00, OLTRE ACCESSORI DI LEGGE, IN FAVORE DI CIASCUNA PARTE RESISTENTE

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