Serie C, giudice sportivo: tre squalificati nel Catanzaro
Sono arrivate le decisioni del giudice sportivo di Serie C anche con riferimento alle squadre del girone A e del girone C: tra le società spicca la multa per il Padova (2 mila euro), mentre tra i giocatori squalificati – 32 in totale – spicca la squalifica per Thomas Alberti, che dovrà scontare 5 giornate di squalifica.
In ottica playoff, nel girone C sono tre i giocatori squalificati nel Catanzaro: si tratta di Scognamillo, Martinelli e Biasci; tutti e tre ammoniti sotto diffida prima dell’ultima giornata (hanno ricevuto rispettivamente la 14esima, la decima e la quinta ammonizione stagionale). Per il Catanzaro anche un’ammenda di 800 euro.
GIOCATORI
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER CINQUE GARE EFFETTIVE
ALBERTI THOMAS (LEGNAGO SALUS) per avere, al 44°minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un avversario in quanto, con il pallone a distanza di gioco, lo colpiva al volto con il pugno chiuso, provocandogli fuoriuscita di sangue dalle labbra. Misura della sanzione in applicazione dell’art. 38 C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta di particolare gravità e considerato che la condotta è stata posta in essere senza possibilità di giocare il pallone e che ha provocato una ferita con perdita di sangue in danno dell’avversario.
SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE
CESARINI ALESSANDRO (PIACENZA) per avere, al 21°minuto del primo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un avversario in quanto, con il pallone non a distanza di gioco, lo colpiva con uno schiaffo al volto. 287/737 Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta, in particolare che il pallone non era a distanza di gioco, ed il ruolo di Capitano ricoperto dal Calciatore espulso.
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
PACILLI MARIO (TARANTO) per avere, al 49°minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un avversario in quanto, a gioco in svolgimento e con il pallone a distanza di gioco, lo colpiva volontariamente con un calcio nella parte alta del tallone e porzione inferiore del polpaccio, senza provocare conseguenze. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta e considerato, da una parte, che non si sono verificate conseguenze dannose a carico dell’avversario e, dall’altra, che la condotta è stata posta in essere senza possibilità di giocare il pallone.
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
TONUCCI DENIS (JUVE STABIA) per avere, al 45°minuto del secondo tempo, tenuto una condotta ingiuriosa ed irriguardosa nei confronti di un calciatore avversario pronunciando al suo indirizzo frasi offensive ed irrispettose. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 4 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.
CAROSSO ALESSANDRO (VIBONESE) per aver tenuto, al 45°minuto del primo tempo, una condotta gravemente antisportiva commettendo un fallo su un avversario e impedendo un’evidente opportunità di segnare una rete. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S.
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE
RAGGIO LEONARDO (TRENTO)
ENRICI PATRICK (LECCO)
FAEDO CARLO (VIRTUS VERONA)
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (XIV INFR)
NICCO GIANLUCA (PRO PATRIA)
SCOGNAMILLO STEFANO (CATANZARO)
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (X INFR)
HRAIECH SABER (PADOVA)
MARTINELLI LUCA (CATANZARO)
VITALE MATTIA (PRO VERCELLI)
MARSILI MASSIMILIANO (TARANTO)
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (V INFR)
BELCASTRO LUCA (TRENTO)
GUSU MIHAI VASILICA (ALBINOLEFFE)
CAPRILE ELIA (PRO PATRIA)
PARIGI GIACOMO (PICERNO)
PITARRESI FRANCESCO (PICERNO)
AJETI ARLIND (PADOVA)
BIASCI TOMMASO (CATANZARO)
RIGGIO CRISTIAN (FIDELIS ANDRIA)
POTOP SIMONE (FIORENZUOLA)
DE MARCHI MICHAEL (SUDTIROL)
ERCOLANO EMANUEL (LATINA)
ANTONELLI FRANCESCO (LEGNAGO)
GOMEZ TALEB JUAN IGNACIO (LEGNAGO SALUS)
SALVI STEFANO (LEGNAGO SALUS)
BIZZOTTO NICOLA (MONOPOLI)
CANCELLIERI DAMIANO (MONTEROSI TUSCIA)
ZULLO WALTER (TARANTO)
SOLCIA DANIELE (SEREGNO)
SOCIETÁ
AMMENDA
€ 2000 PADOVA Il giudice sportivo, letta relazione redatta dai componenti della Procura Federale, relativa alla gara SUDTIROL/PADOVA, osserva quanto segue. In disparte la qualificazione dei cori intonati dai sostenitori del Padova, presenti in trasferta al seguito della loro Squadra, nei confronti del calciatore del SUDTIROL Jeremie BROH, dalla relazione sopra richiamata emerge che i cori in questione non sono stati percepiti da tutti e tre i componenti della Procura presenti nello stadio. Inoltre, sempre dalla relazione summenzionata, risulta che neppure i Dirigenti della Società ospitante hanno ascoltato i cori in esame. Ne discende che, nel caso di specie, fa difetto il requisito della “percezione reale del fenomeno” richiesto dall’art. 28 CGS per la sussumibilità dei cori nella previsione normativa medesima e per l’irrogazione delle conseguenti sanzioni ivi previste. Tuttavia, i cori in questione, intonati dai tifosi del Padova presenti nella tribuna Canazza, settori 4B e 6, fra il 19° ed il 20°minuto del primo tempo, meritano di essere sanzionati ai sensi dell’art. 25, comma 3, CGS, in quanto cori offensivi nei confronti del calciatore destinatario degli stessi. Del pari, meritano di essere sanzionati i cori intonati dagli stessi sostenitori del PADOVA, presenti nel settore sopra indicato, al 69°minuto circa della gara, nei confronti dei sostenitori della Squadra avversaria, in quanto comportano offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale. La misura della sanzione viene determinata in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerato, da una parte, che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e, dall’altra, la gravità dei cori intonati dai suoi sostenitori (r.proc. fed.).
€ 2000 POTENZA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi da alcuni dei suoi sostenitori presenti nel settore distinti, consistiti nell’aver attinto con svariati sputi l’Assistente Arbitrale n. 2, dalla fine del primo tempo e durante tutto il secondo tempo. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S (r.a.a., r. proc. fed.).
€ 1500 TARANTO per fatti per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, presenti in curva nord, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti: 1) nell’aver fatto esplodere tre petardi di media potenza nel proprio settore senza causare conseguenze, due prima dell’inizio della gara ed uno al 28°minuto del secondo tempo; 2) nell’aver lanciato, al termine della gara, tre bottigliette, in plastica semipiene di acqua, nel recinto di gioco verso i calciatori del Bari, sfiorando un atleta, ma senza alcuna conseguenza. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S, valutate le modalità complessive dei fatti e considerato che non si sono verificate conseguenze dannose (r. proc. fed, r. c.c.).
€ 800 CATANZARO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, presenti nel settore curva ovest Massimo Capraro, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 67°minuto, un petardo nell’area circostante il rettangolo di gioco, senza alcuna conseguenza. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13 comma 2, 25 e 26 C.G.S, considerato che non si sono verificate conseguenze dannose (r. proc. fed, r. c.c.). € 800 TRENTO per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori presenti nel settore curva sud, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 32°minuto del secondo tempo, all’interno del recinto di gioco quattro bicchieri contenenti sostanza liquida senza colpire alcuno. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13 comma 2, 25 e 26 C.G.S, considerato che non si sono verificate conseguenze dannose (r. proc. fed).
€ 500 LECCO per avere i suoi sostenitori presenti nella curva nord intonato cori oltraggiosi: 1 – al 15° minuto del primo tempo, per due volte nei confronti delle Forze dell’Ordine; 2 – al 31°minuto del primo tempo, per due volte, nei confronti di Istituzioni Calcistiche. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S. (r.proc. fed.).
€ 300 ALBINOLEFFE per avere i suoi sostenitori, nel numero di dodici circa, presenti nel settore loro destinato, intonato un coro oltraggioso nei confronti dell’arbitro, al 28°minuto del primo tempo, ripetendolo più volte. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., considerato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta (r.c.c.).
€ 200 PRO SESTO per avere i suoi sostenitori, presenti nel settore loro destinato, intonato cori oltraggiosi nei confronti di un calciatore della Squadra avversaria, al 36°minuto, per due volte. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., considerato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta (r.proc. fed.).