Serie C, respinto il ricorso del Piacenza per il caso Pergolettese – Triestina
Niente da fare per il Piacenza. Il Tribunale Federale Nazionale ha respinto il ricorso del club arrivato ultimo nel girone A di Serie C, che avrebbe voluto sospendere i play out di Serie C per un possibile illecito legato alla partita fra Pergolettese e Triestina, che ha poi sancito la retrocessione del Piacenza.
Il TFN, tuttavia, ha ritenuto inammissibile il ricorso e per questo, salvo colpi di scena e ricorsi al TAR, non ci saranno alterazioni. La Triestina, dunque, giocherà i play out regolarmente.
IL COMUNICATO
“Letto il ricorso, ex art. 30 e 31 del CGS CONI, con il quale la Società Piacenza Calcio 1919 Srl chiede accertarsi la regolarità della gara Pergolettese – Triestina, valida per la 38° giornata del Campionato di Serie C, e impugna la delibera della Lega Italiana Calcio Professionistico di cui al C.U. n. 225 del 28 aprile 2023, di fissazione della date di disputa dei playout, atteso che, ove venisse accertato un illecito sportivo in quella gara (del quale vi è qualche indizio), la Triestina retrocederebbe al suo posto, mentre essa andrebbe a disputare i playout; chiede, pertanto, che il Tribunale svolga attività volta ad accertare i fatti a mezzo audizioni o quant’altro e, ricorrendone i presupposti, sanzioni gli autori del fatto illecito; tenuto conto che le gare di andata dei playout sono fissate al 6 maggio 2023, chiede altresì che il Presidente del Tribunale sospenda, con decreto monocratico, detta delibera n. 225 del 28 aprile 2023, al fine di evitare lo svolgimento dei playout che renderebbe la situazione della ricorrente irreversibile
DECRETA
La richiesta di decreto monocratico cautelare è priva di fumus boni juris. Invero, l’art. 30 CGS CONI affida al Tribunale Federale la tutela di situazioni giuridicamente protette nell’ordinamento federale purché per i relativi fatti “non sia stato instaurato né risulti pendente un procedimento dinanzi ad organi di giustizia sportiva”. Nella fattispecie in esame, dalla stessa documentazione depositata dalla società risulta sussistere un procedimento su fatti oggetto
di ricorso dinanzi alla Procura Federale, che è a pieno titolo organo di giustizia sportiva [art. 45, comma 1 lett. e) del Codice di Giustizia Sportiva FIGC]. Ne consegue che il ricorso risulta all’evidenza inammissibile. Ma vi è, poi, altra ragione di sistema che rende la richiesta della società inammissibile. Essa chiede, infatti, che il Tribunale svolga attività inquirente e poi attività decisionale. Il che non è consentito per le attribuzioni funzionali della Procura Federale e del Tribunale, peraltro rilevando che quanto ipotizzato dalla società comporterebbe il travolgimento delle regole del Codice di Giustizia Sportiva FIGC quanto al procedimento disciplinare, con conseguente grave vulnus del diritto di difesa. Ogni diversa, pur possibile, considerazione rimane assorbita.
P.Q.M.
Rigetta la misura di decreto monocratico cautelare e fissa per la discussione dell’istanza cautelare in sede collegiale l’udienza del 9 maggio 2023, ore 12.00, in modalità videoconferenza, riducendo a giorni 4 il termine di comparizione”.
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