Sicilia zona gialla, ecco le regole: cosa si può fare e cosa è vietato
Dal 15 febbraio al 28 febbraio, la Sicilia è in zona gialla. La nuova ordinanza allenta le maglie sulla mobilità all’interno della regione, permette nuovamente ai ristoratori dell’Isola di servire clienti al tavolo e per la cultura c’è la possibilità di riaprire mostre e musei. Ma quali sono le misure previste? Cosa cambia? Cosa si può fare e cosa no?
Ecco cosa cambia con la zona gialla:
SPOSTAMENTI: Almeno fino al 25 febbraio resta vietato uscire dalla regione (salvo che per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità e motivi di salute), ma sarà ora consentito spostarsi all’interno del territorio regionale. Gli spostamenti sono consentiti dalle ore 5 alle 22, orario in cui scatta il coprifuoco. È sempre consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione. Dal 16 gennaio 2021 il rientro si considera consentito verso le seconde case anche se ubicate fuori regione.
Per chi entra in regione, resta in vigore l’obbligo di registrarsi su www.siciliacoronavirus.it e (in assenza di un referto che dimostri di essere risultati negativi a tampone nelle ultime 48 ore) sottoporsi a tampone nelle strutture dedicate agli screening oppure – a proprie spese – presso un laboratorio. Chi non segue nessuna delle precedenti procedure, come ultima ipotesi, ha l’obbligo di porsi in isolamento fiduciario per 10 giorni, presso il proprio domicilio.
VISITE PARENTI E AMICI: É consentito (salvo diversa disposizione locale) fare visite ad amici o parenti una sola volta al giorno, nello stesso Comune, tra le ore 5.00 e le 22.00, per un massimo di due persone, oltre a quelle già conviventi nell’abitazione di destinazione. La persona o le due persone che si spostano potranno comunque portare con sé i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitino la potestà genitoriale) e le persone disabili o non autosufficienti che convivono con loro.
RISTORAZIONE: Bar e ristoranti possono tornare a ricevere i propri clienti all’interno del proprio locale nel rispetto delle norme sul distanziamento e l’igienizzazione del locale stesso. Bar e ristoranti possono ricevere clienti dalle ore 5 alle ore 18.
Il servizio di consegna a domicilio è sempre consentito. L’asporto per i ristoranti è consentito dalle 5 alle 22, mentre i bar possono fino alle 18, come previsto dal decreto nazionale.
NEGOZI E ATTIVITÀ COMMERCIALI: Tutte le attività commerciali possono aprire (non sono previste infatti limitazioni alle categorie di beni vendibili). I commercianti hanno la responsabilità di garantire le misure di prevenzione e la corretta igienizzazione degli spazi. Nei weekend e nei giorni festivi e prefestivi, le attività nei centri commerciali restano chiuse TRANNE farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, tabaccherie, edicole, librerie e vivai.
SCUOLA: Tutto inviarato anche in zona gialla. Frequenza in presenza al 100% al cento fino alle medie; gli istituti superiori continueranno ad operare al cinquanta per cento dell’utenza studentesca (l’altro 50% con didattica a distanza).
CULTURA: Riaprono i musei. Il servizio di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura (di cui all’articolo 101 del Codice dei beni culturali e del paesaggio) è assicurato, dal lunedì al venerdì, con esclusione dei giorni festivi, con modalità di fruizione contingentata e nel rispetto delle misure anti-Covid. Alle stesse condizioni sono aperte al pubblico anche le mostre.
ATTIVITÀ MOTORIA E SPORTIVA: É consentita l’attiva venatoria in tutto il territorio regionale. Le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere e centri termali sono sospese, fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza per le attività riabilitative o terapeutiche e per gli allenamenti degli atleti, professionisti e non professionisti, che devono partecipare a competizioni ed eventi riconosciuti di rilevanza nazionale con provvedimento del CONI o del CIP. È consentito recarsi presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, dell’area gialla, per svolgere esclusivamente all’aperto l’attività sportiva di base, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, in conformità con le linee guida emanate dall’Ufficio per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), con la prescrizione che è interdetto l’uso di spogliatoi interni a detti circoli.