​​

Tar del Lazio, respinto il ricorso del Siena: i dettagli

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, oltre a quello del Catania, ha respinto anche il ricorso della Robur Siena contro la Figc e la Lega B sul blocco dei ripescaggi.

TAR LAZIO, RESPINTO IL RICORSO DEL CATANIA

Ecco il decreto del Tar: 


“Sul ricorso numero di registro generale 10273 del 2018, proposto da

Robur Siena S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Di Ciommo, Antonio De Rensis, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Antonio De Rensis in S.Giovanni in Persiceto, via Marconi n. 15;

contro

Lega Nazionale Professionisti Serie A, Lega Italiana Calcio Professionistico, Collegio di Garanzia dello Sport non costituiti in giudizio;
Federazione Italiana Giuoco Calcio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Giulio Napolitano, Giorgio Vercillo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del secondo in Roma, piazza di S.p.A.gna, n. 15;
Lega Nazionale Professionisti Serie B, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Avilio Presutti, Marco Laudani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, piazza San Salvatore in Lauro 10;
C.O.N.I., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Alberto Angeletti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Ternana Calcio S.p.A., Novara Calcio S.p.A., Virtus Entella S.r.l., Calcio Catania S.p.A., F.C. Pro Vercelli 1892 S.r.l., Procura Generale dello Sport c/o Coni non costituiti in giudizio;

per l’annullamento

previa sospensione dell’efficacia,

unitamente alla remissione del Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI della decisione Prot. n. 00676/18 dell’11.09.2018 emessa dal Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI, nonché di ogni atto presupposto, connesso e/ consequenziale comunque lesivo per la società ricorrente, ancorché dalla medesima non conosciuto ed in particolare delle delibere assunte dall’assemblea della Lega Serie B del 10 e del 30 luglio 2018 inerenti il blocco dei ripescaggi, il calendario della Lega Serie B pubblicato con CU n. 10, nonché le delibere del Commissario Straordinario della FIGC pubblicate con i CU nn. 47, 48 e 49 del 13.08.2018.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Federazione Italiana Giuoco Calcio, della Lega Nazionale Professionisti Serie B e del C.O.N.I.;

Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 ottobre 2018 il Cons. Daniele Dongiovanni e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che, nell’ambito della presente fase cautelare caratterizzata dalla sommarietà della cognizione, ai fini dell’accoglimento della domanda cautelare, devono sussistere cumulativamente i due presupposti normativamente previsti del fumus boni iuris e del periculum in mora, tanto che la mancanza di uno solo dei predetti requisiti preclude al giudice amministrativo l’adozione di una qualunque misura cautelare;

– che, per quanto riguarda il fumus boni iuris, il ricorso non soddisfa più le necessarie condizioni di procedibilità in quanto la società istante, all’odierna camera di consiglio, ha, da un lato, rinunciato all’unico motivo contenuto nell’impugnativa in esame (riguardante la violazione dell’art. 101 del c.p.c. per non avere il Collegio di garanzia, nella deliberazione dell’11 settembre 2018, rimesso al contradditorio delle parti la questione della competenza degli organi della giustizia sportiva a decidere sul format del campionato di serie B) e, dall’altro, ha chiesto, sempre in camera di consiglio, l’applicazione immediata del decreto legge n. 115 del 2018, l’adozione di una misura cautelare finalizzata ad allargare il format del campionato di serie B a 22 squadre e l’accoglimento della propria domanda di “ripescaggio” in quel campionato;

– che, oltre all’assenza di ogni ritualità prevista dal codice del processo amministrativo nella proposizione delle predette domande (che non consente – come detto – di procedere al loro esame, non essendo state rimesse ritualmente al contraddittorio processuale delle parti e del giudice), la società ricorrente non risulta altresì che abbia ancora impugnato, ai sensi e con le modalità di cui all’art. 1, comma 4, del decreto legge n. 115 del 2018, la decisione assunta dal Tribunale federale nazionale del 28 settembre scorso con riferimento al format del campionato di serie B;

– che, con riferimento invece al profilo del danno grave ed irreparabile (periculum in mora), vanno anche valutate le conseguenze che, alla luce dell’attuale situazione di fatto, un’eventuale decisione di accoglimento della domanda cautelare – laddove praticabile – potrebbe provocare con riferimento a tutti gli interessi in gioco nella vicenda di che trattasi;

– che, ad avviso del Collegio, proprio comparando gli opposti interessi (ovvero quello della ricorrente a partecipare al campionato di serie B e quello delle parti resistenti a non compromettere il regolare svolgimento, non solo del campionato di serie B, ma anche di quello di Lega Pro), sembra prevalere quello finalizzato a garantire il regolare svolgimento delle competizioni sportive, anche in ragione del fatto che i due campionati risultano ormai in corso di svolgimento da più giornate;

– che, peraltro, l’auspicata acquisizione del titolo a partecipare al campionato di serie B non può costituire una conseguenza immediata dell’eventuale accoglimento delle domande (irritualmente) proposte in questa sede, anche in ragione del fatto che risultano proposti ricorsi (o comunque potranno essere riproposti ai sensi del citato decreto legge n. 115 del 2018) aventi ad oggetto la legittimità della clausola preclusiva D4 riguardante le modalità di ripescaggio delle squadre interessate (ovvero n. 7 formazioni su – eventuali – tre posti disponibili);

– che, alla luce di quanto sopra esposto, non risultano sussistenti i presupposti per l’accoglimento della domanda cautelare che, va pertanto, respinta;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter) respinge la suindicata domanda cautelare.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 ottobre 2018 con l’intervento dei magistrati:

Germana Panzironi, Presidente

Daniele Dongiovanni, Consigliere, Estensore

Anna Maria Verlengia, Consigliere”.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *